CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE DICASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, che ha chiesto che i ricorsi non siano dichiarati inammissibili e che siano assegnati ad altra Sezione penale; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe questa Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 27 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza proposta dai predetti ai sensi dell'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen., confermando la confisca ex art. 240-bis cod. pen. di alcuni beni del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali era stata rilevata una sproporzione rispetto ai redditi dichiarati con conseguente presunzione di illecita accumulazione di ricchezza; - che i ricorsi straordinari proposti ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto proposti avverso una decisione di questa Suprema Corte in tema di sequestro e confisca e di restituzione dei beni all'avente diritto (Sez. 6, Ordinanza n. 20684 del 09/05/2016, Mastropietro, Rv. 266745); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d