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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 41209/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché diretto a contrastare l'assenza di motivazione in relazione alla confermata recidiva a fronte di una doglianza sul punto prospettata in appello senza alcuna specificità critica tanto da dover essere ritenuta inammissibile da questa Corte ( con giudizio reso ora per allora) e conseguente indifferenza al fine della pretermissione valutativa del tema da parte della Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché diretto a contrastare l'assenza di motivazione in relazione alla confermata recidiva a fronte di una doglianza sul punto prospettata in appello senza alcuna specificità critica tanto da dover essere ritenuta inammissibile da questa Corte ( con giudizio reso ora per allora) e conseguente indifferenza al fine della pretermissione valutativa del tema da parte della Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 41209/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris