CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 07115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19966/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso e nello studio degli avv. ti Antonia e [OSCURATO:PERSONA] alla via Aureliana n. 25 – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 19966/2013 Numero sezionale 6169/2021 Numero di raccolta generale 7115/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 80/28/13 depositata il 04/03/2013 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 06/12/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Ufficio e quindi riformato la pronuncia della CTP Caserta che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IRES ed IVA 2007; - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - con memoria depositata in data 4 marzo 2020 munita di allegata documentazione parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito di intervenuto sgravio di tutte le somme per cui è causa; - è in atti la documentazione depositata dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di ordinanza di questa Corte in data 7 luglio 2020, contenente conferma dell’intervenuto integrale annullamento in via di autotutela della pretesa a suo tempo azionata in quanto i crediti oggetto di compensazione erano effettivamente sussistenti; - pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 19966/2013 Numero sezionale 6169/2021 Numero di raccolta generale 7115/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 - quanto alle spese dell’intero giudizio, le stesse restano a carico di chi le ebbe ad anticipare; p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso in Roma,