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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27158/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25370/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato digitalmente ex lege ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata digitalmente ex lege ed elettivamente domiciliata ai fini della presente causa, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi n. 43/B, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n. 2096 /2023 , depositata in data 17ottobre 202 3 . [OSCURATO:PERSONA] professionale– Consulente del lavoro Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze,il dott. [OSCURATO:PERSONA], proprio consulente del lavoro a far data dal 1° gennaio 2015, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subìto a causa del negligente adempimento dell’incarico conferitogli nel marzo dello stesso anno di cura re le pratiche di assunzione di due dipendenticon la fruizione degli sgravi contributivi previsti dalla legge, esponendo essa istante al successivo recupero da parte dell’Inps di tali sgravi a causa della esistenza di irregolarità contributive pregresse non sanate nei terminia tal fine concessi dallo stesso Istituto previdenziale, come da relative comunicazioni inviate a mezzo p.e.c. al [OSCURATO:PERSONA], ma da lui non trasmesse alla societ à̀ .

2. Con sentenza n. 1054 del 2021il Tribunale rigettò la domanda, avendo ritenuto che la responsabilità per le irregolarità contributive fosse imputabile alla società stessa; in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto condannò, invece,la società attrice al pagamento in suo favore dell’importo di Euro 3.000,13, per compensi maturati, oltre che alle speseprocessuali.

3. In parziale accoglimento del gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e in parziale riforma di tale decisione la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2096/2023, depositata in data 17 ottobre 2023, ha accolto la domanda risarcitoria liquidando il dannonell’importo di Euro 12.000,00, ridotto poi a d Euro 9.000,00 per compensazione con il credito di Euro 3.000,00 la cui spettanza all’appellato , a titolo di compensi professionali, ha confermato rigettando il relativo motivo di gravame.

Haquindi disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio per il 50%, ponendo la restante quota a carico del [OSCURATO:PERSONA].

3.1. La Corte fiorentina ha così ricostruito, sulla base delle prove acquisite,la cronologia dei fatti rilevanti: — i l 24 novembre 2014 l’I nps emette cartella di pagamento, notificata a mezzo posta raccomandata direttamente a PenelopeS.r.l., per il recupero di contributi previdenziali omessi relativ i al mese di aprile 2014, per il complessivo importo di euro 4.081,09; —il 29 maggio 2015 l’I nps invia a [OSCURATO:SOCIETA]. , tramite cassetto previdenziale, l’invito a regolarizzare entro quindici giorni la posizione contributiva con riferimento al mese di dicembre 2014, avvisandola che, se non fossero state sanate entro trenta giorni, le irregolarità riscontrate avrebbero impedito alla società il godimento dei benefici previdenziali del mese di maggio 2015 e pregressi; l ’invito viene comunicato via e - mail a [OSCURATO:PERSONA], nella veste di “intermediario“e comunque tenutario del cassetto previdenziale; —il 30 maggio 2015 [OSCURATO:PERSONA] trasmette la nota suindicata alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; —il 7 giugno 2015 l’Inps comunica a [OSCURATO:SOCIETA]. il differimento dei termini relativi all’invito a regolarizzare la posizione previdenziale (da quindici a trenta giorni); —in data 8 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] trasmette la nota, via e-mail, alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; —in data 8 settembre 2018 l’INPS trasmette una nota di rettifica con la quale comunica di procedere al recupero per irregolarità contributiva pregressa degli sgravi concessi per euro 11.106,46, oltre sanzioni civili pari a euro 931,25 per il complessivo importo di euro 12.037,71; — l’ 11 settembre 2018 [OSCURATO:PERSONA] comunica ad [OSCURATO:PERSONA] il recupero, da parte dell’INPS, degli sgravi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il periodo compreso fra settembre 2016 e dicembre 2017.

3.2. Ciò premesso, la Corte toscana ha riconosciuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per non aver verificato preventivamente l’assenza di pendenze contributive e per aver omesso di informare direttamente [OSCURATO:SOCIETA]. degli avvisi di regolarizzazione inviati dall’Inps, respingendo le tesi difensive dell’appellato sulla base dei seguenti rilievi: — n on vi è prova del fatto che la societ à̀ fosse stata resa edotta dell’invito a regolarizzare la posizione entro il termine di trenta giorni, in quanto la nota dell’Inps, comunicata via e-mail a [OSCURATO:PERSONA], venne girata alla [OSCURATO:PERSONA] ma non anche alla società effettiva destinataria; —non è provato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse avvisato telefonicamente la società: non è specificato con chi e quando egli avrebbe parlato e d’altra parte è assai strano che [OSCURATO:SOCIETA]., resa edotta della questione, non si sia in alcun modo attivata, per esempio chiedendo di regolarizzare la sua posizione, anche a mezzo di un pagamento rateale, considerato il grave rischio che avrebbe corso nel caso non avesse ottemperato all’avviso di messa in mora; — non è al riguardo invocabile il principio di non contestazione perché, dalla valutazione complessiva delle tesi sostenute da parte attrice, si evince come [OSCURATO:SOCIETA]. abbia sempre negato di aver appreso dell’avviso rivoltole dall’Inps; —è palese il profilo colposo nella condotta di parte convenuta che, dopo aver girato la mail alla [OSCURATO:PERSONA], non si è poi preoccupata di apprendere se anche [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe dovuto effettuare il pagamento, fosse stata informata, nonostante il termine fosse stato prorogato; — il consulente del lavoro, comunque , ancor prima di avviare le pratiche per l’assunzione di nuovi dipendenti, con i benefici previdenziali previsti dalla legge, avrebbe dovuto informarsi previamente dell’esistenza di eventuali pendenze contributive della società; —il convenuto era stato certamente reso edotto dell’esistenza della cartella notificata nel mese di novembre 2014 nel momento in cui aveva ricevuto dall’Inps, quale tenutario del cassetto previdenziale, l’intimazione di pagamento; — non è determinante la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse comunque venuta a conoscenza della cartella di pagamento inviata dall’Inps, come è comprovato dall’avere essa poi ri chiesto la rateizzazione per il pagamento, in quanto talerichiesta è stata inoltrata ben oltre la data dell’8 luglio 2015, quando era ormaiscaduto il termine per regolarizzare la posizione contributiva e la società aveva perso la possibilità di conservarei benefici contributivi ; risulta, per contro, che soltanto nel 2018 a [OSCURATO:SOCIETA]. venne comunicata la perdita dei benefici previdenziali disposta dall’Inps in seguito alla decadenza dovuta alla mancata regolarizzazione dei versamenti; —non può ritenersi decisivo il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. sapesse che la cartella del 24novembre 2014 veniva gestita dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto ciò non avrebbe fatto venir meno l’obbligo, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di tenere informata [OSCURATO:SOCIETA]. dell’avviso di messa in mora comunicatogli dall’Inpso, comunque , di assicurarsi che la societ à fosse stata tempestivamente informata; — l’esistenza di una collaborazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non avrebbe potuto escludere il rapporto diretto fra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], anche perché il consulente del lavoro deve comunquetenere informata in primis la società di cui è tenuto a curare gli interessi, avuto riguardo al rapporto con i dipendenti; in ogni caso , il [OSCURATO:PERSONA] è venutomeno all’obbligo di preventiva informazione della società sulla necessità di non avere pendenze con l’I nps per poter usufruire di benefici previdenziali, circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto e potuto previamente verificare, mediante un semplice collegamento telematico con l’Inps.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione articolando nov e motivi , cui resist e [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrentee la controricorrente hanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia « o messo esame di fatto decisivo exart. 360 primo comma n. 5 c.p.c. in relazione al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. quale medium per le comunicazioni tra professionista e [OSCURATO:SOCIETA].».

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui, nell’esaminare i rapporti fra i vari soggetti, afferma che «l’esistenza di una collaborazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. non avrebbe potuto escludere il rapporto diretto tra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]» e che , comunque , [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto assicurarsi della ricezione delle informative da parte della cliente.

Lamenta il ricorrente che tale motivazione non tiene conto del fatto, dedotto sin dal primo gradoed emergente da due e - mail della stessa società prodotte in atti─ una del 16novembre 2015 con oggetto “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, da cui si desume, in thesi, che [OSCURATO:SOCIETA]. trasmetteva gli avvisi Inps ad «[OSCURATO:PERSONA]» (sic) e non a [OSCURATO:PERSONA]; l’altra del 4 agosto 2015, anch’essa veicolo di trasm issione d i avvisi INPS alla sola [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e non a [OSCURATO:PERSONA]─ che, per quanto riguarda le comunicazioni, egli non aveva alcun rapporto diretto con [OSCURATO:SOCIETA]., essendo lo stesso sempre mediato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., del quale emergeva il ruolo di intermediario nelle comunicazioni tra [OSCURATO:SOCIETA]..

1.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha espressamente tenuto conto dell’esistenza di rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ma l’ha giudicata motivatamente inidonea ad escludere l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società, evidenziando ─ come del resto ricorda lo stesso ricorrente nella illustrazione del motivo ─ che quel rapporto non la esonerava dal riferire direttamente a [OSCURATO:SOCIETA]. gli inviti e gli avvisi dell’Inps e soprattutto di informarsi, ancor prima di avviare le pratiche per l’assunzione di nuovi dipendenti con i benefici previdenziali previsti per legge, circa l’esistenza di eventuali pendenze contributive e correlativamente informarla del rilievo impeditivo di tali pendenze e del connesso pericolo di successivi recuperi degli sgravi da parte dell’ente previdenziale, con le conseguenti sanzioni.

La Corte d’appello, dunque, lungi dal non considerare l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. la considera irrilevante, m a di tale valutazione di irrilevanza la censura si disinteressa, non svolgendo alcun argomento critico ad essa specificamente riferito, ma limitandosi a prospettare implicitamente una oppositiva valutazione di rilevanza, con ciò comunque ponendosi bel al di fuori del paradigma censorio dell’evocato vizio di omesso esame.

L’assunto implicitamente sotteso alla censura è che vi fosse tra le parti un accordo per cui il consulente fosse autorizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a interfacciarsi per qualsiasi comunicazione inerente al suo incarico solo ed esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla quale era al contempo attribuito un potere di rappresentanza della società [OSCURATO:SOCIETA] nei rapporti con il consulente del lavoro, ma tale “fatto” (vale a dire l’esistenza di un mandato di rappresentanza del quale fosse stato reso anche edotto il consulente del lavoro) ha una identità oggettiva ben diversa da quello dell’esistenza di mere interlocuzioni per e-mail tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. da un lato e il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].a.s. dall’altro (di per sé, come detto, certamente considerato in sentenza ma ritenuto irrilevante).

Della prospettazione in giudizio di una tale fatto oggettivamente diverso non emerge traccia alcunain sentenza, né il ricorrente indica , tanto menonel rispetto degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n.6 c.p.c.,se, come e quando fosse stato specificamente dedotto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione di legge exart. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. per non aver ritenuto provati fatti non contestati».

Il riferimento è anzitutto alla circostanza─ dedotta nella memoria exart. 183, sesto comma , n um . 2 , c.p.c. e che si dice non contestata nella prima difesa successiva, ovverosia nella memoria ex art. 183 , sestocomma, n um . 3 , c.p.c. ─ secondo cui egli non aveva « rapporto diretto con [OSCURATO:SOCIETA]. ma soltanto con la [OSCURATO:PERSONA] S . a . s . , la quale fungeva da “commercialista”, accedeva alle p.e.c. aziendali, raccoglieva le presenze mensili dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] che girava a [OSCURATO:PERSONA] per l’elaborazione delle buste paga».

Ma altro error in procedendo dello stesso tipo è dedotto anche in relazione alla ritenuta mancanza di prova a supporto della dedotta esistenza di una chiamata telefonica da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. contestualeall’avviso Inps del 29 maggio 2015 .

Rileva in proposito il ricorrente che: —in realtà, egli aveva specificatamente indicato nella comparsa di costituzione e rispostadi aver parlato con la società (sottinteso, con il legale rappresentante dell’epoca) eaveva anche aggiunto che [OSCURATO:SOCIETA]. era comunque già informata dell’avviso Inps giunto per p.e.c. all’indirizzo elettronico aziendale (e non solo alla p.e.c. del consulente lavoro); —tali circostanze non erano state specificamente contestate dalla controparte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c..

2.1. Il motivo è inammissibile.

La natura di vizio processuale per violazione del principio di cui all’art. 115 c.p.c. consente e impone bensì a questa Corte, quale giudice del fatto processuale, di verificare se in tal modo la Corte di merito abbia fatto retto governo della regola processuale evocata.

Al riguardo,però, è pur sempre necessario che il ricorrente metta la Corte di cassazione in grado di svolgere con immediatezza tale verifica e senza necessità di previa compulsazione degli atti del processo nel rispetto degli oneri imposti 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (v.

Cass. Sez.

U 22/05/2012, n. 8077).

A tal fine, in particolare, ove si denunci, come nella specie, l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul puntoattraverso la specifica indicazione, da un lato delle allegazioni fattuali che si assumono non specificamente contestate dalla controparte, dall’altro del contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (v.

Cass. n. 12840 del 22/05/2017).

Nella specie, tale ultimo onere non risulta rispettato, essendosi il ricorrente limitato a richiamare gli atti difensivi di controparte ma senza tuttavia offrirne specifica indicazione del contenuto né delle ragioni per le quali da esso dovrebbe desumersi l’assenza di contestazioni sul punto in questione; indicazione nella specie tanto più necessaria avendo la Corte di merito espressamente escluso possa utilmente invocarsi il principio di non contestazione in relazione alle circostanze in oggetto, sul rilievo –con il quale il ricorrente omette di confrontarsi - che « dalla valutazione complessiva delle tesi sostenute da parte attrice, si evince come [OSCURATO:SOCIETA]. ha sempre negato di aver appreso dell’avviso rivoltole dall’Inps».

2.2. È appena il caso di aggiungere, poi , quanto alla allegazione relativa ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che: ─ l’onere di specifica contestazione riguarda, ex artt. 167 c.p.c. e 183, sesto comma, num. 1, c.p.c. (nel testo previgente, applicabile ratione temporis), le allegazioni fattuali tempestivamente introdotte in giudizio e tali non sono certamente quelle contenute nella memoria ex art. 183, sesto comma, num. 2, concesso (solo) per «replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali»(cfr. Cass., Sez. 2 , 25/01/2022 , n. 2223); ─ quand’anche tali rapporti potesse ro ritenersi oggetto di non contestazione, varrebbero le considerazioni sopra svolte circa la non decisività della circostanza, donde l’inammissibilità del motivo,per tale parte,anche ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c..

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «violazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. in tema di interpretazione della eccezione exart. 1227 c.c. avanzata da questa difesa».

Lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato nella sua interezza l’eccezione formulata a pag. 4 della comparsa di risposta in primo grado là dove si deduceva che il mancato rispetto della rateazione concordata, avvenuto nel 2018, aveva determina to la decadenza con notifica di ulteriori cartelle con sanzionie interessi .

Deduce che la Corte, nel limitare il proprio esame ai fatti del 2015, e nel basarsi sulla sola asserita omessa comunicazione da parte dell’esponente (e sugli asseriti obblighi di rapportarsi con [OSCURATO:SOCIETA]. quale committente) non ha correttamente interpretato l a suddetta eccezione, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. in tema di interpretazione della domanda giudiziale.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato, quando non inammissibile.

Non è chiara anzitutto – in quanto non illustrata in ricorso - la rilevanza, rispetto al tema di lite (che riguarda, conviene ricordarlo, l’ascrivibilità a responsabilità professionale del danno rappresentato dal recupero, con le connesse sanzioni, degli sgravi contributivi di cui la società ha beneficiato per l’assunzione di due dipendenti nel marzo del 2015) della questione ad oggetto della eccezione di cui si lamenta l’omesso esame:con la quale - si dice - si era rappresentata l’esistenza di ulteriori addebiti comunicati dall’ente previdenziale nascenti dal mancato rispetto della rateizzazione richiesta dalla società successivamente al luglio del 2015.

In ogni caso,è da escludere che al riguardo possa fondatamente dedursi un vizio di omessa pronuncia da parte della Corte di merito su tale eccezione (tale è nella sostanza l’oggetto della doglianza, al di là dell’improprio riferimento in rubrica all’art. 115 c.p.c.) non risultando che la stessa, chesi dice proposta in primo grado, sia stata riproposta in appello né ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (ove si fosse trattato di eccezione rimasta assorbita, come è probabile, in primo grado), né con appello incidentale condizionato (ove tale eccezione fosse stata espressamente considerata, e rigettata, dal primo giudice), nulla al riguardo deducendosi nella illustrazione del motivo.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia «violazione di legge ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. e 1362 e segg. c.c. per quanto riguarda la quantificazione del danno in relazione all’interpretazione della nota Inps 8.09.2018 ed in relazione alla mancata prova dello stesso».

Lamenta che la quantificazione del danno sia erroneamente ricavata in sentenza dalla summenzionata nota dell’ I nps dell’8 settembre 2018, che in realtà non la contiene.

Rileva al riguardo che: — in tale nota in più occasioni si fa riferimento a tre o più dipendenti, mentre l’errore professionale attribuito ad esso ricorrente riguarda gli sgravi indebitamente ottenuti per due dipendenti, per cui nonè dato capire quale sia l’importo costituente danno; — essa presenta inoltre addebiti per numerose causali e non è indicato quali siano riferibili alla vicenda per cui è causa; —tali addebiti si estendono ad un periodo oltremodo lungo (sino al settembre 2017), senza che vi sia prova che si abbia a riferimento il recupero dei contributi non dovuti oggetto della presente lite.

Sostiene che l’interpretazione data dalla Corte al contenuto del documento non risponde ai criteri di interpretazione ex art t . 1362 e segg. c.c. (ed in particolare al tenore letterale dello stesso), dal momento che daesso non risultano né la somma di Euro 12.000 , né le relative causali.

Lamenta, inoltre , con una seconda censura, che la Corte abbia liquidato il danno in mancanza di prova del pagamento di tale importo da parte della società.

4.1. Il motivo è inammissibile con riferimento ad entrambe le censure al suo interno svolte.

4.1.1. La prima di esse esibisce una consistenza prettamente meritale, diretta com’è a contestare una valutazione circa la conducenza ed efficacia probatoria di un documento, riservata al giudice del merito.

Il ricorrente si limita ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, del senso letterale delle parole (ai sensi dell'art. 1362 c.c.), orientando l'argomentazione critica rivolta nei confronti dell'interpretazione della Corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un'obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito alle parole interpretate, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì attraverso l'indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (exart. 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della Corte di legittimità ad una non consentita rinnovazione della valutazione di merito.

4.1.2. La seconda censura è parimenti inammissibile.

Essa introduce infatti una questione implicante accertamenti di fatto (quella del mancato pagamento delle somme oggetto di indebito sgravio e diconseguente recupero da parte dell’Inps), che non risulta in alcun modo trattata né posta all’attenzione del giudice di merito.

Va al riguardo rammentato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (v., tra le tante, Cass.n. 15430del 2018).

Difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. n. 15196del 2018; n. 31227 del 2019).

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1223 c.c. in ordine alla valutazione della conoscibilità del debito contributivo risalente al 2014».

Il motivo investe la sentenza impugnata là dove afferma che, quale tenutario del cassetto previdenziale, il Beconciniavrebbe dovuto essere edotto della esistenza dell’avviso di pagamento del 2014e gli addebita di essere venuto «meno all’obbligo di preventiva informazione della società sulla necessità di non avere pendenze con l’Inps per poter usufruire di tali benefici previdenziali, circostanza che … avrebbe dovuto previamente verificare».

Sostiene che, ove a tali affermazioni debba intendersi attribuito valore fondante della riconosciuta responsabilità da inadempimento, tale conclusione dovrebbe dirsi erronea per violazione dell’art. 1223 cod. civ. dal momento che «l’asserito danno lamentato ex adversonon è conseguenza immediata e diretta di tale presunto inadempimento», ma piuttosto della mancata regolarizzazione dei pregressi inadempimenti, contestati dall’Inps con missive 29maggio 2015 e del 1°giugno 2016.

A tal riguardo rileva che la produzione in primo grado di tali missive da parte della controparte prova che [OSCURATO:SOCIETA]. già conoscevanel 2015 (e non nel 2018) l’invito dell’Istituto a regolarizzare la posizione degli sgravi contributivi concessi, essendo in possesso dei documenti cartacei.

5.1. Il motivoè inammissibile in quanto postula un accertamento di fatto (vale a dire la prova che [OSCURATO:SOCIETA]. già conoscesse nel 2015 l’invito a regolarizzare la posizione degli sgravi concessi) diverso da quello contenuto in sentenza.

La critica, dunque, investe non la qualificazione giuridica della fattispecie ma la ricognizione stessa della fattispecie concreta, quale emergente dalle prove raccolte così come valutate dai giudici d’appello.

Va rammentato al riguardo che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.,giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, num. 4,cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge exart. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1227 c.c., del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 1 comma 1175 L. 296/2006, e dell’art. 115 c.p.c. con riferimento alla istanza di rateazione 3.12.2015 ed ai suoi effetti».

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la successiva presentazione di una istanza di rateazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., avvenuta in data 3 dicembre 2015, è « non determinante, in quanto la richiesta è stata inoltrata ben oltre la data del 8 luglio 2015, quando [era] caduto il termine per regolarizzare la posizione contributiva e la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva perso la possibilità di evitare di perdere i benefici contributivi».

Deduce che tale motivazione implica violazione sia dell’art. 1227 cod. civ. (dato il comportamento colposo della asserita danneggiata), sia dell’art. 115 c.p.c. ( per non aver e la Corte tenuto conto delle doglianze dell’appellata sul punto), sia della normativa previdenziale, ed in particolare del d.m. 30 gennaio 2015,art. 3, comma 2 , e dell’art. 1, comma 1175 , legge n. 296 del 2006, che subordina il diritto a benefici contributivi alla presenza del DURC, con sospensione (e non decadenza) dagli stessi.

Sostiene che, in base a tale normativa, la presentazione della richiesta di rateazione in data 3 dicembre 2015, se rispettata, avrebbe sterilizzato gli effetti della vicenda, limitando di gran lunga i danni ai soli periodi (iniziali) di mancanza del Durc , come comprovato anche dalla stessa comunicazione dell’Inps del 29 maggio 2015.

Rileva inoltre, con una seconda censura,che per quanto riguarda il recupero dei contributi e le sanzioni successive al 2015, per il periodo in cui [OSCURATO:SOCIETA]. era priva del DURC, per non aver rispettato una rateazione, nessuna responsabilità poteva essere a lui imputata, con conseguente applicazione dell’art. 1227 c.c., atteso che ─ secondo allegazione difensiva specificamente proposta nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado della quale la Corte non avrebbetenuto conto — della neces sità di pagare le rate relative egli aveva debitamente e reiteratamente informato con e-mail la legale rappresentante della società.

6.1. La prima censura è infondata.

Le argomentazioni svolte, alquanto confuse, non infirmano il convincimento espresso dal giudice del merito secondo cui la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva pregressa alla fruizione degli sgravi per cui è causa, in quanto successiva al termine ultimo concesso dall’ente previdenziale con note del maggio e poi di giugno 2015, non avrebbe potuto evitarne la decadenza.

Dalle norme menzionate in rubrica — le quali disciplinano rispettivamente l’attività di verifica della regolarità contributiva (d.m. 30 gennaio 2015) e le condizioni per godere dei benefìci normativi e contributivi (art. 1, comma 1175, legge n. 296 del 2006, nel testo applicabile ratione temporis ) — non si ricava affatto che la regolarizzazione della posizione contributiva successiva allo scadere del termine predetto avrebbe consentito di evitare la decadenza già maturata dagli sgravi per cui è causa, relativi –giova rimarcarlo ancora —all’assunzione di due dipendenti nel marzo del 2015.

Del resto,non diversa conclusione è giustificata dalla stessa nota Inps del 29 maggio 2015, richiamata in ricorso , atteso che in essa si rappresenta che «la mancata regolarizzazione nei termini indicati consoliderà… i DURC interni negativi attualmente presenti» e che «per tali mensilità saranno, pertanto, disconosciuti i benefici».

6.2. Ne discende anche l’inammissibilitàdella seconda censura, per la palese irrilevanza della questione che con essa si agita, dal momento che, per le ragioni sopra dette, il contegno del consulente e, rispettivamente, della società dallo stesso assistita, relativamente alla richiesta di regolarizzazione avanzata successivamente alla ormai maturata decadenza, non varrebbe comunque ad escludere la responsabilità del primo in relazione a tale decadenza.

7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia «omesso esame di un fatto decisivo exart. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in relazione agli inadempimenti di [OSCURATO:SOCIETA]. che hanno causato i danni richiesti».

Si fa riferimento alle medesime e - mail già menzionate nel precedente motivo (datate rispettivamente 6 ottobre 2017 e 9 marzo 2018), con le quali -si dice- egli aveva chiesto chiarimenti in ordine al mancato rispetto delle rate concordate con l’Inps ai fini della regolarizzazione contributiva.

La tesi è che, posto che tali richieste non avevano ricevuto risposta né il nuovamente sollecitato pagamento della rate concordate aveva avuto seguito, se ne sarebbe dovuto desumere, in via presuntiva, che, anche ove prontamente informata, [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe avuto le risorse per sanare la propria posizione contributiva.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Anche in tal caso si prospetta inammissibilmente, in termini peraltro meramente congetturali, una diversa ricostruzione della fattispecie concreta quanto alla valutazione del nesso causale tra inadempimento del consulente del lavoro e danno.

8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia «violazione di legge ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. per non aver giudicatoiuxta alligata et probata».

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che solo nel 2018 [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe appreso per la prima volta di aver perso i benefici previdenziali, quandoormai irrimediabilmente era decaduta dagli stessi.

Si sostiene che tale convincimento è frutto dell’error in procedendo dedotto in rubrica, data la presenza di prove documentali che retrodatavanotale conoscenza.

Si lamenta altresì la violazione dell’art. 2729 cod. civ., per non avere la Corte ritenuto la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, da cui dedurre una conoscenza ben antecedente al 2018.

Si fa riferimento in tal senso a: — una mail del 16 novembre 2015 con la quale [OSCURATO:PERSONA] inoltravaal consulente del lavoro gli avvisi giunti per p . e . c . presso la casella elettronica di [OSCURATO:SOCIETA]., in cui si dava atto della esclusione dei benefici contributivi de quibus; —un avviso Inps del 9 novembre 2016, anch’esso pervenuto via p.e.c. a [OSCURATO:SOCIETA]. , con cui, testualmente, l’ente previdenziale avvisava la società di « aver proceduto al controllo della posizione contributiva»relativa a maggio 2015 .

8.1. Il motivo è palesemente inammissibile.

Anzitutto per la sua consistenza prettamente meritale.

Al riguardo va rammentato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite, per dedurre la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’articolo 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U. 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez.

Un., 5/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

Può comunque soggiungersi che, per le ragioni sopra dette, quand’anche fosse da farsi risalire alle date indicate la conoscenza della società della maturata decadenza dagli sgravi concessi, non ne sarebbe potuta derivare alcuna conseguenza in ordine alla responsabilità per essa attribuita al consulente, essendo a quella data già maturata la decadenza dai benefici contributivi.

9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia «violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione agli artt. 115,116, e 244 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste e dell’art. 2697 secondo comma c.c. in tema di prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa attorea».

Lamenta il ricorrente la mancata ammissione di capitoli di prova per testi e la mancata richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c., miranti a comprovare il ruolo di “mediatore” nelle comunicazioni con [OSCURATO:SOCIETA]. svolto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s..

9.1. Il motivo è inammissibile.

Anzitutto, e in via assorbente, per la palese non decisività delle circostanze che si chiedeva di provare, e ciò per le ragioni già esposte con riferimento ai primi due motivi di ricorso, cui si rinvia.

Varrà comunque rilevare anche: a) la manifesta genericità delle circostanze poste ad oggetto del primo capitolo diprova per testi («Vero che la [OSCURATO:SOCIETA]., durante il rapporto contrattuale 2015-2018, aveva rapporti professionali con il Dott. [OSCURATO:PERSONA] mediati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Castelfranco di Sotto (PI)»; b) la totale inconferenza del secondo capitolo («Vero che dopo aver chiesto ad Equitalia il 12.12.2015 … il rateizzo della cartella per cui è causa avete pagato soltanto settebollettini mensili poi è stato sospeso il pagamento») rispetto all’obiettivo probatorio perseguito: si rinvia in tal senso alle considerazioni svolte con riferimento al settimo motivo; c) l’insindacabilità della determinazione, del tutto discrezionale del giudice di merito, di non richiedere le informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c.; varrà rammentare al riguardo che i poteri istruttori attribuiti al giudice ex art. 213 cod. proc. civ. non possono valere a sopperire al mancato assolvimento dell’onereprobatorio gravante sulla parte e che inoltre, secondo prevalente indirizzo , hanno natura prettamente discrezionale e il loro mancato esercizio non è sindacabile dalla Corte di cassazione [ v.

Cass. n. 34158 del 20/12/2019 ; v . anche, ex aliis Cass. n. 14454 del 24/05/2023; n. 23120 del 16/11/2010; n. 24188 del25/10/2013; in senso parzialmente difforme Cass. 9/01/2025 , n. 525, che ammette un tale sindacato ma solo a condizione che: i) vi sia stata una sollecitazione di parte; ii) l'ordine giudiziale sia l'unico mezzo per ottenere le informazioni in possesso della pubblica amministrazione; presupposto quest’ultimo nella specie non ravvisabile].

10. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.

11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrent e , delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25370/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato digitalmente ex lege ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata digitalmente ex lege ed elettivamente domiciliata ai fini della presente causa, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi n. 43/B, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n. 2096 /2023 , depositata in data 17ottobre 202 3 . [OSCURATO:PERSONA] professionale– Consulente del lavoro Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze,il dott. [OSCURATO:PERSONA], proprio consulente del lavoro a far data dal 1° gennaio 2015, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subìto a causa del negligente adempimento dell’incarico conferitogli nel marzo dello stesso anno di cura re le pratiche di assunzione di due dipendenticon la fruizione degli sgravi contributivi previsti dalla legge, esponendo essa istante al successivo recupero da parte dell’Inps di tali sgravi a causa della esistenza di irregolarità contributive pregresse non sanate nei terminia tal fine concessi dallo stesso Istituto previdenziale, come da relative comunicazioni inviate a mezzo p.e.c. al [OSCURATO:PERSONA], ma da lui non trasmesse alla societ à̀ . 2. Con sentenza n. 1054 del 2021il Tribunale rigettò la domanda, avendo ritenuto che la responsabilità per le irregolarità contributive fosse imputabile alla società stessa; in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto condannò, invece,la società attrice al pagamento in suo favore dell’importo di Euro 3.000,13, per compensi maturati, oltre che alle speseprocessuali. 3. In parziale accoglimento del gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e in parziale riforma di tale decisione la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2096/2023, depositata in data 17 ottobre 2023, ha accolto la domanda risarcitoria liquidando il dannonell’importo di Euro 12.000,00, ridotto poi a d Euro 9.000,00 per compensazione con il credito di Euro 3.000,00 la cui spettanza all’appellato , a titolo di compensi professionali, ha confermato rigettando il relativo motivo di gravame. Haquindi disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio per il 50%, ponendo la restante quota a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La Corte fiorentina ha così ricostruito, sulla base delle prove acquisite,la cronologia dei fatti rilevanti: — i l 24 novembre 2014 l’I nps emette cartella di pagamento, notificata a mezzo posta raccomandata direttamente a PenelopeS.r.l., per il recupero di contributi previdenziali omessi relativ i al mese di aprile 2014, per il complessivo importo di euro 4.081,09; —il 29 maggio 2015 l’I nps invia a [OSCURATO:SOCIETA]. , tramite cassetto previdenziale, l’invito a regolarizzare entro quindici giorni la posizione contributiva con riferimento al mese di dicembre 2014, avvisandola che, se non fossero state sanate entro trenta giorni, le irregolarità riscontrate avrebbero impedito alla società il godimento dei benefici previdenziali del mese di maggio 2015 e pregressi; l ’invito viene comunicato via e - mail a [OSCURATO:PERSONA], nella veste di “intermediario“e comunque tenutario del cassetto previdenziale; —il 30 maggio 2015 [OSCURATO:PERSONA] trasmette la nota suindicata alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; —il 7 giugno 2015 l’Inps comunica a [OSCURATO:SOCIETA]. il differimento dei termini relativi all’invito a regolarizzare la posizione previdenziale (da quindici a trenta giorni); —in data 8 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] trasmette la nota, via e-mail, alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; —in data 8 settembre 2018 l’INPS trasmette una nota di rettifica con la quale comunica di procedere al recupero per irregolarità contributiva pregressa degli sgravi concessi per euro 11.106,46, oltre sanzioni civili pari a euro 931,25 per il complessivo importo di euro 12.037,71; — l’ 11 settembre 2018 [OSCURATO:PERSONA] comunica ad [OSCURATO:PERSONA] il recupero, da parte dell’INPS, degli sgravi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il periodo compreso fra settembre 2016 e dicembre 2017. 3.2. Ciò premesso, la Corte toscana ha riconosciuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per non aver verificato preventivamente l’assenza di pendenze contributive e per aver omesso di informare direttamente [OSCURATO:SOCIETA]. degli avvisi di regolarizzazione inviati dall’Inps, respingendo le tesi difensive dell’appellato sulla base dei seguenti rilievi: — n on vi è prova del fatto che la societ à̀ fosse stata resa edotta dell’invito a regolarizzare la posizione entro il termine di trenta giorni, in quanto la nota dell’Inps, comunicata via e-mail a [OSCURATO:PERSONA], venne girata alla [OSCURATO:PERSONA] ma non anche alla società effettiva destinataria; —non è provato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse avvisato telefonicamente la società: non è specificato con chi e quando egli avrebbe parlato e d’altra parte è assai strano che [OSCURATO:SOCIETA]., resa edotta della questione, non si sia in alcun modo attivata, per esempio chiedendo di regolarizzare la sua posizione, anche a mezzo di un pagamento rateale, considerato il grave rischio che avrebbe corso nel caso non avesse ottemperato all’avviso di messa in mora; — non è al riguardo invocabile il principio di non contestazione perché, dalla valutazione complessiva delle tesi sostenute da parte attrice, si evince come [OSCURATO:SOCIETA]. abbia sempre negato di aver appreso dell’avviso rivoltole dall’Inps; —è palese il profilo colposo nella condotta di parte convenuta che, dopo aver girato la mail alla [OSCURATO:PERSONA], non si è poi preoccupata di apprendere se anche [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe dovuto effettuare il pagamento, fosse stata informata, nonostante il termine fosse stato prorogato; — il consulente del lavoro, comunque , ancor prima di avviare le pratiche per l’assunzione di nuovi dipendenti, con i benefici previdenziali previsti dalla legge, avrebbe dovuto informarsi previamente dell’esistenza di eventuali pendenze contributive della società; —il convenuto era stato certamente reso edotto dell’esistenza della cartella notificata nel mese di novembre 2014 nel momento in cui aveva ricevuto dall’Inps, quale tenutario del cassetto previdenziale, l’intimazione di pagamento; — non è determinante la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse comunque venuta a conoscenza della cartella di pagamento inviata dall’Inps, come è comprovato dall’avere essa poi ri chiesto la rateizzazione per il pagamento, in quanto talerichiesta è stata inoltrata ben oltre la data dell’8 luglio 2015, quando era ormaiscaduto il termine per regolarizzare la posizione contributiva e la società aveva perso la possibilità di conservarei benefici contributivi ; risulta, per contro, che soltanto nel 2018 a [OSCURATO:SOCIETA]. venne comunicata la perdita dei benefici previdenziali disposta dall’Inps in seguito alla decadenza dovuta alla mancata regolarizzazione dei versamenti; —non può ritenersi decisivo il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. sapesse che la cartella del 24novembre 2014 veniva gestita dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto ciò non avrebbe fatto venir meno l’obbligo, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di tenere informata [OSCURATO:SOCIETA]. dell’avviso di messa in mora comunicatogli dall’Inpso, comunque , di assicurarsi che la societ à fosse stata tempestivamente informata; — l’esistenza di una collaborazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non avrebbe potuto escludere il rapporto diretto fra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], anche perché il consulente del lavoro deve comunquetenere informata in primis la società di cui è tenuto a curare gli interessi, avuto riguardo al rapporto con i dipendenti; in ogni caso , il [OSCURATO:PERSONA] è venutomeno all’obbligo di preventiva informazione della società sulla necessità di non avere pendenze con l’I nps per poter usufruire di benefici previdenziali, circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto e potuto previamente verificare, mediante un semplice collegamento telematico con l’Inps. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione articolando nov e motivi , cui resist e [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso. 5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrentee la controricorrente hanno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia « o messo esame di fatto decisivo exart. 360 primo comma n. 5 c.p.c. in relazione al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. quale medium per le comunicazioni tra professionista e [OSCURATO:SOCIETA].». La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui, nell’esaminare i rapporti fra i vari soggetti, afferma che «l’esistenza di una collaborazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. non avrebbe potuto escludere il rapporto diretto tra il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]» e che , comunque , [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto assicurarsi della ricezione delle informative da parte della cliente. Lamenta il ricorrente che tale motivazione non tiene conto del fatto, dedotto sin dal primo gradoed emergente da due e - mail della stessa società prodotte in atti─ una del 16novembre 2015 con oggetto “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, da cui si desume, in thesi, che [OSCURATO:SOCIETA]. trasmetteva gli avvisi Inps ad «[OSCURATO:PERSONA]» (sic) e non a [OSCURATO:PERSONA]; l’altra del 4 agosto 2015, anch’essa veicolo di trasm issione d i avvisi INPS alla sola [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e non a [OSCURATO:PERSONA]─ che, per quanto riguarda le comunicazioni, egli non aveva alcun rapporto diretto con [OSCURATO:SOCIETA]., essendo lo stesso sempre mediato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., del quale emergeva il ruolo di intermediario nelle comunicazioni tra [OSCURATO:SOCIETA].. 1.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha espressamente tenuto conto dell’esistenza di rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ma l’ha giudicata motivatamente inidonea ad escludere l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società, evidenziando ─ come del resto ricorda lo stesso ricorrente nella illustrazione del motivo ─ che quel rapporto non la esonerava dal riferire direttamente a [OSCURATO:SOCIETA]. gli inviti e gli avvisi dell’Inps e soprattutto di informarsi, ancor prima di avviare le pratiche per l’assunzione di nuovi dipendenti con i benefici previdenziali previsti per legge, circa l’esistenza di eventuali pendenze contributive e correlativamente informarla del rilievo impeditivo di tali pendenze e del connesso pericolo di successivi recuperi degli sgravi da parte dell’ente previdenziale, con le conseguenti sanzioni. La Corte d’appello, dunque, lungi dal non considerare l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. la considera irrilevante, m a di tale valutazione di irrilevanza la censura si disinteressa, non svolgendo alcun argomento critico ad essa specificamente riferito, ma limitandosi a prospettare implicitamente una oppositiva valutazione di rilevanza, con ciò comunque ponendosi bel al di fuori del paradigma censorio dell’evocato vizio di omesso esame. L’assunto implicitamente sotteso alla censura è che vi fosse tra le parti un accordo per cui il consulente fosse autorizzato da [OSCURATO:SOCIETA] a interfacciarsi per qualsiasi comunicazione inerente al suo incarico solo ed esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla quale era al contempo attribuito un potere di rappresentanza della società [OSCURATO:SOCIETA] nei rapporti con il consulente del lavoro, ma tale “fatto” (vale a dire l’esistenza di un mandato di rappresentanza del quale fosse stato reso anche edotto il consulente del lavoro) ha una identità oggettiva ben diversa da quello dell’esistenza di mere interlocuzioni per e-mail tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. da un lato e il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].a.s. dall’altro (di per sé, come detto, certamente considerato in sentenza ma ritenuto irrilevante). Della prospettazione in giudizio di una tale fatto oggettivamente diverso non emerge traccia alcunain sentenza, né il ricorrente indica , tanto menonel rispetto degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n.6 c.p.c.,se, come e quando fosse stato specificamente dedotto. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione di legge exart. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. per non aver ritenuto provati fatti non contestati». Il riferimento è anzitutto alla circostanza─ dedotta nella memoria exart. 183, sesto comma , n um . 2 , c.p.c. e che si dice non contestata nella prima difesa successiva, ovverosia nella memoria ex art. 183 , sestocomma, n um . 3 , c.p.c. ─ secondo cui egli non aveva « rapporto diretto con [OSCURATO:SOCIETA]. ma soltanto con la [OSCURATO:PERSONA] S . a . s . , la quale fungeva da “commercialista”, accedeva alle p.e.c. aziendali, raccoglieva le presenze mensili dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] che girava a [OSCURATO:PERSONA] per l’elaborazione delle buste paga». Ma altro error in procedendo dello stesso tipo è dedotto anche in relazione alla ritenuta mancanza di prova a supporto della dedotta esistenza di una chiamata telefonica da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. contestualeall’avviso Inps del 29 maggio 2015 . Rileva in proposito il ricorrente che: —in realtà, egli aveva specificatamente indicato nella comparsa di costituzione e rispostadi aver parlato con la società (sottinteso, con il legale rappresentante dell’epoca) eaveva anche aggiunto che [OSCURATO:SOCIETA]. era comunque già informata dell’avviso Inps giunto per p.e.c. all’indirizzo elettronico aziendale (e non solo alla p.e.c. del consulente lavoro); —tali circostanze non erano state specificamente contestate dalla controparte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.. 2.1. Il motivo è inammissibile. La natura di vizio processuale per violazione del principio di cui all’art. 115 c.p.c. consente e impone bensì a questa Corte, quale giudice del fatto processuale, di verificare se in tal modo la Corte di merito abbia fatto retto governo della regola processuale evocata. Al riguardo,però, è pur sempre necessario che il ricorrente metta la Corte di cassazione in grado di svolgere con immediatezza tale verifica e senza necessità di previa compulsazione degli atti del processo nel rispetto degli oneri imposti 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (v. Cass. Sez. U 22/05/2012, n. 8077). A tal fine, in particolare, ove si denunci, come nella specie, l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul puntoattraverso la specifica indicazione, da un lato delle allegazioni fattuali che si assumono non specificamente contestate dalla controparte, dall’altro del contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (v. Cass. n. 12840 del 22/05/2017). Nella specie, tale ultimo onere non risulta rispettato, essendosi il ricorrente limitato a richiamare gli atti difensivi di controparte ma senza tuttavia offrirne specifica indicazione del contenuto né delle ragioni per le quali da esso dovrebbe desumersi l’assenza di contestazioni sul punto in questione; indicazione nella specie tanto più necessaria avendo la Corte di merito espressamente escluso possa utilmente invocarsi il principio di non contestazione in relazione alle circostanze in oggetto, sul rilievo –con il quale il ricorrente omette di confrontarsi - che « dalla valutazione complessiva delle tesi sostenute da parte attrice, si evince come [OSCURATO:SOCIETA]. ha sempre negato di aver appreso dell’avviso rivoltole dall’Inps». 2.2. È appena il caso di aggiungere, poi , quanto alla allegazione relativa ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che: ─ l’onere di specifica contestazione riguarda, ex artt. 167 c.p.c. e 183, sesto comma, num. 1, c.p.c. (nel testo previgente, applicabile ratione temporis), le allegazioni fattuali tempestivamente introdotte in giudizio e tali non sono certamente quelle contenute nella memoria ex art. 183, sesto comma, num. 2, concesso (solo) per «replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali»(cfr. Cass., Sez. 2 , 25/01/2022 , n. 2223); ─ quand’anche tali rapporti potesse ro ritenersi oggetto di non contestazione, varrebbero le considerazioni sopra svolte circa la non decisività della circostanza, donde l’inammissibilità del motivo,per tale parte,anche ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c.. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «violazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. in tema di interpretazione della eccezione exart. 1227 c.c. avanzata da questa difesa». Lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato nella sua interezza l’eccezione formulata a pag. 4 della comparsa di risposta in primo grado là dove si deduceva che il mancato rispetto della rateazione concordata, avvenuto nel 2018, aveva determina to la decadenza con notifica di ulteriori cartelle con sanzionie interessi . Deduce che la Corte, nel limitare il proprio esame ai fatti del 2015, e nel basarsi sulla sola asserita omessa comunicazione da parte dell’esponente (e sugli asseriti obblighi di rapportarsi con [OSCURATO:SOCIETA]. quale committente) non ha correttamente interpretato l a suddetta eccezione, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. in tema di interpretazione della domanda giudiziale. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato, quando non inammissibile. Non è chiara anzitutto – in quanto non illustrata in ricorso - la rilevanza, rispetto al tema di lite (che riguarda, conviene ricordarlo, l’ascrivibilità a responsabilità professionale del danno rappresentato dal recupero, con le connesse sanzioni, degli sgravi contributivi di cui la società ha beneficiato per l’assunzione di due dipendenti nel marzo del 2015) della questione ad oggetto della eccezione di cui si lamenta l’omesso esame:con la quale - si dice - si era rappresentata l’esistenza di ulteriori addebiti comunicati dall’ente previdenziale nascenti dal mancato rispetto della rateizzazione richiesta dalla società successivamente al luglio del 2015. In ogni caso,è da escludere che al riguardo possa fondatamente dedursi un vizio di omessa pronuncia da parte della Corte di merito su tale eccezione (tale è nella sostanza l’oggetto della doglianza, al di là dell’improprio riferimento in rubrica all’art. 115 c.p.c.) non risultando che la stessa, chesi dice proposta in primo grado, sia stata riproposta in appello né ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (ove si fosse trattato di eccezione rimasta assorbita, come è probabile, in primo grado), né con appello incidentale condizionato (ove tale eccezione fosse stata espressamente considerata, e rigettata, dal primo giudice), nulla al riguardo deducendosi nella illustrazione del motivo. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia «violazione di legge ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. e 1362 e segg. c.c. per quanto riguarda la quantificazione del danno in relazione all’interpretazione della nota Inps 8.09.2018 ed in relazione alla mancata prova dello stesso». Lamenta che la quantificazione del danno sia erroneamente ricavata in sentenza dalla summenzionata nota dell’ I nps dell’8 settembre 2018, che in realtà non la contiene. Rileva al riguardo che: — in tale nota in più occasioni si fa riferimento a tre o più dipendenti, mentre l’errore professionale attribuito ad esso ricorrente riguarda gli sgravi indebitamente ottenuti per due dipendenti, per cui nonè dato capire quale sia l’importo costituente danno; — essa presenta inoltre addebiti per numerose causali e non è indicato quali siano riferibili alla vicenda per cui è causa; —tali addebiti si estendono ad un periodo oltremodo lungo (sino al settembre 2017), senza che vi sia prova che si abbia a riferimento il recupero dei contributi non dovuti oggetto della presente lite. Sostiene che l’interpretazione data dalla Corte al contenuto del documento non risponde ai criteri di interpretazione ex art t . 1362 e segg. c.c. (ed in particolare al tenore letterale dello stesso), dal momento che daesso non risultano né la somma di Euro 12.000 , né le relative causali. Lamenta, inoltre , con una seconda censura, che la Corte abbia liquidato il danno in mancanza di prova del pagamento di tale importo da parte della società. 4.1. Il motivo è inammissibile con riferimento ad entrambe le censure al suo interno svolte. 4.1.1. La prima di esse esibisce una consistenza prettamente meritale, diretta com’è a contestare una valutazione circa la conducenza ed efficacia probatoria di un documento, riservata al giudice del merito. Il ricorrente si limita ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, del senso letterale delle parole (ai sensi dell'art. 1362 c.c.), orientando l'argomentazione critica rivolta nei confronti dell'interpretazione della Corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un'obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito alle parole interpretate, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì attraverso l'indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (exart. 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della Corte di legittimità ad una non consentita rinnovazione della valutazione di merito. 4.1.2. La seconda censura è parimenti inammissibile. Essa introduce infatti una questione implicante accertamenti di fatto (quella del mancato pagamento delle somme oggetto di indebito sgravio e diconseguente recupero da parte dell’Inps), che non risulta in alcun modo trattata né posta all’attenzione del giudice di merito. Va al riguardo rammentato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (v., tra le tante, Cass.n. 15430del 2018). Difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. n. 15196del 2018; n. 31227 del 2019). 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1223 c.c. in ordine alla valutazione della conoscibilità del debito contributivo risalente al 2014». Il motivo investe la sentenza impugnata là dove afferma che, quale tenutario del cassetto previdenziale, il Beconciniavrebbe dovuto essere edotto della esistenza dell’avviso di pagamento del 2014e gli addebita di essere venuto «meno all’obbligo di preventiva informazione della società sulla necessità di non avere pendenze con l’Inps per poter usufruire di tali benefici previdenziali, circostanza che … avrebbe dovuto previamente verificare». Sostiene che, ove a tali affermazioni debba intendersi attribuito valore fondante della riconosciuta responsabilità da inadempimento, tale conclusione dovrebbe dirsi erronea per violazione dell’art. 1223 cod. civ. dal momento che «l’asserito danno lamentato ex adversonon è conseguenza immediata e diretta di tale presunto inadempimento», ma piuttosto della mancata regolarizzazione dei pregressi inadempimenti, contestati dall’Inps con missive 29maggio 2015 e del 1°giugno 2016. A tal riguardo rileva che la produzione in primo grado di tali missive da parte della controparte prova che [OSCURATO:SOCIETA]. già conoscevanel 2015 (e non nel 2018) l’invito dell’Istituto a regolarizzare la posizione degli sgravi contributivi concessi, essendo in possesso dei documenti cartacei. 5.1. Il motivoè inammissibile in quanto postula un accertamento di fatto (vale a dire la prova che [OSCURATO:SOCIETA]. già conoscesse nel 2015 l’invito a regolarizzare la posizione degli sgravi concessi) diverso da quello contenuto in sentenza. La critica, dunque, investe non la qualificazione giuridica della fattispecie ma la ricognizione stessa della fattispecie concreta, quale emergente dalle prove raccolte così come valutate dai giudici d’appello. Va rammentato al riguardo che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.,giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, num. 4,cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di legge exart. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1227 c.c., del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 1 comma 1175 L. 296/2006, e dell’art. 115 c.p.c. con riferimento alla istanza di rateazione 3.12.2015 ed ai suoi effetti». Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la successiva presentazione di una istanza di rateazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., avvenuta in data 3 dicembre 2015, è « non determinante, in quanto la richiesta è stata inoltrata ben oltre la data del 8 luglio 2015, quando [era] caduto il termine per regolarizzare la posizione contributiva e la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva perso la possibilità di evitare di perdere i benefici contributivi». Deduce che tale motivazione implica violazione sia dell’art. 1227 cod. civ. (dato il comportamento colposo della asserita danneggiata), sia dell’art. 115 c.p.c. ( per non aver e la Corte tenuto conto delle doglianze dell’appellata sul punto), sia della normativa previdenziale, ed in particolare del d.m. 30 gennaio 2015,art. 3, comma 2 , e dell’art. 1, comma 1175 , legge n. 296 del 2006, che subordina il diritto a benefici contributivi alla presenza del DURC, con sospensione (e non decadenza) dagli stessi. Sostiene che, in base a tale normativa, la presentazione della richiesta di rateazione in data 3 dicembre 2015, se rispettata, avrebbe sterilizzato gli effetti della vicenda, limitando di gran lunga i danni ai soli periodi (iniziali) di mancanza del Durc , come comprovato anche dalla stessa comunicazione dell’Inps del 29 maggio 2015. Rileva inoltre, con una seconda censura,che per quanto riguarda il recupero dei contributi e le sanzioni successive al 2015, per il periodo in cui [OSCURATO:SOCIETA]. era priva del DURC, per non aver rispettato una rateazione, nessuna responsabilità poteva essere a lui imputata, con conseguente applicazione dell’art. 1227 c.c., atteso che ─ secondo allegazione difensiva specificamente proposta nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado della quale la Corte non avrebbetenuto conto — della neces sità di pagare le rate relative egli aveva debitamente e reiteratamente informato con e-mail la legale rappresentante della società. 6.1. La prima censura è infondata. Le argomentazioni svolte, alquanto confuse, non infirmano il convincimento espresso dal giudice del merito secondo cui la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva pregressa alla fruizione degli sgravi per cui è causa, in quanto successiva al termine ultimo concesso dall’ente previdenziale con note del maggio e poi di giugno 2015, non avrebbe potuto evitarne la decadenza. Dalle norme menzionate in rubrica — le quali disciplinano rispettivamente l’attività di verifica della regolarità contributiva (d.m. 30 gennaio 2015) e le condizioni per godere dei benefìci normativi e contributivi (art. 1, comma 1175, legge n. 296 del 2006, nel testo applicabile ratione temporis ) — non si ricava affatto che la regolarizzazione della posizione contributiva successiva allo scadere del termine predetto avrebbe consentito di evitare la decadenza già maturata dagli sgravi per cui è causa, relativi –giova rimarcarlo ancora —all’assunzione di due dipendenti nel marzo del 2015. Del resto,non diversa conclusione è giustificata dalla stessa nota Inps del 29 maggio 2015, richiamata in ricorso , atteso che in essa si rappresenta che «la mancata regolarizzazione nei termini indicati consoliderà… i DURC interni negativi attualmente presenti» e che «per tali mensilità saranno, pertanto, disconosciuti i benefici». 6.2. Ne discende anche l’inammissibilitàdella seconda censura, per la palese irrilevanza della questione che con essa si agita, dal momento che, per le ragioni sopra dette, il contegno del consulente e, rispettivamente, della società dallo stesso assistita, relativamente alla richiesta di regolarizzazione avanzata successivamente alla ormai maturata decadenza, non varrebbe comunque ad escludere la responsabilità del primo in relazione a tale decadenza. 7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia «omesso esame di un fatto decisivo exart. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in relazione agli inadempimenti di [OSCURATO:SOCIETA]. che hanno causato i danni richiesti». Si fa riferimento alle medesime e - mail già menzionate nel precedente motivo (datate rispettivamente 6 ottobre 2017 e 9 marzo 2018), con le quali -si dice- egli aveva chiesto chiarimenti in ordine al mancato rispetto delle rate concordate con l’Inps ai fini della regolarizzazione contributiva. La tesi è che, posto che tali richieste non avevano ricevuto risposta né il nuovamente sollecitato pagamento della rate concordate aveva avuto seguito, se ne sarebbe dovuto desumere, in via presuntiva, che, anche ove prontamente informata, [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe avuto le risorse per sanare la propria posizione contributiva. 7.1. Il motivo è inammissibile. Anche in tal caso si prospetta inammissibilmente, in termini peraltro meramente congetturali, una diversa ricostruzione della fattispecie concreta quanto alla valutazione del nesso causale tra inadempimento del consulente del lavoro e danno. 8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia «violazione di legge ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. per non aver giudicatoiuxta alligata et probata». Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che solo nel 2018 [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe appreso per la prima volta di aver perso i benefici previdenziali, quandoormai irrimediabilmente era decaduta dagli stessi. Si sostiene che tale convincimento è frutto dell’error in procedendo dedotto in rubrica, data la presenza di prove documentali che retrodatavanotale conoscenza. Si lamenta altresì la violazione dell’art. 2729 cod. civ., per non avere la Corte ritenuto la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, da cui dedurre una conoscenza ben antecedente al 2018. Si fa riferimento in tal senso a: — una mail del 16 novembre 2015 con la quale [OSCURATO:PERSONA] inoltravaal consulente del lavoro gli avvisi giunti per p . e . c . presso la casella elettronica di [OSCURATO:SOCIETA]., in cui si dava atto della esclusione dei benefici contributivi de quibus; —un avviso Inps del 9 novembre 2016, anch’esso pervenuto via p.e.c. a [OSCURATO:SOCIETA]. , con cui, testualmente, l’ente previdenziale avvisava la società di « aver proceduto al controllo della posizione contributiva»relativa a maggio 2015 . 8.1. Il motivo è palesemente inammissibile. Anzitutto per la sua consistenza prettamente meritale. Al riguardo va rammentato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite, per dedurre la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’articolo 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. Un., 5/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238). Può comunque soggiungersi che, per le ragioni sopra dette, quand’anche fosse da farsi risalire alle date indicate la conoscenza della società della maturata decadenza dagli sgravi concessi, non ne sarebbe potuta derivare alcuna conseguenza in ordine alla responsabilità per essa attribuita al consulente, essendo a quella data già maturata la decadenza dai benefici contributivi. 9. Con il nono motivo il ricorrente denuncia «violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione agli artt. 115,116, e 244 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste e dell’art. 2697 secondo comma c.c. in tema di prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa attorea». Lamenta il ricorrente la mancata ammissione di capitoli di prova per testi e la mancata richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c., miranti a comprovare il ruolo di “mediatore” nelle comunicazioni con [OSCURATO:SOCIETA]. svolto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.. 9.1. Il motivo è inammissibile. Anzitutto, e in via assorbente, per la palese non decisività delle circostanze che si chiedeva di provare, e ciò per le ragioni già esposte con riferimento ai primi due motivi di ricorso, cui si rinvia. Varrà comunque rilevare anche: a) la manifesta genericità delle circostanze poste ad oggetto del primo capitolo diprova per testi («Vero che la [OSCURATO:SOCIETA]., durante il rapporto contrattuale 2015-2018, aveva rapporti professionali con il Dott. [OSCURATO:PERSONA] mediati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Castelfranco di Sotto (PI)»; b) la totale inconferenza del secondo capitolo («Vero che dopo aver chiesto ad Equitalia il 12.12.2015 … il rateizzo della cartella per cui è causa avete pagato soltanto settebollettini mensili poi è stato sospeso il pagamento») rispetto all’obiettivo probatorio perseguito: si rinvia in tal senso alle considerazioni svolte con riferimento al settimo motivo; c) l’insindacabilità della determinazione, del tutto discrezionale del giudice di merito, di non richiedere le informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c.; varrà rammentare al riguardo che i poteri istruttori attribuiti al giudice ex art. 213 cod. proc. civ. non possono valere a sopperire al mancato assolvimento dell’onereprobatorio gravante sulla parte e che inoltre, secondo prevalente indirizzo , hanno natura prettamente discrezionale e il loro mancato esercizio non è sindacabile dalla Corte di cassazione [ v. Cass. n. 34158 del 20/12/2019 ; v . anche, ex aliis Cass. n. 14454 del 24/05/2023; n. 23120 del 16/11/2010; n. 24188 del25/10/2013; in senso parzialmente difforme Cass. 9/01/2025 , n. 525, che ammette un tale sindacato ma solo a condizione che: i) vi sia stata una sollecitazione di parte; ii) l'ordine giudiziale sia l'unico mezzo per ottenere le informazioni in possesso della pubblica amministrazione; presupposto quest’ultimo nella specie non ravvisabile]. 10. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. 11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrent e , delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie ne
Sentenza Cassazione n. 27158/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris