CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 14 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Terni il 3 luglio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatti commessi in Terni da luglio 2022 a luglio 2023. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha sottolineato le dimensioni non trascurabili e non episodiche del fatto, valorizzando la costante e ininterrotta disponibilità da parte dell'imputato delle varie sostanze da vendere richieste ogni volta dal mercato (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata). Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della eccessività della pena, avendo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento e l'elevatissimo numero di cessioni di stupefacente. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M