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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 16733/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENTENZA sul ricorso 4729-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 78 – ricorrent e – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difesoex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 3 50 del 20 18 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , deposit ata il 1 9 otto bre 20 18 (R.G.N. 60/2018). R.G.N.4729/2019 Cron. Rep. P.U.17/01/2024 7/07/2022 giurisdizione Assegnovitalizio mensile non reversibile per le vittime del dovere. -2 - Udita la relazione della causa,svolta in udienza dal Consigliere A ngelo Cerulo. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito, per il ricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito, per il controricorrente, l’avvocatodello Stato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso notificato il primo febbraio 2019, il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con un unico motivo, la sentenza n. 350 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona e depositata il 19 ottobre 2018. 1.1.– La Corte territoriale ha respinto il gravame del signor Petracca e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, cheaveva riconosciuto soltanto l’importo di Euro 258,23 a titolo di assegno vitalizio mensile non reversibile (art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407), negando l’erogazione del più elevato importo di Euro 500,00, incrementato in virtù d e ll’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 1.2.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che il legislatore ha progressivamente esteso le provvidenze, inizialmente destinate alle solo vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,a tutte le vittime del dovere, individuate alla stregua dei commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nel demandare a un regolamento la disciplina dei termini e delle modalità della corresponsione dei benefici, la menzionata legge n. 266 -3 - del 2005 ha inteso affidare alla fonte secondaria anche la determinazione dell’importo, che l’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, fissa nella misura di Euro 258,23. Il diverso, più favorevole, trattamento riservato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non lede i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, in considerazione del più grave impatto sulla società civile «delle manifestazioni delittuose riconducibili ai gruppi terroristici ed alla criminalità organizzata» (pagina 4 della sentenza impugnata). Non sussistono, pertanto, le condizioni per disapplicare la fonte secondaria per contrasto con le disposizioni legislative. 2.–Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso, notificato il 14 marzo 2019. 3.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 17gennaio 202 4 . 4.–All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto oralmente le sue conclusioni motivate e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 562 della legge n. 266 del 2005, dell’art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, dell’art. 2 della legge n. 407 del 1998, come modificato dall’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003. Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998 nell’importo di Euro 258,23, e non in quello, successivamente adeguato, di Euro 500,00. Allorché la legge n. 266 del 2005 ha esteso alle vittime del dovere i benefici accordati alle vittime del terrorismo e della criminalità -4 - organizzata, l’importo dell’assegno vitalizio non reversibile era stato già innalzato ad Euro 500,00 per effetto della legge n. 350 del 2003. Pertanto, l’estensione non avrebbe potuto che riguardare il beneficio già rideterminato e il regolamento, chiamato soltanto a «individuare e disciplinare i termini per la presentazione delle domande e le procedure di erogazione» (pagina 9 del ricorso per cassazione), non avrebbe potuto differenziare gl’importi da erogare. 2.–Il ricorso è fondato. 3.–La legge n. 266 del 2005, all’art. 1, comma 562, ha disposto la «progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564» e ha stanziato, a tale scopo, le risorse necessarie. L’art. 1, comma 565, della legge menzionata ha affidato la disciplina dei «termini» e delle «modalità per la corresponsione delle provvidenze» a un «regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» della normativa, adottato «ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze». Tra tali provvidenze, si annovera anche l’assegno vitalizio mensile non reversibile di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, originariamente determinato nell’importo di cinquecentomila lire mensili. Importo che l’art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 ha elevato acinquecento euro mensili, a decorrere dal primo gennaio 2004. L’art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), del d.P.R. n. 243 del 2006, nell’attuare le previsioni della fonte primaria, riconosce alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, a decorrere dal 2006, l’« assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, -5 - soggetta a perequazione annua, di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4». 4.–Questa Corte, a sezioni unite, ha così interpretato la disciplina che si è appena ripercorsa nei suoi tratti salienti: «l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all ’ art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente”rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria» (Cass., S.U., 27 marzo 2017, n. 7761, punto 8 dei Motivi della decisione). A sostegno di tali enunciazioni di principio, questa Corte ha rilevato che, all’indicazione dell’ammontare di Euro 258,23, «non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell’ammontare dell’assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l’evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo» (sentenzan. 7761 del 2017, cit., punto 5, lettera d , dei Motivi della decisione). L’art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «ha previsto l’attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del doverestesse» (sentenza n. 7761 del 2017, cit., punto 5,lettera e, dei Motivi della decisione). -6 - 5.– A tali principi questa Corte ha dato continuità anche nelle successive pronunce (Cass., sez. lav., 30 maggio 2022, n. 17438), puntualizzando che «La disciplina regolamentare di attuazione dell’art. 1, comma 565, non aveva […]il potere di modificare quantitativamente l’emolumento previsto dalla leggen. 350 del 2003, occorrendo per tale potere di modifica un’espressa previsione, tanto più in presenza di esigenza di parità di trattamento tra i diversi soggetti tutelati già valutata dal legislatore, che ha previsto l’estensione della tutela alle vittime del dovere (senza nulla dire in ordine al carattere limitato, nel tempo o nel contenuto, della detta estensione).Per altro verso, deve rilevarsi che il limite di spesa operante per l’estensione dell’emolumento […] assume rilievo solo su un piano c.d. autocompensativo, nel senso che, una volta raggiunto il limite annuale, […] l ’ emolumento viene a far carico alla graduatoria dell ’ anno successivo, restando escluso che l’assistenza venga del tutto meno» (Cass., sez. lav., 21 aprile 2022, n. 12749). 6.–Le argomentazioni esposte nel controricorso, e ribadite nella discussione, non valgono a scalfire gli argomenti testuali e sistematici che le pronunce richiamate hanno posto in risalto. Non si ravvisano, dunque, ragioni di sorta per interpellare nuovamente le sezioni unite di questa Corte, ai sensi dell’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ., sulla questione interpretativa oggi dibattuta. 7.–Dai principi oramai consolidati, che l’odierno ricorso e la stessa requisitoria del Pubblico Ministero hanno evocato, si è discostata la sentenza d’appello, nel conferire rilievo dirimente all’importo di Euro 258,23, indicato nella fonte regolamentare. 8.–Ne discende che il ricorso dev’essere accolto. 9.–La sentenza impugnata, pertanto, è cassata. La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Ancona che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa alla stregua dei principi qui confermati. -7 - Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte
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