CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 14951/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello d'Ancona del 03/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 01/02/2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 544—ter cod. pen., perché, in qualità di medico veterinario, senza necessità, cagionava lesioni ad un cucciolo di razza [OSCURATO:PERSONA] sottoponendolo ad una conchestomia (taglio delle orecchie). In data 3 marzo 2023 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando quale unico motivo la violazione dell'art. 10 della legge 4 novembre 2010, n. 201, con la quale è stata ratificata la Convenzione dei Consiglio d'Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia. Si precisa che l'imputato aveva visitato l'animale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] riscontrandogli una ferita alla testa dovuta al morso di un altro cane e che era stato costretto, in stato di necessità e per curare l'animale, a recidere l'orecchio interessato dalla ferita e a tagliare anche l'altro orecchio per mantenere l'aspetto estetico e salvaguardarne il benessere. I giudici d'Appello avrebbero, dunque, errato nel non inquadrare la sua condotta nel perimetro delle eccezioni alle condotte incriminate dal citato art. 10 con conseguente assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Con legge del 4 novembre 2010, n. 201, è stata ratificata in Italia la Convenzione del Consiglio d'Europa del 13 novembre 1987, per la protezione degli animali da compagnia, la quale all'articolo 10 prevede, per quanto qui di interesse, che: «1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti. 2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione». Facendo buon governo di tali coordinate normative la Corte d'appello ha giustificato la mancata inclusione della condotta del ricorrente nell'eccezione prevista dall'articolo citato alla luce della insufficiente giustificazione offerta dall'imputato per aver reciso entrambe le orecchie. Va infatti evidenziato che, relativamente al taglio dell'orecchio interessato dal morso dell'altro cane, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a prospettare solo la necessità della totale asportazione non supportando tale deduzione con alcuna descrizione della lesione che avrebbe consentito di apprezzarne entità e dimensione e, dunque, la inevitabilità dell'asportazione totale. In mancanza di tali elementi necessari per valutare l'operato complessivo del medico veterinario, dunque, correttamente la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado. 3. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese processuali ed al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 06/02/2024 Il