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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 09629/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12656-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA] Sandro, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Roma, alla via del banco di [OSCURATO:PERSONA], n. 42, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 311/10/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 28/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per recupero a tassazione di redditi soggetti a tassazione separata, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado in quanto spedito tramite servizio di posta privata.

2. Avverso la predetta statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 140 e 291 cod. proc. civ. e 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, nonché dei principi enunciati dalle sezioni unite nella sentenza n. 299 del 2020.

Lamenta che la CTR aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello nonostante l'utilizzo da parte del messo speciale, cui era stata affidata la notifica dell'atto di appello, di un operatore postale privato per il recapito al destinatario dell'atto, risultato momentaneamente irreperibile, della raccomandata informativa.

Sostiene, inoltre, che le considerazioni svolte dalla CTR non erano pertinenti alla fattispecie sottoposta al suo esame, in cui la notifica era stata affidata ad un messo speciale e soltanto la raccomandata informativa era stata notificata a mezzo di operatore postale privato a cui si era rivolto il predetto messo e che, in ogni caso, la notifica doveva considerarsi affetta non da inesistenza ma da nullità sanabile a mezzo di ordine di rinnovazione.

2. Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato.

3. Invero, nel caso in esame, ancorché la CTR nella sentenza impugnata e le parti nei rispettivi atti abbiano fatto riferimento alla questione se la notifica effettuata da un operatore postale privato sia inesistente (come sostenuto dalla CTR e dalla controricorrente) o nulla e, quindi, sanabile, (come invece sostenuto dalla ricorrente), richiamando il principio nomofilattico di cui alla nota sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 299 del 2020, rileva il Collegio che nella specie si verta in ipotesi di inesistenza della notifica dell'appello perché mai effettuata nei confronti dell'appellata odierna controricorrente.

4. E' quindi errata la motivazione in diritto della sentenza della CTR, che ha rilevato l'inesistenza della notifica dell'appello perché affidata ad un operatore privato, fosse anche solo per la notifica della raccomandata informativa, e non perché mai effettuata, non essendosi completata la procedura notificatoria (di cui si dirà a breve), e ciò impone semplicemente la correzione della motivazione, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., essendo corretto il dispositivo.

5. Venendo al caso in esame, risulta che il ricorso d'appello avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma, pubblicata in data 23/11/2016, è stato spedito per la notificazione tempestivamente, posto che il primo tentativo di consegna dell'atto alla destinataria (l'appellata [OSCURATO:PERSONA]) risulta effettuato dal messo speciale in data 19/05/2017.

Stante l'esito infruttuoso della consegna dell'atto per irreperibilità relativa della destinataria, il messo ha provveduto all'invio della raccomandata informativa avvalendosi di un operatore postale privato.

Dalla copia dell'avviso di ricevimento riprodotta per autosufficienza nel ricorso risulta che la raccomandata è stata spedita il 24/05/2017 e restituita al mittente senza sottoscrizione del destinatario o annotazione dell'operatore postale.

6. Al riguardo deve innanzitutto richiamarsi Cass., Sez.

U, n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953-01, che, pur con riferimento alla notifica di un atto impositivo, ha espresso un principio applicabile alla notificazione di qualsivoglia atto processuale tramite il servizio postale: «Qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».

7. Nel caso in esame, dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa riprodotta nel ricorso si evince soltanto la sua spedizione, mancando, come detto sopra, qualsivoglia attestazione in ordine alla sua ricezione.

8. Alla fattispecie quindi deve applicarsi il principio affermato da Cass., Sez.

U, n. 14594 del 2016, secondo cui «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (conf.

Cass. n. 17577 del 2020).

9. Nella concreta vicenda risulta che l'Agenzia delle entrate, pur avendo appreso dell'esito negativo della notifica, stante la mancanza di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata in formativa, non ha mai riattivato la procedura notificatoria, che non è stata sanata dall'appellata che in quel grado di giudizio non ha svolto attività difensiva.

10. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

11. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12656-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA] Sandro, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Roma, alla via del banco di [OSCURATO:PERSONA], n. 42, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 311/10/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 28/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per recupero a tassazione di redditi soggetti a tassazione separata, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado in quanto spedito tramite servizio di posta privata. 2. Avverso la predetta statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 140 e 291 cod. proc. civ. e 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, nonché dei principi enunciati dalle sezioni unite nella sentenza n. 299 del 2020. Lamenta che la CTR aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello nonostante l'utilizzo da parte del messo speciale, cui era stata affidata la notifica dell'atto di appello, di un operatore postale privato per il recapito al destinatario dell'atto, risultato momentaneamente irreperibile, della raccomandata informativa. Sostiene, inoltre, che le considerazioni svolte dalla CTR non erano pertinenti alla fattispecie sottoposta al suo esame, in cui la notifica era stata affidata ad un messo speciale e soltanto la raccomandata informativa era stata notificata a mezzo di operatore postale privato a cui si era rivolto il predetto messo e che, in ogni caso, la notifica doveva considerarsi affetta non da inesistenza ma da nullità sanabile a mezzo di ordine di rinnovazione. 2. Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato. 3. Invero, nel caso in esame, ancorché la CTR nella sentenza impugnata e le parti nei rispettivi atti abbiano fatto riferimento alla questione se la notifica effettuata da un operatore postale privato sia inesistente (come sostenuto dalla CTR e dalla controricorrente) o nulla e, quindi, sanabile, (come invece sostenuto dalla ricorrente), richiamando il principio nomofilattico di cui alla nota sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 299 del 2020, rileva il Collegio che nella specie si verta in ipotesi di inesistenza della notifica dell'appello perché mai effettuata nei confronti dell'appellata odierna controricorrente. 4. E' quindi errata la motivazione in diritto della sentenza della CTR, che ha rilevato l'inesistenza della notifica dell'appello perché affidata ad un operatore privato, fosse anche solo per la notifica della raccomandata informativa, e non perché mai effettuata, non essendosi completata la procedura notificatoria (di cui si dirà a breve), e ciò impone semplicemente la correzione della motivazione, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., essendo corretto il dispositivo. 5. Venendo al caso in esame, risulta che il ricorso d'appello avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma, pubblicata in data 23/11/2016, è stato spedito per la notificazione tempestivamente, posto che il primo tentativo di consegna dell'atto alla destinataria (l'appellata [OSCURATO:PERSONA]) risulta effettuato dal messo speciale in data 19/05/2017. Stante l'esito infruttuoso della consegna dell'atto per irreperibilità relativa della destinataria, il messo ha provveduto all'invio della raccomandata informativa avvalendosi di un operatore postale privato. Dalla copia dell'avviso di ricevimento riprodotta per autosufficienza nel ricorso risulta che la raccomandata è stata spedita il 24/05/2017 e restituita al mittente senza sottoscrizione del destinatario o annotazione dell'operatore postale. 6. Al riguardo deve innanzitutto richiamarsi Cass., Sez. U, n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953-01, che, pur con riferimento alla notifica di un atto impositivo, ha espresso un principio applicabile alla notificazione di qualsivoglia atto processuale tramite il servizio postale: «Qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa». 7. Nel caso in esame, dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa riprodotta nel ricorso si evince soltanto la sua spedizione, mancando, come detto sopra, qualsivoglia attestazione in ordine alla sua ricezione. 8. Alla fattispecie quindi deve applicarsi il principio affermato da Cass., Sez. U, n. 14594 del 2016, secondo cui «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (conf. Cass. n. 17577 del 2020). 9. Nella concreta vicenda risulta che l'Agenzia delle entrate, pur avendo appreso dell'esito negativo della notifica, stante la mancanza di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata in formativa, non ha mai riattivato la procedura notificatoria, che non è stata sanata dall'appellata che in quel grado di giudizio non ha svolto attività difensiva. 10. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 11. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compe
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