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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36330/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3234/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), il quale agisce e sta in giudizio personalmente ai sensi dell ’ art. 86 c.p.c., con volontà dunque di difendere séstesso - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FORLI ’ n. 2184/2021 depositata il28/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. A [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, venne notificata sentenza del giudice di pace di Forlì, munita di formula esecutiva, unitamente ad atto di precetto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], odierno resistente, con il quale quest’ultimo chiedeva il pagamento di euro 5.000,00 per il risarcimento del danno asseritamente derivante da reato.

Il giudizio in questione venne celebrato nella contumacia dell’odierno ricorrente.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi al Tribunale di Forlì, lamentando la nullità della notifica dell’atto di citazione ai sensi degli artt. 143-160 c.p.c., perché, come da certificazione anagrafica, egli risultava residente altrove.

Di conseguenza, lamentava la violazione del principio del contraddittorio, avendogli la notifica irregolare impedito di partecipare al giudizio di primo grado e di poter esplicare le proprie difese.

3. Si costituì Valerio R occhi , eccependo la tardività dell ’ appello e resistendo con la contestazione delle doglianze avversarie.

4. Con ordinanza n. 858/2021, depositata in data 28/10/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Rollo ai sensi dell ’ art. 348 bis c.p.c. , non sussistendo ragionevoli probabilità che lo stesso potesse essere accolto, condannandolo alle spese di lite.

5. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art . 380 - bis 1 c.p.c.

7. Parte resistente ha deposisto memoria.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 139-143 e 160 c.p.c., nonché dell’art. 292 c.p.c. e dei principi connessi e/o conseguenti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”,per avere la sentenza di secondo grado erroneamente ritenuto che la contumacia del ricorrente fosse stata ritualmente e legittimamente dichiarata dal giudice di pace nel giudizio di primo grado, e, conseguentemente, per non aver accolto la domanda di dichiarazione di nullità della notifica dell’atto di citazione dinanzi al giudice di pace.

2. Con il secondo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 327 c.p.c. e 348-bis c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere il Tribunale errato nel ritenere l’appellante decaduto dalla possibilità di proporre appello e nell’avere conseguentemente dichiarato inammissibile l’appello proposto.

A detta del ricorrente, la declaratoria di decadenza e quella di inammissibilità dell’appello sono frutto della altrettanto erronea valutazione circa la validità ed efficacia della notifica della sentenza emessa dal giudice di pace di Forlì , effettuata in violazione dell ’ art.292 c.p.c.

3. Con il terzo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 354 c.p.c. e dei principi connessi e/o conseguenti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere il Tribunale errato nel non rimettere la causa al giudice di pace per la rinnovazione del procedimento, viziato dalla nullità della notificazione della citazione in primo grado e dalla erronea dichiarazione di contumacia.

4. Con il quarto motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 345 c.p.c. sotto altro aspetto e dei principi connessi e/o conseguenti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

A detta del ricorrente, la sentenza del Tribunale è errata perché si è fondata su documenti, prove testimoniali e fatti che non avrebbero potuto e dovuto avere ingresso nel procedimento di secondo grado, in quanto introdotti ex novoe senza alcuna ragione, in violazione del regime delle preclusioni che caratterizzano il rito in sede di appello.

5. Con riferimento a tutti i motivi del ricorso, e d a quest’ultimo nel suo complesso, va rilevato quanto segue.

6. P er giurisprudenza consolidata di legittimità, « l ’ ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, fondata su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado, non è impugnabile per cassazione né con regolamento di competenza, perché la possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio prognostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado è presupposta dall’art. 348-ter c.p.c., che regolamenta diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche (…) posto che a mente del terzo comma della norma in discorso, in presenza di una declaratoria di inammissibilità dell’appello, il ricorso per cassazione deve essere presentato “contro il provvedimento di primo grado”, ma anche in relazione ai profili illustrati nella prima parte dell’impugnazione (con cui si lamenta un asserito “vizio proprio” all’ordinanza del Tribunale per l’asserita violazione dell’art. 348 - ter c.p.c. in relazione all ’ art. 360 n. 4, c.p.c.); nello specifico soccorre il principio, anche di recente ribadito da questa Corte, secondo cui l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, adottata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile), è ricorribile per cassazione, limitatamente “ai vizi suoi propri”, tra i quali rientra l’inosservanza della specifica previsione di cui all’art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo la quale il giudice provvede con ordinanza dopo aver sentito le parti; tale prescrizione non richiede, tuttavia, che le parti compaiano personalmente, né che si proceda a discussione orale, essendo sufficiente che le stesse siano poste in grado di interloquire sulla questione, come nel caso in cui l’appellato abbia richiesto nella propria comparsa l’applicazione di detta ordinanza definitoria” (Cass. Sez. 1, 06/03/2023 n. 6589)» (così Cass., sez.

III, ord.11/09/2023, n. 26277; conformi Cass., sez.

II, 10/05/2023, n. 12724;Cass. , sez .

III, ord. 21/08/2018, n. 20861 ).

7. Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 - ter , 3° comma, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all ’ art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione.

In difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.(così Cass., sez.

Un., sent. 13/12/2016, n. 25513;conforme Cass., sez.

Un., sent. 15/05/2018, n. 11850: «Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’art.348 bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice "a quo", la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.»).

8. P er dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, il ricorrente ha l’onere di allegare sia l ’ assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo (Cass., sez.

III, ord. n. 20852 del 2018).

9. Nel caso in esame l ’ ordinanza del Tribunale di Forlì è stata depositata in data 28/10/2021 e il ricorso è stato notificato a mezzo PEC in data 20/01/2022; pertanto ben oltre i 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.

10. Il ricorrente ha presentato ricorso unicamente avverso l ’ ordinanza exart 348 bis c.p.c. del Tribunale di Forlì, in fase di appello, e non contro la sentenza di primo grado, senza addurre alcuna delle censure consentite in ipotesi del genere.

Inoltre,il ricorrente non ha prodotto né la copia autentica della sentenza di primo grado, né la comunicazione o notificazione dell’ordinanza.

Il ricorso è pertanto improcedibile.

11. A ciò va aggiunto che per questa Corte, a Sezioni Unite, “ l ’ ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass., sez. , 2 febbraio 2016, n. 1914).

Pertanto, l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., può essere impugnata in cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, per tutti gli errores in procedendo relativi al mancato rispetto delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., quindi nel caso in cui non siano state ascoltate le parti prima dell’adozione del provvedimento, o quando l’inammissibilità venga dichiarata oltre l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass., sez. , 2 febbraio 2016, n. 1914)” (così Cass., sez.

I, ord. 02/09/2022, n. 25927 ; conformi Cass., sez.

II, ord. 10/05/2023, n. 12724; Cass., sez.

I, ord. 26/09/2018, n. 23151).

12. La citata Cass., sez.

III, ord. 11/09/2023, n. 26277 precisa che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (come già Cass. Sez.

Un., 25/07/2019, n. 20181).

13. In altri termini, è stato chiarito che l ’ ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c. ha l’effetto di «stabilizzare la sentenza di primo grado (idonea a passare in giudicato in mancanza di impugnazione) attraverso una prognosi sull’inaccoglibilità del gravame.

La prognosi non cessa di essere tale - e il provvedimento che ne dà conto non si colloca per ciò solo al di fuori dal modello normativo suo proprio -ove si basi su argomentazioni estranee alla pronuncia del giudice di prima istanza: una estensione in tale direzione dell’apparato motivazionale dell’ordinanza sarà anzi del tutto naturale ove il gravame si fondi su deduzioni, non specificamente esaminate dal giudice di prima istanza, ma articolate dall’appellante, che il giudice di secondo grado reputi manifestamente infondate (atte cioè ad escludere che l’impugnazione presenti, anche con riguardo ad esse, «una ragionevole probabilità di essere accolta» (Cass., sez.

I, ord.02/09/2022, n. 25927, cit.; Cass. 26277/2023).

14. Nel caso in esame, la circostanza che la parte appellata non avesse sollevato l’eccezione ex art. 348 bis c.p.c. non è stata provata dal ricorrente.

Lecensure del ricorrente si rivela no pertanto carent i della necessaria specificità.

15. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1 . 500 , 00 , oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3234/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), il quale agisce e sta in giudizio personalmente ai sensi dell ’ art. 86 c.p.c., con volontà dunque di difendere séstesso - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FORLI ’ n. 2184/2021 depositata il28/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, venne notificata sentenza del giudice di pace di Forlì, munita di formula esecutiva, unitamente ad atto di precetto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], odierno resistente, con il quale quest’ultimo chiedeva il pagamento di euro 5.000,00 per il risarcimento del danno asseritamente derivante da reato. Il giudizio in questione venne celebrato nella contumacia dell’odierno ricorrente. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi al Tribunale di Forlì, lamentando la nullità della notifica dell’atto di citazione ai sensi degli artt. 143-160 c.p.c., perché, come da certificazione anagrafica, egli risultava residente altrove. Di conseguenza, lamentava la violazione del principio del contraddittorio, avendogli la notifica irregolare impedito di partecipare al giudizio di primo grado e di poter esplicare le proprie difese. 3. Si costituì Valerio R occhi , eccependo la tardività dell ’ appello e resistendo con la contestazione delle doglianze avversarie. 4. Con ordinanza n. 858/2021, depositata in data 28/10/2021, oggetto di ricorso, il Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Rollo ai sensi dell ’ art. 348 bis c.p.c. , non sussistendo ragionevoli probabilità che lo stesso potesse essere accolto, condannandolo alle spese di lite. 5. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art . 380 - bis 1 c.p.c. 7. Parte resistente ha deposisto memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 139-143 e 160 c.p.c., nonché dell’art. 292 c.p.c. e dei principi connessi e/o conseguenti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”,per avere la sentenza di secondo grado erroneamente ritenuto che la contumacia del ricorrente fosse stata ritualmente e legittimamente dichiarata dal giudice di pace nel giudizio di primo grado, e, conseguentemente, per non aver accolto la domanda di dichiarazione di nullità della notifica dell’atto di citazione dinanzi al giudice di pace. 2. Con il secondo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 327 c.p.c. e 348-bis c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere il Tribunale errato nel ritenere l’appellante decaduto dalla possibilità di proporre appello e nell’avere conseguentemente dichiarato inammissibile l’appello proposto. A detta del ricorrente, la declaratoria di decadenza e quella di inammissibilità dell’appello sono frutto della altrettanto erronea valutazione circa la validità ed efficacia della notifica della sentenza emessa dal giudice di pace di Forlì , effettuata in violazione dell ’ art.292 c.p.c. 3. Con il terzo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 354 c.p.c. e dei principi connessi e/o conseguenti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere il Tribunale errato nel non rimettere la causa al giudice di pace per la rinnovazione del procedimento, viziato dalla nullità della notificazione della citazione in primo grado e dalla erronea dichiarazione di contumacia. 4. Con il quarto motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 345 c.p.c. sotto altro aspetto e dei principi connessi e/o conseguenti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. A detta del ricorrente, la sentenza del Tribunale è errata perché si è fondata su documenti, prove testimoniali e fatti che non avrebbero potuto e dovuto avere ingresso nel procedimento di secondo grado, in quanto introdotti ex novoe senza alcuna ragione, in violazione del regime delle preclusioni che caratterizzano il rito in sede di appello. 5. Con riferimento a tutti i motivi del ricorso, e d a quest’ultimo nel suo complesso, va rilevato quanto segue. 6. P er giurisprudenza consolidata di legittimità, « l ’ ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, fondata su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado, non è impugnabile per cassazione né con regolamento di competenza, perché la possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio prognostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado è presupposta dall’art. 348-ter c.p.c., che regolamenta diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche (…) posto che a mente del terzo comma della norma in discorso, in presenza di una declaratoria di inammissibilità dell’appello, il ricorso per cassazione deve essere presentato “contro il provvedimento di primo grado”, ma anche in relazione ai profili illustrati nella prima parte dell’impugnazione (con cui si lamenta un asserito “vizio proprio” all’ordinanza del Tribunale per l’asserita violazione dell’art. 348 - ter c.p.c. in relazione all ’ art. 360 n. 4, c.p.c.); nello specifico soccorre il principio, anche di recente ribadito da questa Corte, secondo cui l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, adottata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile), è ricorribile per cassazione, limitatamente “ai vizi suoi propri”, tra i quali rientra l’inosservanza della specifica previsione di cui all’art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo la quale il giudice provvede con ordinanza dopo aver sentito le parti; tale prescrizione non richiede, tuttavia, che le parti compaiano personalmente, né che si proceda a discussione orale, essendo sufficiente che le stesse siano poste in grado di interloquire sulla questione, come nel caso in cui l’appellato abbia richiesto nella propria comparsa l’applicazione di detta ordinanza definitoria” (Cass. Sez. 1, 06/03/2023 n. 6589)» (così Cass., sez. III, ord.11/09/2023, n. 26277; conformi Cass., sez. II, 10/05/2023, n. 12724;Cass. , sez . III, ord. 21/08/2018, n. 20861 ). 7. Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 - ter , 3° comma, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all ’ art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione. In difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.(così Cass., sez. Un., sent. 13/12/2016, n. 25513;conforme Cass., sez. Un., sent. 15/05/2018, n. 11850: «Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’art.348 bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice "a quo", la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.»). 8. P er dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, il ricorrente ha l’onere di allegare sia l ’ assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo (Cass., sez. III, ord. n. 20852 del 2018). 9. Nel caso in esame l ’ ordinanza del Tribunale di Forlì è stata depositata in data 28/10/2021 e il ricorso è stato notificato a mezzo PEC in data 20/01/2022; pertanto ben oltre i 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. 10. Il ricorrente ha presentato ricorso unicamente avverso l ’ ordinanza exart 348 bis c.p.c. del Tribunale di Forlì, in fase di appello, e non contro la sentenza di primo grado, senza addurre alcuna delle censure consentite in ipotesi del genere. Inoltre,il ricorrente non ha prodotto né la copia autentica della sentenza di primo grado, né la comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Il ricorso è pertanto improcedibile. 11. A ciò va aggiunto che per questa Corte, a Sezioni Unite, “ l ’ ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass., sez. , 2 febbraio 2016, n. 1914). Pertanto, l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., può essere impugnata in cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, per tutti gli errores in procedendo relativi al mancato rispetto delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., quindi nel caso in cui non siano state ascoltate le parti prima dell’adozione del provvedimento, o quando l’inammissibilità venga dichiarata oltre l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass., sez. , 2 febbraio 2016, n. 1914)” (così Cass., sez. I, ord. 02/09/2022, n. 25927 ; conformi Cass., sez. II, ord. 10/05/2023, n. 12724; Cass., sez. I, ord. 26/09/2018, n. 23151). 12. La citata Cass., sez. III, ord. 11/09/2023, n. 26277 precisa che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (come già Cass. Sez. Un., 25/07/2019, n. 20181). 13. In altri termini, è stato chiarito che l ’ ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c. ha l’effetto di «stabilizzare la sentenza di primo grado (idonea a passare in giudicato in mancanza di impugnazione) attraverso una prognosi sull’inaccoglibilità del gravame. La prognosi non cessa di essere tale - e il provvedimento che ne dà conto non si colloca per ciò solo al di fuori dal modello normativo suo proprio -ove si basi su argomentazioni estranee alla pronuncia del giudice di prima istanza: una estensione in tale direzione dell’apparato motivazionale dell’ordinanza sarà anzi del tutto naturale ove il gravame si fondi su deduzioni, non specificamente esaminate dal giudice di prima istanza, ma articolate dall’appellante, che il giudice di secondo grado reputi manifestamente infondate (atte cioè ad escludere che l’impugnazione presenti, anche con riguardo ad esse, «una ragionevole probabilità di essere accolta» (Cass., sez. I, ord.02/09/2022, n. 25927, cit.; Cass. 26277/2023). 14. Nel caso in esame, la circostanza che la parte appellata non avesse sollevato l’eccezione ex art. 348 bis c.p.c. non è stata provata dal ricorrente. Lecensure del ricorrente si rivela no pertanto carent i della necessaria specificità. 15. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1 . 500 , 00 , oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppos
Sentenza Cassazione n. 36330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris