CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06904/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 10/2/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; esaminate le conclusioni scritte del difensore dell'imputato che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi 1 (lesioni personali) e 3 (danneggiamento) dell'imputazione e, ritenuto il vincolo della continuazione con altro reato giudicato in via definitiva, lo ha condannato all'ulteriore pena di mesi quattro di reclusione. La Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto l'imputato dal reato-satellite di danneggiamento (capo 3 dell'imputazione) per difetto di querela, ma ha mantenuto la pena inflitta dal giudice di primo grado. 2. Il ricorrente affida il proprio ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale per incompletezza del dispositivo della sentenza in relazione alla determinazione della pena applicata e lamenta l'omessa rideterminazione del quantum di pena in seguito alla dichiarazione di non doversi procedere per il reato di danneggiamento. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius in quanto, nonostante la dichiarazione di improcedibilità per il reato di cui si è detto, il trattamento sanzionatorio è rimasto immutato. 3. Le censure dedotte possono essere esaminate congiuntamente e devono ritenersi complessivamente fondate. Ed invero, a norma dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., quando viene proposto appello dall'imputato, non si può modificare in peius la pena prevista dalla precedente decisione di condanna e non può essere irrogata una sanzione più grave per specie o per quantità. Il successivo comma 4 dispone che, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. Tali disposizioni costituiscono espressione del principio di portata generale del divieto di reformatio in peius che impone al giudice di diminuire la pena complessiva in misura corrispondente all'accoglimento dell'impugnazione. Le diminuzioni vanno rapportate all'accoglimento dei motivi dell'imputato relativi a reati concorrenti o a circostanze attenuanti. Senza addentrarci, in quanto superfluo ai fini della trattazione della questione di che trattasi, nel tema del divieto di reformatio in peius, su cui si agita da tempo un dibattito mai sopito posto che, come osservato in motivazione da Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, C, «il caleidoscopio attraverso il quale si snodano le varie prospettive ermeneutiche secondo le quali si è mossa la giurisprudenza di legittimità, genera una gamma multiforme di approdi, che neppure i diversi interventi delle Sezioni Unite sono valse a ricondurre a effettiva unità, malgrado la sostanziale assenza di contrasti espressamente dichiarati», deve qui rilevarsi che il divieto di reformatio in peius ha riguardo non solo al risultato finale, ma anche a tutti gli elementi del calcolo della pena in quanto l'anzidetta disposizione normativa individua quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l'aumento conseguente alla sussistenza di reati concorrenti e al riconoscimento del vincolo della continuazione, sicché vi è violazione di tale divieto nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta pur pronunciando assoluzione per un reato-satellite. (Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, Rv. 283535;Sez. 2, 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackrom, Rv. 282628-02; sez. I, n. 40910 del 27/9/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066) Ne consegue, per quanto qui di interesse, che è obbligatoria la diminuzione della pena complessiva in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione. La Corte distrettuale, con la decisione impugnata, ha mostrato di non aver fatto buon uso di tali principi in quanto, all'esito dell'impugnazione del solo imputato, pur prosciogliendo lo stesso dal reato-satellite di danneggiamento, non ha provveduto a rideterminare la pena complessivamente inflitta in primo grado. Né l'operato della Corte può ritenersi corretto sulla base del rilievo che il giudice di primo grado non ha individuato le singole pene per i reati-satellite atteso che ciascuno di questi concorre alla determinazione della pena finale in base al concreto valore ponderale che il giudice abbia inteso in concreto attribuirgli. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta in quanto non avendo il giudice di primo grado provveduto a indicare gli aumenti per i singoli reati-satellite, non è possibile, in questa sede, operare lo "scorporo" per il reato oggetto di proscioglimento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Roma, 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente nna [OSCURATO:PERSONA] ‘/"/ [OSCURATO:PERSONA]