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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 30462/2024

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l seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13935/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 573/2023emessa da Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i, in via principale e in via incidentale, abbianochiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13935/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 573/2023emessa da Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i, in via principale e in via incidentale, abbianochiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 30462/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris