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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00954/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova è stato dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati a) e d) perché estinti per prescrizione ed è stata rideterminata la pena per il reato di cui al capo e) (per il reato di cui agli art. 61 n. 5 e 81 comma 2° - 624 bis comma 1, 625 n. 2 c.p.) in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Deduce l'imputata l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello in dipendenza del mancato riconoscimento da parte del Tribunale della contestata recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

Ed invero, anche a voler ritenere che il primo giudice non abbia inteso riconoscere la recidiva reiterata, in ogni caso il reato oggetto di contestazione alla data odierna non è prescritto non essendo decorso il termine massimo pari a 12 anni e sei mesi a decorrere dal 17.6.2009 trattandosi di ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 bis c.p. terzo comma e 161 c.p.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente .[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova è stato dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati a) e d) perché estinti per prescrizione ed è stata rideterminata la pena per il reato di cui al capo e) (per il reato di cui agli art. 61 n. 5 e 81 comma 2° - 624 bis comma 1, 625 n. 2 c.p.) in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa. Deduce l'imputata l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di appello in dipendenza del mancato riconoscimento da parte del Tribunale della contestata recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. Ed invero, anche a voler ritenere che il primo giudice non abbia inteso riconoscere la recidiva reiterata, in ogni caso il reato oggetto di contestazione alla data odierna non è prescritto non essendo decorso il termine massimo pari a 12 anni e sei mesi a decorrere dal 17.6.2009 trattandosi di ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 bis c.p. terzo comma e 161 c.p. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente .[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00954/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris