CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12765/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padovain data 15/12/2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva applicata, a norma dell’art. 444cod. proc. pen., in relazione al reato ascritto, la pena di anni due e mesi otto di reclusione edeuro 2.400 di multa.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando censure, relative a violazione di legge evizi di motivazione, in ordine all’apparato argomentativo, siccome ritenuto inidoneo a darconto della valutazione in punto di gravità del fatto, di congruità della pena, di qualificazionegiuridica e quindi a far comprendere se il giudicante abbia ‘adempiuto al proprio dovere dicontrollo sostanziale sull’accordo ex art. 444 c.p.p.’.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressionedella volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione,alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura disicurezza.È dunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa dellapena con cui si deducano, come nella specie, peraltro in modo generico e cumulativo, viziinerenti l’apparato argomentativo.Ciò posto, occorre rilevare che rimane anche inapprezzabile (e all'evidenza elusiva deipredetti limiti normativi) la mera enunciazione di un motivo di ricorso, pur astrattamente eformalmente consentito, quale quello relativo alla qualificazione della condotta antigiuridica,che tuttavia si traduce in un assunto privo di reali contenuti critici.Invero, per come statuito da questa Corte, la qualificazione giuridica del fatto ritenuta insentenza e corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti processuali puòessere messa in discussione «solo quando risulti, con indiscussa immediatezza,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o frutto di un erroremanifesto» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv.264766 - 01).Ne discende che anche la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la erroneaqualificazione del fatto deve essere necessariamente circoscritta ai «casi di erroremanifesto», ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi inun accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazionepresenti margini di opinabilità, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modoaspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile daltenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del23/03/2022, Gamal, cit.; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG c/Cari, Rv. 279842 – 01).Nella specie, il ricorso si limita ad evocare che la mancanza di apparato argomentativonon consentirebbe di comprendere se il giudice abbia apprezzato ‘la possibile applicazionedi una diversa qualificazione giuridica’, dunque neppure formulando un motivo, dotato dispecificità, che possa considerarsi consentito. Né la qualificazione giuridica operata risultacome palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.Deve, poi, ulteriormente rammentarsi che la richiesta di pena patteggiata provenientedallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sullacolpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nelcaso in esame) che l'imputato possa dolersi anche dell'entità della pena applicatagli ex art.444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorioraggiunto con il pubblico ministero.D’altro canto, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza dipatteggiamento, neppure l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che hapronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito diaddivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi inesso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01;Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizi motivazionali sultema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciatoa contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez.1, n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 – 01).Nondimeno, nella specie, la sentenza impugnata ha anche illustrato, ritenendolidirimenti, gli elementi, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa e dai rilievi di p.g.,che escludono di addivenire ad una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (pag. 2della sentenza).Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previstedall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odiernaimpugnazione va pronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e nonpartecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dellostesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt.610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione delprovvedimento impugnato.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura delmotivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.