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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33445/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un ciclomotore già pronunciata dal Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Afragola con sentenza 12 gennaio 2012.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, [OSCURATO:PERSONA] Carmela.

3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen in conseguenza del fatto che "non ogni veicolo, pur funzionante, ... è necessariamente contrassegnato da apprezzabile valore economico" è manifestamente infondato sussistendo una motivazione congrua in ordine alla natura e alla funzione del mezzo nonché in relazione anche alla presenza di un danno per il necessario rimpiazzo dello stesso.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un ciclomotore già pronunciata dal Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Afragola con sentenza 12 gennaio 2012. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, [OSCURATO:PERSONA] Carmela. 3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen in conseguenza del fatto che "non ogni veicolo, pur funzionante, ... è necessariamente contrassegnato da apprezzabile valore economico" è manifestamente infondato sussistendo una motivazione congrua in ordine alla natura e alla funzione del mezzo nonché in relazione anche alla presenza di un danno per il necessario rimpiazzo dello stesso. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33445/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris