CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 45284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] persona offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. TRIBUNALE DI ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 giugno 2022 il G.i.p. del Tribunale di Asti, ad esito dell'udienza camerale fissata ex art. 410 cod. proc. pen. a seguito dell'opposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui alla denuncia-querela e atto di integrazione alla stessa, previsti dagli artt. 582, 605, 610, 628 e 616 del codice penale.2. Propone ricorso il difensore della persona offesa chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., stante la mancanza o apparenza della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. A seguito delle modifiche apportate dalla della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, ai sensi dell'art. 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen. L'impugnazione non può essere riqualificata neppure come reclamo, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito, in quanto il vizio denunciato, riguardante la motivazione del provvedimento, attiene alla violazione del contraddittorio cosiddetto "sostanziale", non deducibile in tale sede, cosicché va dichiarata, de plano, la inammissibilità del ricorso (in questo senso v. Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371; Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 37783 del 01/07/2022, Perrone, non mass.). 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i