CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 agosto 2022
Cassazione n. 40551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di Lecce; esaminati gli atti e letti il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 settembre 2021 la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione di primo grado - che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen. e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 120,00 di multa, per aver sottratto beni mobili sottoposti a pignoramento e affidatigli in custodia quale debitore nella procedura esecutiva mobiliare n. 387/12 - eliminando l'aumento operato per la recidiva e rideterminando in mesi sei di reclusione ed euro 90,00 di multa la pena irrogatagli, con la conferma, nel resto, della decisione impugnata. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando con il primo motivo l'erronea applicazione della legge penale sul rilievo che i beni mobili oggetto della contestazione non •erano di proprietà dell'imputato, né erano a lui riconducibili atti o fatti fraudolenti significativi in relazione al testo della norma incriminatrice vigente al momento del fatto (ossia alla data del 9 luglio 2014). 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censura la violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Si assume, sotto tale profilo, che l'imputato non ha mai dichiarato di aver venduto i beni oggetto del pignoramento al momento della ricognizione da parte dell'incaricato dell'I.V.G. in data 5 maggio 2014 e che l'informativa dell'I.V.G. non costituisce documentazione certa sul piano probatorio. Alla data dell'accesso da parte dell'incaricato dell'I.V.G., peraltro, l'imputato non aveva più la disponibilità dell'immobile di sua proprietà nella zona industriale di Guagnano, poiché tale bene era passato nella custodia dell'ausiliario del Giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Lecce, per essere stato egli esecutato nella procedura immobiliare n. 364/09. Si pone altresì in rilievo, sotto tale profilo, che nell'atto di appello era stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex artt. 603 ss. cod. proc. pen., con il deposito di una sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva definito con esito positivo un procedimento a carico del ricorrente, nonché della documentazione relativa agli atti della procedura esecutiva immobiliare iniziata nei suoi confronti con riferimento all'immobile venduto all'asta. 2.2. Con un terzo motivo, che si prospetta collegato al motivo che precede, si lamenta il vizio della mancanza di motivazione in ordine alla su indicata richiesta di prova, avente ad oggetto il fatto che l'imputato non aveva la disponibilità dell'immobile ove erano custoditi i beni posti in pignoramento mobiliare. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 26 agosto 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha formulato le sue conclusioni in data 15 settembre 2022, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le correlative ragioni di doglianza assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive ed esaustivamente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità, ponendo in evidenza, segnatamente: a) che l'imputato era stato nominato custode di beni mobili di sua proprietà, in quanto sottoposti a pignoramento nell'ambito della su indicata procedura esecutiva; b) che in occasione dell'accesso in loco il funzionario incaricato dall'Istituto vendite giudiziarie ne accertava l'assenza, redigendo l'apposito verbale in data 5 maggio 2014 e acquisendo dall'imputato dichiarazioni con le quali egli ammetteva di essersi disfatto dei beni per averli venduti. Dalla rilevata esistenza del credito vantato dalla persona offesa e dal mancato rinvenimento dei beni pignorati, unitamente alla precedente nomina dell'imputato quale custode del relativo compendio mobiliare, la Corte distrettuale ha coerentemente inferito la base logico-argomentativa addotta a sostegno del giudizio di responsabilità, facendo buon governo del costante insegnamento di questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 17397 del 27/02/2012, Tomasich, Rv. 252500; Sez. 6, n. 44700 del 24/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278334), secondo cui, in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento si realizza anche con la mera "annotio" della "res", quando la stessa sia ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante. 3. Inammissibile, non essendone ritualmente consentita l'introduzione, in quanto per la prima volta enunciato in questa Sede, oltre che irrilevante ai fini della configurabilità degli elementi costitutivi della contestata fattispecie di reato, deve poi ritenersi il profilo di doglianza fattuale inerente all'apodittica asserzione secondo i cui i beni mobili pignorati oggetto della contestazione non erano di proprietà dell'imputato. Sul punto, peraltro, giova richiamare il principio, da questa Suprema Corte affermato (Sez. 6, n. 932 del 10/11/2011, dep. 2012, Nicastro, Rv. 251564), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose pignorate o sottoposte a sequestro, la nozione di proprietario è più ampia di quella assunta in sede civilistica, includendo necessariamente la posizione del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento e che abbia interesse a non subirne gli effetti pregiudizievoli. Irrilevante deve ritenersi, ai fini della corretta contestazione del fatto, l'erroneo riferimento lessicale ivi operato ai commi terzo e quarto dell'art. 388 cod. pen., risultando l'imputazione formulata in maniera chiara e comprensibile, indipendentemente dalla esatta indicazione dei commi della norma incriminatrice richiamata nel tema d'accusa. 4. Analoghe considerazioni, infine, devono svolgersi in relazione alle doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo (v., in narrativa, i parr. 2.1. e 2.2.), ove il ricorrente si è limitato a prospettare genericamente una serie di circostanze di fatto oggetto di acquisizioni documentali la cui decisività sul piano probatorio è rimasta indinnostrata nel giudizio di merito, vieppiù a fronte dell'omesso raffronto con le univoche risultanze offerte dal complesso delle acquisizioni probatorie puntualmente vagliate nelle conformi decisioni di primo e secondo grado. Peraltro, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dall'odierno ricorrente formulata in via subordinata nell'atto di appello, doveva ritenersi originariamente inammissibile, in quanto solo genericamente dedotta già in sede di gravame. Invero, secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015, Pisaniello, Rv. 265022), l'acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti. Requisiti, questi, della cui necessaria sussistenza l'odierno ricorrente avrebbe dovuto, già nel giudizio di appello, offrire congrua dimostrazione. 5. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appello, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d