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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 18854/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20508/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- CONTRO COMUNE di STAZZEMA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA c.so

V. Emanuele II, 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE LUCCA n. 1575/2019 depositata il08/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione,innanzi al giudice di pace di Lucca, al la ingiunzione di pagamento del 3/12/2015 con la quale il Comune di Stazzema ha preteso il canone di euro 3.113,48 per la concessione cimiteriale di cui ella è titolare.

Il giudice di pace ha accolto l’opposizione.

Il Comune ha proposto appello, che i l Tribunale di Lucca ha accolto , ritenendo fondata la pretesa patrimoniale in conformità alla delibera di Giunta 18/2008, osservando che l'atto originario di concessione prevede alla clausola n. 6 il rinnovo della concessione decorso un trentennio , subordinatamente al pagamento della tariffa vigente.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione BarsantiBarbara, affidandosi a due motivi.

Il Comune si è costituito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionatoed ha depositato memoria.

La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 21 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con i l primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art . 6 della Convenzione in vigore tra le parti per avere il Tribunale attribuito carattere oneroso al rinnovo della concessione e d i conseguenza per avere riconosciuto dovute le somme pretese dal Comune.

La ricorrente deduce che il rinnovo della concessione è gratuito così come si evince dall'atto concessorio che rivela chiaramente la volontà delle parti di escludere la onerosità del rinnovo. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 .

La ricorrente deduce che q uesta norma prevede la possibilità di inserire obblighi per il concessionario unicamente nell’atto di concessione.

In mancanza di tale previsione il Comune non può richiedere alcun canone.

La ricorrente osserva che il contratto, che scansiona alla pagina 3 del ricorso, prevedeva un corrispettivo una tantum regolarmente versato. 3.-I motivi sono infondati.

L'art. 93 del D.P.R. n.803/1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell'art. 92 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.285), dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l'entrata in vigore del regolamento non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Consente poi al Comune, con l'atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione.

Pertanto il Comune non può imporre oneri o adempimentispecifici, salvo che con l'atto di concessione o con le modifiche successive ad esso.

La parte ricorrente in verità non mette in discussione questo principio, ma osserva che - diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito- nell'atto di concessione non è previsto l 'onere di chiedere la riconferma a titolo oneroso della concessione allo scadere del trentennio, posto che alla clausola numero 6 della convenzione si prevede il rinnovo della concessione dopo trent’anni, ma a titolo gratuito poiché “ lo spazio destinato ad accogliere la quantificazione dell'importo dovuto è sbarrato in modo da indicare la volontà delle parti di escludere l'onerosità del rinnovo” .

Si tratta di una lettura del contratto palesemente erronea e non conforme ai principi di cui agl i artt. 1362 c.c. e segg . , che impongono in pr i mo luogo di verificare il significato letterale delle clausole, leggendole per intero e nel contesto d e l contratto e non estrapolando singole frasi , giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto(Cass. 26/07/2022, n.23272 ).

Nella specie la clausola numero 6 della convenzione, scansionat a all'interno del ricorso, prevede testualmente : “ per le concessioni perpetue gli aventi diritto dovranno allo scadere di ogni trentennio salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento domandarne la riconferma che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo di…” segue una linea sbarrata e poi segue ancora “ della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta”.

La parte arresta la sua lettura alla linea sbarrata dopo la parola “ corrispettivo ” , trascurando di leggere le parole che seguono e assume che il rinnovo della concessione è gratuito poiché lo spazio destinato ad accogliere la quantificazione dell’importo dovuto è sbarrato, in modo da indicare la volontà delle parti di escludere l'onerosità del rinnovo.

In realtà, leggendo complessivamente e per intero la clausola n. 6, anche alla luce della nota n . 3 (“ un quarto, un terzo etc.”) richiamata dopo le parole “corrispettivo di” la linea sbarrata rivela soltanto l'intenzione dei contraenti di escludere che il corrispettivo sia da determinarsi in misura predeterminata o in ragione di una quota della “tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta”, riportandolo così, in ragione della fra se che segue, alla tariffa piena vigente al momento del rinnovo della concessione.

Non è poi in contestazione quanto affermato dal giudice di merito in ordine al quantum,e cioè che le tariffe fossero state quantificate nella delibera di Giuntarichiamata.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

I l ricorso incidentale condizionato, con il quale il Comune deduce il difetto di giurisdizione e la violazione degli artt. 823,824 e 1339 c.c. posto che le concessioni perpetue non possono avere un canone una tantum, resta assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.600,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20508/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- CONTRO COMUNE di STAZZEMA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA c.so V. Emanuele II, 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE LUCCA n. 1575/2019 depositata il08/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione,innanzi al giudice di pace di Lucca, al la ingiunzione di pagamento del 3/12/2015 con la quale il Comune di Stazzema ha preteso il canone di euro 3.113,48 per la concessione cimiteriale di cui ella è titolare. Il giudice di pace ha accolto l’opposizione. Il Comune ha proposto appello, che i l Tribunale di Lucca ha accolto , ritenendo fondata la pretesa patrimoniale in conformità alla delibera di Giunta 18/2008, osservando che l'atto originario di concessione prevede alla clausola n. 6 il rinnovo della concessione decorso un trentennio , subordinatamente al pagamento della tariffa vigente. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione BarsantiBarbara, affidandosi a due motivi. Il Comune si è costituito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionatoed ha depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 21 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con i l primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art . 6 della Convenzione in vigore tra le parti per avere il Tribunale attribuito carattere oneroso al rinnovo della concessione e d i conseguenza per avere riconosciuto dovute le somme pretese dal Comune. La ricorrente deduce che il rinnovo della concessione è gratuito così come si evince dall'atto concessorio che rivela chiaramente la volontà delle parti di escludere la onerosità del rinnovo. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 . La ricorrente deduce che q uesta norma prevede la possibilità di inserire obblighi per il concessionario unicamente nell’atto di concessione. In mancanza di tale previsione il Comune non può richiedere alcun canone. La ricorrente osserva che il contratto, che scansiona alla pagina 3 del ricorso, prevedeva un corrispettivo una tantum regolarmente versato. 3.-I motivi sono infondati. L'art. 93 del D.P.R. n.803/1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell'art. 92 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.285), dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l'entrata in vigore del regolamento non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con l'atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione. Pertanto il Comune non può imporre oneri o adempimentispecifici, salvo che con l'atto di concessione o con le modifiche successive ad esso. La parte ricorrente in verità non mette in discussione questo principio, ma osserva che - diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito- nell'atto di concessione non è previsto l 'onere di chiedere la riconferma a titolo oneroso della concessione allo scadere del trentennio, posto che alla clausola numero 6 della convenzione si prevede il rinnovo della concessione dopo trent’anni, ma a titolo gratuito poiché “ lo spazio destinato ad accogliere la quantificazione dell'importo dovuto è sbarrato in modo da indicare la volontà delle parti di escludere l'onerosità del rinnovo” . Si tratta di una lettura del contratto palesemente erronea e non conforme ai principi di cui agl i artt. 1362 c.c. e segg . , che impongono in pr i mo luogo di verificare il significato letterale delle clausole, leggendole per intero e nel contesto d e l contratto e non estrapolando singole frasi , giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto(Cass. 26/07/2022, n.23272 ). Nella specie la clausola numero 6 della convenzione, scansionat a all'interno del ricorso, prevede testualmente : “ per le concessioni perpetue gli aventi diritto dovranno allo scadere di ogni trentennio salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento domandarne la riconferma che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo di…” segue una linea sbarrata e poi segue ancora “ della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta”. La parte arresta la sua lettura alla linea sbarrata dopo la parola “ corrispettivo ” , trascurando di leggere le parole che seguono e assume che il rinnovo della concessione è gratuito poiché lo spazio destinato ad accogliere la quantificazione dell’importo dovuto è sbarrato, in modo da indicare la volontà delle parti di escludere l'onerosità del rinnovo. In realtà, leggendo complessivamente e per intero la clausola n. 6, anche alla luce della nota n . 3 (“ un quarto, un terzo etc.”) richiamata dopo le parole “corrispettivo di” la linea sbarrata rivela soltanto l'intenzione dei contraenti di escludere che il corrispettivo sia da determinarsi in misura predeterminata o in ragione di una quota della “tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta”, riportandolo così, in ragione della fra se che segue, alla tariffa piena vigente al momento del rinnovo della concessione. Non è poi in contestazione quanto affermato dal giudice di merito in ordine al quantum,e cioè che le tariffe fossero state quantificate nella delibera di Giuntarichiamata. Ne consegue il rigetto del ricorso. I l ricorso incidentale condizionato, con il quale il Comune deduce il difetto di giurisdizione e la violazione degli artt. 823,824 e 1339 c.c. posto che le concessioni perpetue non possono avere un canone una tantum, resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.600,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del com
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