CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 1983
Cassazione n. 39397/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1983 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di ricettazione e falso tentata estorsione ed altro, riducendo la pena irrogata dal Tribunale] lamentando violazione di legge quanto alle affermazioni di responsabilità (poiché il marchio in oggetto non sarebbe contraffatto, il che impedirebbe la configurazione dei reati contestati). All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze meramente assertive, assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; peraltro, la Corte di appello ha correttamente valorizzato, ai fini delle contestate affermazioni di responsabilità, gli elementi puntualmente indicati a f. 2 s., che inducevano a ritenere la falsità dei cappelli de quibus. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Sergio Bjtrai1