CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12791/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S . p . a . , rappresentata e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via A. Gramsci, 24 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, LungoTevere Arnaldo da Brescia, 9/10 -controricorrente- avverso la sentenza del la Corte di Appello di Firenze n. 2913 /20 19 pubblicata il4.12.2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 25 .1 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Finanziamento bancario Intimazione di pagamento [OSCURATO:PERSONA] 1. − L a Banca del Mezzogiorno - M edio C redito C entrale s . p . a . conveniva in giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Firenze, la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], proponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 912/2015 che, in rigetto dell'opposizione avanzata da essa impugnante, confermava il decreto ingiuntivo n. 93/2018 del 6.2.2018, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 543.501,90. 2.− Il d.i. era stato emesso per la concessione da parte di Banca del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA] e S.p.A. alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. di un a garanzia, gravante sul Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese -previsto dell'art. 2, comma 100, lettera a,l. n. 662/1996 - dell'importo di € 560.000 e rilasciata in riferimento ad un finanziamento di €700.000 concesso da Banca MPS alla ditta individuale "Auto G di [OSCURATO:PERSONA]”, finanziamento non onorato dalla debitrice per cui BMPS, con raccomandata del 5.4.2011 (inviata alla Auto G e per conoscenza anche alla Banca del Mezzogiorno), aveva invitato la debitrice al pagamento delle rate scadute, preavvertendola che diversamente l'avrebbe considerate decaduta dal beneficio del termine. 3.− Il primo Giudice, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, respingeva anche l'ulteriore eccezione attinente all'intimazione di pagamento e alla corretta attivazione della garanzia, non scalfita dallainvocata Circolare interna 611/2011 della MCC. 4.− Per quanto qui di interesse la Corte di Appello di Firenzestatuiva che: a) i due motivi erano entrambi attinenti all'esame e all'interpretazione della racc. 5.4.2011 ; il primo Giudice avrebbe omesso di considerare che la lettera del 5.4.2011 non poteva essere considerata una valida intimazione di pagamento alle stregua delle [OSCURATO:PERSONA] inerenti del Fondo di Garanzia per le PMI , poiché la speciale disciplina regolamentare non sarebbe stata osservata in quanto, in caso di inadempimento dell'impresa debitrice, la Banca finanziatrice, pena l'inefficacia della garanzia prestata dal Fondo (punto 12.4), deve avviare le procedure di recupero con modalità predeterminate; b)dopo la racc. del 5.4.2011 era stata inviata la racc. del 14 . 5.2011 al [OSCURATO:PERSONA] indicando, in tal caso , anche il Capitale residuo e gli interessi di mora; quel che l'appellante omet te va di prendere in considerazione è la fungibilità e l'ampiezza delle modalità di diffida previste dalle citate Disposi zioni Operative, dato che, ai sensi dell’ art. 11.3, l'intimazione di pagamento di cui al punto 11.1 può avvenire sia con diffida che con d ecreto ingiuntivo , ma soprattutto che gli unici casi in cui le disposizioni oper ative contemplano “l'inefficacia” della garanzia (punto 12.4) attengono alla mancata rispondenza deidati di bilancio e della documentazione richiesta o in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai p unti 11.1,11.2 e 12.2; c) il tentativo di sostenere la sussistenza de l "mancato rispetto dei termini' e segnatamente di quello di 12 mesi dalla data di inadempimento, affermando che la racc. del 5.4 .2011 non poteva essere considerata una vera e propria intimazione, non poteva fondarsi ignorando la successiva raccomandata del 14.6.2011 e/o evocando una Circolareinterna (del Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia, come riferisce la attuale ricorrente) emessa il 23.12.2011, in una data successiva alle ricevute intimazioni; d) in ogni caso , l’art. 1219 c.c. non richiede che l’intimazione di pagamento abbia requisiti formali all’infuori della scrittura e non richiede l’uso di forme solenni o contenuto predeterminato, essendo sufficiente che entrambi consentano al debitore di conoscere la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Banca del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con unmotivo ed anche memoria .[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA],ha presentato controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 5. − Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1362 ss. c.c in relazione all’interpretazione dei punti 11.1 e 12.4 delle Disposizioni operative regolanti il Fondo di Garanzia per le PMI, nonché del Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] 23 settembre 2005 e s.m.i, di approvazione delle predette Disposizioni. Si sostiene che la Corte d’appello abbia disatteso il chiaro significato letterale del punto 11.1 delle Disposizioni, secondo cui l’intimazione deve contenere l’indicazione dell’ammontare delle rate scadute, del capitale residuo e degli interessi; abbia erroneamente valorizzato la raccomandata 14 giugno 2011, che non è assimilabile alla intimazione di pagamento indicata al punto 11.1, bensì è la richiesta, rivolta al garante, di attivazione della garanzia del Fondo; abbia erroneamente considerato la circolare 23 dicembre 2011 come atto integrativo, anziché meramente ricognitivo, della disciplina contenuta nelle Disposizioni; abbia fatto applicazione dell’art. 1219 c.c., trascurando che lo stesso è derogato dalle richiamate Disposizioni. 5.1. Il motivo è inammissibile per le assorbenti considerazioni che seguono. La ricorrente fa riferimento al significato letterale del punto 11.1 delle Disposizioni operative, senza considerare che, però, la previsione dell’inefficacia della garanzia e le ipotesi in cui essa si verifica è contenuta al punto 12.4. È dunque soprattutto al significato di tale disposizione che, come del resto osservato dalla Corte d’appello, occorre far riferimento per stabilire se l’inefficacia allegata dall’(allora) appellante si sia o meno prodotta: se cioè, il richiamo all’intimazione di cui al punto 11.1, in essa contenuto, sia da intendere nel senso che l’intimazione stessa debba, per impedire il verificarsi dell’inefficacia della garanzia, necessariamente contenere tutte le indicazioni ivi previste, oppure sia sufficiente che contenga, come invece ritenuto dalla Corte d’appello, la sola manifestazione della volontà di ottenere il pagamento del credito. Della disposizione di cui al punto 12.4, invece, la ricorrente non trascrive neppure il testo integrale, ma si limita a richiamare il documento in cui sarebbe contenuto: con ciò incorrendo anzitutto nel difetto di specificità e autosufficienza della censura. Essa omette, inoltre, di censurare in maniera appropriata l’interpretazione data alla medesima disposizione dalla Corte di merito –secondo la quale essa prevedeva la sufficienza, per impedire il prodursi dell’inefficacia della garanzia, della sola manifestazione della volontà di ottenere il pagamento del credito – che non viene criticata mediante la deduzione della violazione di specifiche regole ermeneutiche, eccettuata la regola del rispetto del chiaro significato letterale, che viene riferita, però, incongruamente, come si è visto, al solo punto 11.1 delle Disposizioni. 6. −Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso inammissibile e condanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente, che liquida in € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis de