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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19789/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3399, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, il 20.2.2020, e pubblicata il 2.7.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], vittima del dovere, proponeva il 17.7.2017 istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irpef sugli importi ricevuti quale pensione, in relazione agli anni dal 2012 O GGETTO :[OSCURATO:PERSONA] - Vittima del dovere - Equiparazione alle vittime del terrorismo - Progressività - Conseguenze. al 2016, invocando la disposta equiparazione legislativa tra le vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.

L’Amministrazione finanziaria non rispondeva.

2. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino che accoglieva il ricorso, ritenendo che l’equiparazione del regime fiscale delle pensioni in questione dovesse ritenersi già vigente anche prima della promulgazione della legge n. 232 del 2016, che l’aveva espressamente prevista.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, proponendo plurime censure.

La CTR accoglieva il ricorso con riferimento alla maturata decadenza del contribuente dalla possibilità di domandare il rimborso in relazione all’anno 2012, mentre confermava nel resto la decisione della CTP riaffermando, ai presenti fini, l’equiparazione delle vittime del dovere alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso.

Il contribuente ha ricevuto notificazione del ricorso il 5.10.2020, presso il difensore costituito in grado di appello, ma non si è costituito nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016, nonché degli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. cod. civ., in cui è incorsa la CTR, affermando che “la pensionericevuta dal ricorrente ai sensi della L. 466/1980 sia da considerarsi esente da IRPEF anche per il periodo antecedente al 01.01.2017, nonostante l’art. 1, co. 211, L. 232/2016 abbia, con espressa previsione, previsto l’operatività del beneficio fiscale solo a partire da tale annualità” (ric., p. 5).

2. Mediante il suo strumento d’impugnazione, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che l’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016, nel disporre l’equiparazione del trattamento fiscale delle pensioni delle vittime del dovere e del terrorismo, ha espressamente previsto la decorrenza dei suoi effetti dal 2017.

Sostenere, quindi, che il rimborso dell’Irpef versata competa alle vittime del dovere anche in relazione ad anni precedenti, in questo caso gli annidal 2013 al 2016, significa proporre un’interpretazione contra legem.

Del resto l’art. 11 delle preleggi prevede che la legge dispone solo per l’avvenire.

2.1. Inoltre, l’art. 1, comma 562 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) prevedeva uno stanziamento di spesa al fine di assicurare la “progressiva estensionedei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere” (evidenza aggiunta), e questa progressione è stata realizzata in più momenti.

Evidenzia ancora l’Agenzia delle Entrate che neppure può trascurarsi la necessità di rispettare le esigenze di finanza pubblica, non essendosi prevista la copertura finanziaria degli oneri che dipenderebbero da un’applicazione retroattiva dell’equiparazione.

3. La CTR scrive che, con riferimento alle “annualità da 2013 a 2016, non v’è dubbio che una pluralità di disposizioni normative, adottate a partire del 2000 abbiano introdotto una totale equiparazione fra Vittime del Terrorismo e della Criminalità organizzata e Vittime del Dovere … Il mancato riconoscimento della detassazione rispetto alle pensioni erogate alle Vittime del Dovere in epoca antecedente il primo gennaio 2017 si porrebbe in contrasto proprio con quel principio di razionalità-equità di cui all’articolo 3 della Costituzione … nello stesso solco, quello, cioè, della eliminazione di ogni dubbio interpretativo si inserisce l’intervento legislativo contenuto nell’articolo 1, comma 211, della legge 232/2016, con il quale, pertanto, non si è costituito per la prima volta un diritto in capo alle Vittime del Dovere, prima inesistente.

Una diversa interpretazione della norma, ancorata al principio della irretroattività della detassazione, la esporrebbe effettivamente a rischio di incostituzionalità, determinandosi una ingiustificata disparità di trattamento per gli anni dal 2016 a ritroso fra categorie di vittime a tutti gli effetti e da tempo equiparate sul piano normativo” (sent.

CTR, p.

III).

4. Nessun dubbio circa il dichiarato intento legislativo di procedere all’equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, che ha pure trovato concreta espressione in una pluralità di provvedimenti normativi precedenti il 2017 (cfr., ad es., art. 2, legge n. 243 del 2006; art. 34, Dl n. 159 del 2007).

Tuttavia il legislatore ha espressamente previsto che si sarebbe proceduto all’equiparazione progressivamente , ed il dato non può essere trascurato.

4.1. Peraltro, la incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo, è stata già esclusa da questa Corte pronunciando a Sezioni Unite, ed affermando il principio secondo cui “i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 che, per la categoria dei fratelli e delle sorelle, richiede il requisito della convivenza, al fine dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi; la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda delle sorelle né conviventi, né a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura aerea, volta al riconoscimento del loro inserimento, quali superstiti di vittima del dovere, nell'apposito elenco di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 243 del 2006, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente)”, Cass.

SU, 25.9.2018, n. 22753.

4.2. In particolare, poi, la già ricordata norma, invocata dal contribuente per affermare il suo diritto al rimborso, di cui all’art. 1, comma 211 della legge n. 232 del 2016, è particolarmente chiara ai presenti fini, e detta: “211.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [1°.1.2017], ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, dellalegge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”.

La disposizione prevede quindi espressamente un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione.

5. Ai fini invocati, pertanto, l’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano, come da tempo programmato, ma la decorrenza è stata fissata nel 1°.1.2017.

5.1. In conseguenza il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta fondato, e deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata.

Non essendo necessario provvedere ad ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso proposto dal contribuente.

6. Possono essere compensate le spese di lite dei gradi del giudizio di merito, mentre le spese processuali del giudizio di cassazione sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Compensa le spese processuali dei gradi di merito del giudizio e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3399, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, il 20.2.2020, e pubblicata il 2.7.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], vittima del dovere, proponeva il 17.7.2017 istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irpef sugli importi ricevuti quale pensione, in relazione agli anni dal 2012 O GGETTO :[OSCURATO:PERSONA] - Vittima del dovere - Equiparazione alle vittime del terrorismo - Progressività - Conseguenze. al 2016, invocando la disposta equiparazione legislativa tra le vittime del dovere e le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo. L’Amministrazione finanziaria non rispondeva. 2. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino che accoglieva il ricorso, ritenendo che l’equiparazione del regime fiscale delle pensioni in questione dovesse ritenersi già vigente anche prima della promulgazione della legge n. 232 del 2016, che l’aveva espressamente prevista. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, proponendo plurime censure. La CTR accoglieva il ricorso con riferimento alla maturata decadenza del contribuente dalla possibilità di domandare il rimborso in relazione all’anno 2012, mentre confermava nel resto la decisione della CTP riaffermando, ai presenti fini, l’equiparazione delle vittime del dovere alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso. Il contribuente ha ricevuto notificazione del ricorso il 5.10.2020, presso il difensore costituito in grado di appello, ma non si è costituito nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016, nonché degli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. cod. civ., in cui è incorsa la CTR, affermando che “la pensionericevuta dal ricorrente ai sensi della L. 466/1980 sia da considerarsi esente da IRPEF anche per il periodo antecedente al 01.01.2017, nonostante l’art. 1, co. 211, L. 232/2016 abbia, con espressa previsione, previsto l’operatività del beneficio fiscale solo a partire da tale annualità” (ric., p. 5). 2. Mediante il suo strumento d’impugnazione, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che l’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016, nel disporre l’equiparazione del trattamento fiscale delle pensioni delle vittime del dovere e del terrorismo, ha espressamente previsto la decorrenza dei suoi effetti dal 2017. Sostenere, quindi, che il rimborso dell’Irpef versata competa alle vittime del dovere anche in relazione ad anni precedenti, in questo caso gli annidal 2013 al 2016, significa proporre un’interpretazione contra legem. Del resto l’art. 11 delle preleggi prevede che la legge dispone solo per l’avvenire. 2.1. Inoltre, l’art. 1, comma 562 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) prevedeva uno stanziamento di spesa al fine di assicurare la “progressiva estensionedei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere” (evidenza aggiunta), e questa progressione è stata realizzata in più momenti. Evidenzia ancora l’Agenzia delle Entrate che neppure può trascurarsi la necessità di rispettare le esigenze di finanza pubblica, non essendosi prevista la copertura finanziaria degli oneri che dipenderebbero da un’applicazione retroattiva dell’equiparazione. 3. La CTR scrive che, con riferimento alle “annualità da 2013 a 2016, non v’è dubbio che una pluralità di disposizioni normative, adottate a partire del 2000 abbiano introdotto una totale equiparazione fra Vittime del Terrorismo e della Criminalità organizzata e Vittime del Dovere … Il mancato riconoscimento della detassazione rispetto alle pensioni erogate alle Vittime del Dovere in epoca antecedente il primo gennaio 2017 si porrebbe in contrasto proprio con quel principio di razionalità-equità di cui all’articolo 3 della Costituzione … nello stesso solco, quello, cioè, della eliminazione di ogni dubbio interpretativo si inserisce l’intervento legislativo contenuto nell’articolo 1, comma 211, della legge 232/2016, con il quale, pertanto, non si è costituito per la prima volta un diritto in capo alle Vittime del Dovere, prima inesistente. Una diversa interpretazione della norma, ancorata al principio della irretroattività della detassazione, la esporrebbe effettivamente a rischio di incostituzionalità, determinandosi una ingiustificata disparità di trattamento per gli anni dal 2016 a ritroso fra categorie di vittime a tutti gli effetti e da tempo equiparate sul piano normativo” (sent. CTR, p. III). 4. Nessun dubbio circa il dichiarato intento legislativo di procedere all’equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, che ha pure trovato concreta espressione in una pluralità di provvedimenti normativi precedenti il 2017 (cfr., ad es., art. 2, legge n. 243 del 2006; art. 34, Dl n. 159 del 2007). Tuttavia il legislatore ha espressamente previsto che si sarebbe proceduto all’equiparazione progressivamente , ed il dato non può essere trascurato. 4.1. Peraltro, la incostituzionalità del regime giuridico differenziato tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo, è stata già esclusa da questa Corte pronunciando a Sezioni Unite, ed affermando il principio secondo cui “i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 che, per la categoria dei fratelli e delle sorelle, richiede il requisito della convivenza, al fine dell'erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi; la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda delle sorelle né conviventi, né a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura aerea, volta al riconoscimento del loro inserimento, quali superstiti di vittima del dovere, nell'apposito elenco di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 243 del 2006, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente)”, Cass. SU, 25.9.2018, n. 22753. 4.2. In particolare, poi, la già ricordata norma, invocata dal contribuente per affermare il suo diritto al rimborso, di cui all’art. 1, comma 211 della legge n. 232 del 2016, è particolarmente chiara ai presenti fini, e detta: “211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [1°.1.2017], ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, dellalegge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”. La disposizione prevede quindi espressamente un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione. 5. Ai fini invocati, pertanto, l’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano, come da tempo programmato, ma la decorrenza è stata fissata nel 1°.1.2017. 5.1. In conseguenza il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta fondato, e deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata. Non essendo necessario provvedere ad ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso proposto dal contribuente. 6. Possono essere compensate le spese di lite dei gradi del giudizio di merito, mentre le spese processuali del giudizio di cassazione sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente. Compensa le spese processuali dei gradi di merito del giudizio e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di