Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15769/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e, previa riqualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato sopra indicato avverso la sentenza del 15 febbraio 2022 con la quale il giudice di pace di Foggia aveva pronunciato condanna alla sola pena pecuniaria.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, rilevando che il Tribunale, preso atto dell'inappellabilità della sentenza, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., riqualificazione l'impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e, previa riqualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Considerato in diritto

1. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, quando un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221).

Ne discende che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, il Tribunale, investito dell'appello proposto contro una sentenza del giudice di pace non appellabile, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, poiché recante semplicemente una condanna a pena pecuniaria, non può dichiararne l'inammissibilità, ma, appunto, disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e, qualificata l'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado come ricorso per cassazione, la Corte deve procedere all'esame di detta impugnazione alla stregua delle norme che disciplinano il ricorso per cassazione.

In questa cornice, l'impugnazione è inammissibile, poiché con essa: a) per un verso, si denuncia una contraddittoria valutazione di attendibilità della persona offesa, alla luce dell'intervenuta assoluzione dell'imputato dal delitto di minaccia:contraddittorietà inesistente, dal momento che il giudice di pace ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che la persona offesa non avesse inteso l'esatto tenore delle frasi pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] ed erroneamente ritenute intimidatorie; b) per altro verso, si afferma, in termini meramente assertivi, che le lesioni comprovate dal certificazione medica non sarebbero compatibili con il narrato della persona offesa; c) per altro verso ancora si lamenta la mancanza di deposizioni che confermino le dichiarazioni della persona offesa, che, tuttavia, non sono affatto necessarie per esprimere un giudizio di attendibilità, logicamente ancorato alle emergenze della documentazione sanitaria.

2. Alla pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Foggia del 17 maggio 2022 e, convertito l'appello in ricorso per cassazione, dichiara lo stesso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e, previa riqualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato sopra indicato avverso la sentenza del 15 febbraio 2022 con la quale il giudice di pace di Foggia aveva pronunciato condanna alla sola pena pecuniaria. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, rilevando che il Tribunale, preso atto dell'inappellabilità della sentenza, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., riqualificazione l'impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e, previa riqualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dello stesso. Considerato in diritto 1. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, quando un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221). Ne discende che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, il Tribunale, investito dell'appello proposto contro una sentenza del giudice di pace non appellabile, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, poiché recante semplicemente una condanna a pena pecuniaria, non può dichiararne l'inammissibilità, ma, appunto, disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, del codice di rito. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e, qualificata l'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado come ricorso per cassazione, la Corte deve procedere all'esame di detta impugnazione alla stregua delle norme che disciplinano il ricorso per cassazione. In questa cornice, l'impugnazione è inammissibile, poiché con essa: a) per un verso, si denuncia una contraddittoria valutazione di attendibilità della persona offesa, alla luce dell'intervenuta assoluzione dell'imputato dal delitto di minaccia:contraddittorietà inesistente, dal momento che il giudice di pace ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che la persona offesa non avesse inteso l'esatto tenore delle frasi pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] ed erroneamente ritenute intimidatorie; b) per altro verso, si afferma, in termini meramente assertivi, che le lesioni comprovate dal certificazione medica non sarebbero compatibili con il narrato della persona offesa; c) per altro verso ancora si lamenta la mancanza di deposizioni che confermino le dichiarazioni della persona offesa, che, tuttavia, non sono affatto necessarie per esprimere un giudizio di attendibilità, logicamente ancorato alle emergenze della documentazione sanitaria. 2. Alla pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Foggia del 17 maggio 2022 e, convertito l'appello in ricorso per cassazione, dichiara lo stesso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
Sentenza Cassazione n. 15769/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris