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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 32111/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA"dato avviso alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza del 5.5.2021, ora impugnata, il Tribunale di Bologna ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per i reati di cui all'intestazione della sentenza.

Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di una approfondita motivazione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S tegm PoSi LA I iN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA"dato avviso alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza del 5.5.2021, ora impugnata, il Tribunale di Bologna ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per i reati di cui all'intestazione della sentenza. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di una approfondita motivazione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S tegm PoSi LA I iN
Sentenza Cassazione n. 32111/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris