CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 26736/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOSNIA-ERZEGOVINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAldt TJE IrW udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. peri., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.