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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 18385/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10760/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1156/2022 depositata il18/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir dichiarare la simulazione assoluta o, in via subordinata, la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., degli atti con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito beni immobili a [OSCURATO:PERSONA] e con cui aveva ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] la propria quota di partecipazione nella società A.M.G. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c.

Istruita la causa mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, il Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 380/2019, accolse la domanda di simulazione assoluta dell’atto di cessione intervenuto tra il debitore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Relativamente alla cessione intercorsa tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Giudice diprime cure rigettò, invece, sia la domanda di simulazione sia quella revocatoria.

2. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1156/22, del 18 febbraio 2022, ha rigettato l’appello proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] confermando integralmente la pronuncia di primo grado.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.c.

La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere quale dato certo il pagamento del prezzo della compravendita stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base della sola consegna di un assegno bancario, seppur avvenuta dinanzi ad un Notaio.

Sostiene il ricorrente che il Giudice di Appello avrebbe dovuto accertare l’effettivo transito della somma nel conto del venditore e non invece escludere, sulla sola base della consegna dell’assegno, che gli indizi a sostegno della simulazione fossero gravi, precisi e concordanti.

Secondo la censura, il Giudice di merito avrebbe quindi erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio in capo a [OSCURATO:PERSONA], esonerandolo dal fornire la prova dell’effettività del pagamento, nonostante egli potesse facilmente dimostrarlo, producendo l’estratto conto in giudizio.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 D.M. 10/03/2014 n. 55, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente individuato la fascia di valore della controversia e, conseguentemente, liquidato una somma superiore a carico dell’appellante.

Nello specifico, il ricorrente lamenta che il valore del giudizio oggetto di causa era pari a 200.000 € con la conseguenza che le spese dovevano essere liquidate sulla base dello scaglione tra i 52.000 € - 260.000 € e non, invece, come erroneamente statuito, su quello 260.000 € - 520.000 €.

5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché dietro l’apparente denuncia di violazione di norma di diritto, il ricorrente ha in realtà censurato il giudizio di fatto.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 13395/2018; Cass.n.18092/2020). 5.2.Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Come correttamente denunciato dal ricorrente il valore dell’originario negozio giuridico per il quale il ricorrente chiedeva, alternativamente, una pronuncia di inesistenza ovvero di nullità, era pari all’importo di euro

200.000. Da ciò consegue che le spese dovevano essere parametrate su detto valore e, conseguentemente, liquidate sulla base dello scaglione che va tra 52.000 € - 260.000 € e non, invece, come erroneamente statuito, su quello 260.000 € -520.000 €.

6. Poiché non sono necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, modificando solo la scaglione e liquidando i compensi nel minimo tariffario, conformemente a quanto fatto dal giudice del merito con statuizione sul punto non impugnata, e dunque nella misura di Euro 7.642.

7. Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità alla luce dell’accoglimento parziale del ricorso e della non resistenza in relazione al motivo accolto da parte dell’intimato.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida le spese del grado di appello in 7.642 euro.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10760/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1156/2022 depositata il18/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir dichiarare la simulazione assoluta o, in via subordinata, la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., degli atti con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito beni immobili a [OSCURATO:PERSONA] e con cui aveva ceduto ad [OSCURATO:PERSONA] la propria quota di partecipazione nella società A.M.G. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C. s.n.c. Istruita la causa mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, il Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 380/2019, accolse la domanda di simulazione assoluta dell’atto di cessione intervenuto tra il debitore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Relativamente alla cessione intercorsa tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Giudice diprime cure rigettò, invece, sia la domanda di simulazione sia quella revocatoria. 2. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1156/22, del 18 febbraio 2022, ha rigettato l’appello proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] confermando integralmente la pronuncia di primo grado. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.c. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere quale dato certo il pagamento del prezzo della compravendita stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base della sola consegna di un assegno bancario, seppur avvenuta dinanzi ad un Notaio. Sostiene il ricorrente che il Giudice di Appello avrebbe dovuto accertare l’effettivo transito della somma nel conto del venditore e non invece escludere, sulla sola base della consegna dell’assegno, che gli indizi a sostegno della simulazione fossero gravi, precisi e concordanti. Secondo la censura, il Giudice di merito avrebbe quindi erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio in capo a [OSCURATO:PERSONA], esonerandolo dal fornire la prova dell’effettività del pagamento, nonostante egli potesse facilmente dimostrarlo, producendo l’estratto conto in giudizio. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 D.M. 10/03/2014 n. 55, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente individuato la fascia di valore della controversia e, conseguentemente, liquidato una somma superiore a carico dell’appellante. Nello specifico, il ricorrente lamenta che il valore del giudizio oggetto di causa era pari a 200.000 € con la conseguenza che le spese dovevano essere liquidate sulla base dello scaglione tra i 52.000 € - 260.000 € e non, invece, come erroneamente statuito, su quello 260.000 € - 520.000 €. 5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché dietro l’apparente denuncia di violazione di norma di diritto, il ricorrente ha in realtà censurato il giudizio di fatto. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 13395/2018; Cass.n.18092/2020). 5.2.Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Come correttamente denunciato dal ricorrente il valore dell’originario negozio giuridico per il quale il ricorrente chiedeva, alternativamente, una pronuncia di inesistenza ovvero di nullità, era pari all’importo di euro 200.000. Da ciò consegue che le spese dovevano essere parametrate su detto valore e, conseguentemente, liquidate sulla base dello scaglione che va tra 52.000 € - 260.000 € e non, invece, come erroneamente statuito, su quello 260.000 € -520.000 €. 6. Poiché non sono necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, modificando solo la scaglione e liquidando i compensi nel minimo tariffario, conformemente a quanto fatto dal giudice del merito con statuizione sul punto non impugnata, e dunque nella misura di Euro 7.642. 7. Va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità alla luce dell’accoglimento parziale del ricorso e della non resistenza in relazione al motivo accolto da parte dell’intimato. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida le spese del grado di appello in 7.642 euro. Dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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