Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 01497/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 12120/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. 15 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 6715 / 201 4 del la [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata in data 11 . 11 .201 4 ; N. 12120/15R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale non partecipata del 24.11.2022dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija .

Rilevatoche: - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i , avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. del Lazio aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza n. 289/2012, emessa dalla C.T.P. di Roma, in relazione a due avvisidi accertamento per il recupero di IRES, IRAP ed IVA, per gli anni2007 e 2008; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; -fissata l’adunanza camerale per la data odierna, la società ricorrente ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio; Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 12120/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. 15 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 6715 / 201 4 del la [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO, depositata in data 11 . 11 .201 4 ; N. 12120/15R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale non partecipata del 24.11.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . Rilevatoche: - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i , avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. del Lazio aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza n. 289/2012, emessa dalla C.T.P. di Roma, in relazione a due avvisidi accertamento per il recupero di IRES, IRAP ed IVA, per gli anni2007 e 2008; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; -fissata l’adunanza camerale per la data odierna, la società ricorrente ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio; Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sentenza Cassazione n. 01497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris