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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 22846/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 8 luglio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata il 3 giugno 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nell'estorsione di cui al capo a).

Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui ricorre il delitto di estorsione consumata - e non tentata - nel caso di consegna di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria che, immediatamente dopo, provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417); e, dunque, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene, in quanto l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia ad ulteriore evento del reato rispetto alla costrizione derivante dalla violenza o minaccia; ed invero, la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie (cfr., Sez.

U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642; Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020, Calvanese, in motivazione); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha esercitato la discrezionalità valutativa attribuita, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755) e con argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 4 sulla non irrisoria somma estorta e sugli ulteriori danni subiti dalla parte lesa in ragione della natura plurioffensiva); vista la memoria difensiva pervenuta via pec in data 22/02/2023 con la quale si ribadisce quanto già dedotto con i motivi di ricorso, anche dissentendo sul rilievo di inammissibilità, e per la quale valgono le considerazioni già precedentemente espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; / 2 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 8 luglio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata il 3 giugno 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi b) e c) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al concorso nell'estorsione di cui al capo a). Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui ricorre il delitto di estorsione consumata - e non tentata - nel caso di consegna di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria che, immediatamente dopo, provveda all'arresto del responsabile, in quanto l'adoperarsi della vittima affinché si giunga all'arresto dell'autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417); e, dunque, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene, in quanto l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia ad ulteriore evento del reato rispetto alla costrizione derivante dalla violenza o minaccia; ed invero, la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie (cfr., Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642; Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020, Calvanese, in motivazione); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha esercitato la discrezionalità valutativa attribuita, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755) e con argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 4 sulla non irrisoria somma estorta e sugli ulteriori danni subiti dalla parte lesa in ragione della natura plurioffensiva); vista la memoria difensiva pervenuta via pec in data 22/02/2023 con la quale si ribadisce quanto già dedotto con i motivi di ricorso, anche dissentendo sul rilievo di inammissibilità, e per la quale valgono le considerazioni già precedentemente espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; / 2 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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