CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 36946/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 701-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricarrente - avverso la sentenza n. 575/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00701 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 13 giugno 2019, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione del Tribunale di Palmi e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento con cui l'Istituto chiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2008 al 2012 e non dovute per intervenuta e non impugnata cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che, per quanto l'iscrizione negli elenchi non integra una prova legale dell'effettività del rapporto, sicché il lavoratore può agire per l'ottenimento della prestazione ed in quella sede conseguire altresì incidenter tantum l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi, comunque indispensabile per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, la valenza sostanziale della decadenza ex art. 22, d.l. n. 7/1970 dalla domanda di reiscrizione accertata nella specie implica l'inammissibilità della condanna alla prestazione; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Rao, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con il primo motivo, & ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, I. n. 264/1949 come modificato dall'art. 1 I. n. 1049/1970, 12 R.D. 1949/1940, I. n. 2248/1865 All. E e 2697 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale attribuendole l'accoglimento di un orientamento interpretativo volto ad attribuire all'iscrizione negli elenchi efficacia costitutiva dello status di assicurato , con diritto alla relativa tutela ; che nel secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. è prospettata in relazione all'erroneità della statuizione di condanna alle spese di lite pronunciata dalla Corte territoriale a carico della ricorrente, erroneità peraltro derivata dall'asserita illegittimità della pronunzia sul merito; che il primo motivo deve ritenersi infondato, atteso che la Corte territoriale, lungi dall'aver aderito, secondo quanto denunciato dalla ricorrente, all'orientamento disconosciuto da questa Corte con la decisione assunta a sezioni unite n. 1133 del 26.10.2000, per cui l'iscrizione agli elenchi costituirebbe elemento costitutivo del diritto alla prestazione, risulta, piuttosto, essersi conformata al principio consolidatosi nella giurisprudenza ,scli questa Corte 02,23 rze (cfr. Cass., sez. lav., 19.10.2009, n. 221081 secondo cui il definitivo decorso del termine di decadenza di cui all'art. 22, d.l. n. 7/1970, correttamente accertato dalla Corte territoriale, preclude ogni ulteriore accertamento in punto di esistenza del rapporto di lavoro, per essere l'assicurato privo della condizione abilitante all'accesso alla prestazione previdenziale; che dal rigetto del primo motivo discende l'inammissibilità del secondo, evidentemente condizionato dall'accoglimento del precedente che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese avendo la Rao fatto constare con la prescritta dichiarazione l'esonero dalle spese ex art. 152, disp. att. c.p.c.; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello st