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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33607/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

FATTO E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi n. 1); n. 2), n. 17; n. 18) e n. 20) dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

Ad avviso del ricorrente il tribunale del riesame ha omesso di fornire adeguata risposta ai rilievi difensivi, volti a dimostrare che la ritenuta condotta di partecipazione dell'indagato alla cosca Molè, articolazione della "ndrangheta calabrese", associazione a delinquere rientrante nel paradigma normativo di cui all'art. 416 bis, c.p., è priva del necessario requisito della gravità indiziaria.

Ciò in quanto essa è stata desunta da una serie di attività estorsive che Iaropoli avrebbe posto in essere, sia pure in forma tentata, con i coindagati Ficarra e Molè, in danno dei fratelli Frachea, titolari dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", sito in [OSCURATO:PERSONA], in realtà del tutto insussistenti.

Come spiegato, infatti, dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, le richieste di denaro poste in essere nei confronti dei fratelli Frachea non avevano alcuna finalità estorsiva, ma erano dirette solo a ottenere un prestito attraverso uno scambio di assegni, finalizzato ad aiutare [OSCURATO:PERSONA], il quale, come emerge dalla stessa ordinanza, nel periodo in cui le suddette richieste vennero formulate, aveva intrapreso un'attività agricola, nello specifico, una piantagione di patate.

L'indagato era intervenuto in ragione della sua pregressa conoscenza dei fratelli Frachea, per aiutare l'amico Molè, senza che vi fosse alcuna consapevolezza da parte sua di porre in essere un'attività estorsiva.

Venuta meno la gravità indiziaria in ordine alla menzionata ipotesi estorsiva, contestata nel capo n. 2) dell'imputazione provvisoria, rileva il ricorrente, non vi sono elementi che consentano di ritenere Iaropoli partecipe dell'indicato sodalizio criminoso di stampo mafioso.

Con riferimento, infine, ai reati ex artt. 74, D.P.R. 309/90, 416 bis 1, c.p. e 110, c.p., 73, D.P.R. 309/90, come pure alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata è priva di qualsivoglia effettiva motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Vanno, innanzitutto, ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez.

II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez.

IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez.

III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez.

IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez.

II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez.

III, 23.2.1998, n. 742).

Pertanto quando, come nel caso in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez.

V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). 4.1 Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto buon uso di tali principi, in quanto, con motivazione approfondita ed immune da vizi, in cui sono stati presi in debita considerazione i rilievi difensivi, che, in realtà, vengono acriticamente reiterati in questa sede, con una prospettazione di natura meramente fattuale, imperniata su di una inammissibile lettura alternativa dei risultati acquisiti nella fase delle indagini, ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello Iaropoli, in ordine al reato ex art. 416 bis, c.p., in precedenza indicato, attraverso un'esaustiva ed articolata ricostruzione degli elementi di fatto, raccolti dagli organi investigativi.

Alla luce della quale il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto, innanzitutto, dimostrata, senza che l'indagato abbia mosso alcun specifico rilievo al riguardo, l'esistenza di una specifica articolazione della storica associazione a delinquere di stampo mafioso, nota come "cosca Molè, operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].

In questo contesto va collocata la posizione dello Iaropoli, che il tribunale del riesame, confermando la valutazione operata dal giudice per le indagini preliminari, considera componente del sodalizio criminale di cui si discute.

A tale conclusione il giudice dell'impugnazione cautelare giunge attraverso un capillare ed analitico percorso argomentativo, improntato alla puntuale elencazione ed alla rigorosa valutazione di tutti gli elementi di fatto, che consentono di attribuire al ricorrente un ruolo di soggetto inserito a pieno titolo nella cosca mafiosa, tanto da essere coinvolto nell'attività in danno dei fratelli Frachea, la cui natura estorsiva, come correttamente rilevato dal tribunale del riesame, non appare revocabile in dubbio, in quanto dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione emerge con assoluta chiarezza, come si apprende dalla viva voce dello stesso Iaropoli e del Ficarra, che il denaro oggetto della richiesta formulata agli esercenti commerciali di [OSCURATO:PERSONA] era funzionale ad agevolare l'intera cosca, garantendo la sopravvivenza del sodalizio (cfr. pp-4-6 dell'ordinanza del tribunale del riesame).

A ciò si aggiunga il dimostrato inserimento dello Iaropoli nelle problematiche relative al predominio sul territorio della cosca di riferimento, che si evince dalla sua condivisione delle strategie da seguire per contrastare le pretese del gruppo degli Stanganelli, detti "capiceddi" (cfr. pp. 6-8 dell'impugnata ordinanza).

Tanto premesso, può ritenersi integrata l'ipotesi accusatoria, ove si tenga presente sia la natura del controllo richiesto al tribunale del riesame, in relazione alla peculiarità di ogni vicenda cautelare, condizionata alla gravità degli indizi di colpevolezza, che la particolare struttura del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso.

Come si è già accennato, infatti, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente in sede cautelare l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato (cfr. Cass., Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Rv. 257576).

D'altro canto, in tema di reato associativo il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio (cfr. Cass., Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263704), che può essere dimostrata anche in mancanza di specifiche azioni (come, ad esempio, i reati-fine), posti in essere in favore del sodalizio.Ciò conformemente alla struttura del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, come delineato dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un percorso interpretativo ormai consolidato, che prende le mosse dalla nota sentenza "Mannino" delle Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2005, n. 33748, Mannino, rv. 231670).

Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, infatti, si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d.

«messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale.

Proprio in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente per integrare gli estremi del reato, anche la semplice affiliazione del ricorrente ad una delle mafie storiche (cfr. Cass., Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897).

Non appare, pertanto, irrazionale desumere la completa "messa a disposizione" dello Iaropoli in favore della "cosca Molè" e, dunque, la sua partecipazione al suddetto sodalizio di stampo mafioso, dal pieno sostegno assicurato dal ricorrente alla suddetta cosca, funzionale ad assicurare l'operatività dell'associazione a delinquere nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con riferimento alle altre censure ne va rilevata l'assoluta genericità, trattandosi di rilievi del tutto apodittici, a fronte di un articolatissimo percorso motivazionale con cui il tribunale del riesame, sempre prendendo in considerazione le osservazioni difensive svolte nella memoria depositata dalla difesa in occasione dell'udienza camerale, ha evidenziato, sulla base di una pluralità di elementi concreti raccolti nel corso delle indagini, la partecipazione dello Iaropoli agli episodi di cessione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di cui ai capi n. 18) e n. 20), nonché all'associazione a delinquere ex art. 74, D.P.R. 309/90, di cui al capo n. 17), che, come rilevato dal giudice dell'impugnazione cautelare, costituiva il core business della "cosca Molè" (cfr. pp. 8-17 dell'ordinanza impugnata).

Identiche considerazioni valgono in punto di esigenze cautelari: anche in questo caso, contrariamente a quanto affermato in maniera tautologica dal ricorrente, il tribunale del riesame ha dedicato un'ampia motivazione relativa proprio alla specifica posizione dello Iaropoli, rilevando, da un lato, la mancanza di prove in ordine a un'eventuale rescissione da parte sua del legame associativo, dall'altro la sussistenza di specifici elementi sui quali fondare il concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, ove anche non sussistesse la presunzione di cui all'art. 275, co. 3, c.p.p., rendendo la misura cautelare attualmente in esecuzione, l'unica in grado di soddisfare l'anzidetta esigenza di tutela della collettività (cfr. pp. 17-19 dell'impugnata ordinanza).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi n. 1); n. 2), n. 17; n. 18) e n. 20) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Ad avviso del ricorrente il tribunale del riesame ha omesso di fornire adeguata risposta ai rilievi difensivi, volti a dimostrare che la ritenuta condotta di partecipazione dell'indagato alla cosca Molè, articolazione della "ndrangheta calabrese", associazione a delinquere rientrante nel paradigma normativo di cui all'art. 416 bis, c.p., è priva del necessario requisito della gravità indiziaria. Ciò in quanto essa è stata desunta da una serie di attività estorsive che Iaropoli avrebbe posto in essere, sia pure in forma tentata, con i coindagati Ficarra e Molè, in danno dei fratelli Frachea, titolari dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", sito in [OSCURATO:PERSONA], in realtà del tutto insussistenti. Come spiegato, infatti, dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, le richieste di denaro poste in essere nei confronti dei fratelli Frachea non avevano alcuna finalità estorsiva, ma erano dirette solo a ottenere un prestito attraverso uno scambio di assegni, finalizzato ad aiutare [OSCURATO:PERSONA], il quale, come emerge dalla stessa ordinanza, nel periodo in cui le suddette richieste vennero formulate, aveva intrapreso un'attività agricola, nello specifico, una piantagione di patate. L'indagato era intervenuto in ragione della sua pregressa conoscenza dei fratelli Frachea, per aiutare l'amico Molè, senza che vi fosse alcuna consapevolezza da parte sua di porre in essere un'attività estorsiva. Venuta meno la gravità indiziaria in ordine alla menzionata ipotesi estorsiva, contestata nel capo n. 2) dell'imputazione provvisoria, rileva il ricorrente, non vi sono elementi che consentano di ritenere Iaropoli partecipe dell'indicato sodalizio criminoso di stampo mafioso. Con riferimento, infine, ai reati ex artt. 74, D.P.R. 309/90, 416 bis 1, c.p. e 110, c.p., 73, D.P.R. 309/90, come pure alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata è priva di qualsivoglia effettiva motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Vanno, innanzitutto, ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). 4.1 Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto buon uso di tali principi, in quanto, con motivazione approfondita ed immune da vizi, in cui sono stati presi in debita considerazione i rilievi difensivi, che, in realtà, vengono acriticamente reiterati in questa sede, con una prospettazione di natura meramente fattuale, imperniata su di una inammissibile lettura alternativa dei risultati acquisiti nella fase delle indagini, ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello Iaropoli, in ordine al reato ex art. 416 bis, c.p., in precedenza indicato, attraverso un'esaustiva ed articolata ricostruzione degli elementi di fatto, raccolti dagli organi investigativi. Alla luce della quale il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto, innanzitutto, dimostrata, senza che l'indagato abbia mosso alcun specifico rilievo al riguardo, l'esistenza di una specifica articolazione della storica associazione a delinquere di stampo mafioso, nota come "cosca Molè, operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto va collocata la posizione dello Iaropoli, che il tribunale del riesame, confermando la valutazione operata dal giudice per le indagini preliminari, considera componente del sodalizio criminale di cui si discute. A tale conclusione il giudice dell'impugnazione cautelare giunge attraverso un capillare ed analitico percorso argomentativo, improntato alla puntuale elencazione ed alla rigorosa valutazione di tutti gli elementi di fatto, che consentono di attribuire al ricorrente un ruolo di soggetto inserito a pieno titolo nella cosca mafiosa, tanto da essere coinvolto nell'attività in danno dei fratelli Frachea, la cui natura estorsiva, come correttamente rilevato dal tribunale del riesame, non appare revocabile in dubbio, in quanto dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione emerge con assoluta chiarezza, come si apprende dalla viva voce dello stesso Iaropoli e del Ficarra, che il denaro oggetto della richiesta formulata agli esercenti commerciali di [OSCURATO:PERSONA] era funzionale ad agevolare l'intera cosca, garantendo la sopravvivenza del sodalizio (cfr. pp-4-6 dell'ordinanza del tribunale del riesame). A ciò si aggiunga il dimostrato inserimento dello Iaropoli nelle problematiche relative al predominio sul territorio della cosca di riferimento, che si evince dalla sua condivisione delle strategie da seguire per contrastare le pretese del gruppo degli Stanganelli, detti "capiceddi" (cfr. pp. 6-8 dell'impugnata ordinanza). Tanto premesso, può ritenersi integrata l'ipotesi accusatoria, ove si tenga presente sia la natura del controllo richiesto al tribunale del riesame, in relazione alla peculiarità di ogni vicenda cautelare, condizionata alla gravità degli indizi di colpevolezza, che la particolare struttura del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso. Come si è già accennato, infatti, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente in sede cautelare l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato (cfr. Cass., Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Rv. 257576). D'altro canto, in tema di reato associativo il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio (cfr. Cass., Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263704), che può essere dimostrata anche in mancanza di specifiche azioni (come, ad esempio, i reati-fine), posti in essere in favore del sodalizio.Ciò conformemente alla struttura del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, come delineato dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un percorso interpretativo ormai consolidato, che prende le mosse dalla nota sentenza "Mannino" delle Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2005, n. 33748, Mannino, rv. 231670). Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, infatti, si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale. Proprio in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente per integrare gli estremi del reato, anche la semplice affiliazione del ricorrente ad una delle mafie storiche (cfr. Cass., Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897). Non appare, pertanto, irrazionale desumere la completa "messa a disposizione" dello Iaropoli in favore della "cosca Molè" e, dunque, la sua partecipazione al suddetto sodalizio di stampo mafioso, dal pieno sostegno assicurato dal ricorrente alla suddetta cosca, funzionale ad assicurare l'operatività dell'associazione a delinquere nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con riferimento alle altre censure ne va rilevata l'assoluta genericità, trattandosi di rilievi del tutto apodittici, a fronte di un articolatissimo percorso motivazionale con cui il tribunale del riesame, sempre prendendo in considerazione le osservazioni difensive svolte nella memoria depositata dalla difesa in occasione dell'udienza camerale, ha evidenziato, sulla base di una pluralità di elementi concreti raccolti nel corso delle indagini, la partecipazione dello Iaropoli agli episodi di cessione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di cui ai capi n. 18) e n. 20), nonché all'associazione a delinquere ex art. 74, D.P.R. 309/90, di cui al capo n. 17), che, come rilevato dal giudice dell'impugnazione cautelare, costituiva il core business della "cosca Molè" (cfr. pp. 8-17 dell'ordinanza impugnata). Identiche considerazioni valgono in punto di esigenze cautelari: anche in questo caso, contrariamente a quanto affermato in maniera tautologica dal ricorrente, il tribunale del riesame ha dedicato un'ampia motivazione relativa proprio alla specifica posizione dello Iaropoli, rilevando, da un lato, la mancanza di prove in ordine a un'eventuale rescissione da parte sua del legame associativo, dall'altro la sussistenza di specifici elementi sui quali fondare il concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, ove anche non sussistesse la presunzione di cui all'art. 275, co. 3, c.p.p., rendendo la misura cautelare attualmente in esecuzione, l'unica in grado di soddisfare l'anzidetta esigenza di tutela della collettività (cfr. pp. 17-19 dell'impugnata ordinanza). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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