CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 45150/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7690/2024 del 10 novembre 2023, ha parzialmente riformato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56, 628, comma 1 e 3, n. 1, e 56 e 575 cod. pen., riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittagli (fatti commessi in Roma il 10 febbraio 2022); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di diniego della richiesta rinnovazione istruttoria, al fine di accertare, mediante perizia psichiatrica, l'imputabilità e la capacità processuale del ricorrente, è non consentito in questa sede, poiché i suddetti temi risultavano estranei al perimetro del giudizio di rinvio, espressamente circoscritto alla rivalutazione del tema del trattamento sanzionatorio; - che il motivo medesimo, quand'anche suscettibile di incidere sul trattamento sanzionatorio sotto il profilo dell'accertamento della capacità a delinquere dell'imputato ricorrente, è comunque generico per aspecificità, in quanto affidato a doglianze articolate senza alcun confronto, men che meno critico, con il tenore dell'argomentazione ostesa a sostegno del contestato diniego di implementazione istruttoria ed unicamente dirette a sollecitare un non consentito sindacato di elementi in fatto, tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794) (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha congruamente e compiutamente dato conto delle ragioni della sua adesione alle conclusioni raggiunte in ordine al tema dedotto nei precedenti gradi di giudizio e dagli esperti pronunciatisi in ambito penitenziario); che, in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il P