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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19297/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p.

Rilevato che i primi due motivi contengono esclusivamente censure in fatto e comunque generiche in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, che peraltro dedotto la consapevolezza e l'abitudine allo spaccio di banconote false da parte dell'imputato dalle circostanze che hanno insospettito la persona offesa citate nella sentenza di primo grado non impugnata sul punto.

Rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'euro è la moneta avente corso legale nello Stato, avendo sostituito quella precedentemente utilizzata ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio del 3 maggio 1998 e delle disposizioni della

I. n. 409 del 2001.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p. Rilevato che i primi due motivi contengono esclusivamente censure in fatto e comunque generiche in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, che peraltro dedotto la consapevolezza e l'abitudine allo spaccio di banconote false da parte dell'imputato dalle circostanze che hanno insospettito la persona offesa citate nella sentenza di primo grado non impugnata sul punto. Rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'euro è la moneta avente corso legale nello Stato, avendo sostituito quella precedentemente utilizzata ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio del 3 maggio 1998 e delle disposizioni della I. n. 409 del 2001. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 19297/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris