CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 20625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 20 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze per rispondere del reato di calunnia, in quanto, in qualità di \/( amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in data 29 agosto 2014 avrebbe falsamente denunciato lo smarrimento di due assegni bancari, che sarebbero, invece, stati consegnati dal procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in pagamento di fatture da questa emesse, incolpando in tal modo l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., pur sapendolo innocente. 2. Con sentenza emessa in data 7 ottobre 2020 il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio dibattimentale, ha ritenuto l'imputato colpevole del reato al medesimo ascritto e, applicate le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese di giudizio, e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, confermandola nel resto. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento. Il difensore, con unico motivo, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex artt. 42, 43, 368 cod. pen. nonché 192 e ss., 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen. nonché l'omessa ovvero manifestamente illogica motivazione quanto all'affermazione della responsabilità del ricorrente in assenza dell'elemento soggettivo del dolo. La Corte di appello, infatti, avrebbe illogicamente ritenuto sussistente il dolo dell'imputato, in quanto il credito garantito dai titoli denunciati smarriti sarebbe inesistente, creato artatamente da terzi e non dall'imputato, la scrittura di riempimento degli assegni ascrivibile all'imputato sarebbe apocrifa e non sarebbe esistito alcun rapporto commerciale tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Mazzanti; ad avviso del difensore, inoltre, il Mazzanti sarebbe stato assolutamente estraneo - e, dunque, nulla avrebbe saputo - degli accordi tra il Giambra e il Carrari che avevano dato origine alla consegna dei titoli dal primo al secondo. Una corretta analisi di tali circostanze avrebbe consentito alla Corte di appello di escludere il dolo di calunnia dell'imputato. 5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 febbraio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 15 febbraio 2023 il difensore ha ribadito le proprie censure e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex artt. 42, 43, 368 cod. pen. nonché 192 e ss., 530, 533, 546, 598 cod. proc. pen. il vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità del ricorrente in assenza dell'elemento soggettivo del dolo. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella riproposizione della versione alternativa dell'imputato, peraltro congruamente disattesa dalla Corte di appello di Firenze. Il ricorrente, non confrontandosi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, si è, infatti, limitato a sollecitare la Corte di legittimità a un rinnovato esame degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, mediante un confronto diretto con gli stessi. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Rv. 264441). La Corte di appello di Firenze ha, peraltro, non illogicamente ritenuto sussistente il dolo del delitto di calunnia, in quanto l'imputato, dopo aver sottoscritto gli assegni, poi denunciati smarriti, ha consegnato i medesimi al Giambra perché ne facesse uso per pagare pregresse fatture della [OSCURATO:SOCIETA], come ribadito, •a più riprese, dal Giambra stesso. La denuncia di smarrimento degli assegni era, dunque, falsa, al pari delle circostanze indicate nella stessa e l'imputato aveva piena consapevolezza che il prenditore che avrebbe messo all'incasso gli assegni sarebbe stato «automaticamente indagato per il delitto di ricettazione ed i titoli non sarebbero stati pagati (quand'anche vi fossero fondi sufficienti)». Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto del tutto irrilevante, al fine di escludere il reato di calunnia accertato, l'identità del prenditore degli assegni, la circostanza che la stessa fosse nota o meno all'imputato e la validità o meno del rapporto contrattuale che aveva giustificato l'emissione degli assegni. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, integra, infatti, il delitto di calunnia in quanto, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (ex plurimis: Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241 - 01). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua