CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 33876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 143-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] IOFFREDI, che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] FRANCARIO; - ricorrente - contro ,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio ma nella qualità di mandataria (succeduta a [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA], 2018 SRL, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] LUCONI che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; intimati - avverso la sentenza n. 6795/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 6795/21, del 18 ottobre 2021, della Corte di Appello di Roma, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 200/15, del 21 gennaio 2015, del Tribunale di Velletri — ha confermato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dalla stessa proposta, avverso il provvedimento monitorio con cui il medesimo Tribunale veliterno le ingiungeva il pagamento di €, 370.000,00, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta Siena NPI., 2018, S.r.l.); - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce che il suddetto decreto ingiuntivo era stato adottato sul presupposto che [OSCURATO:SOCIETA], creditrice della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., fosse garantita da una fideiussione "omnibus" prestata da [OSCURATO:PERSONA] e da essa Costa; - che notificato, impersonalmente e collettivamente, agli eredi del Barausse (presso il luogo di ultima residenza), il provvedimento monitorio, proponevano opposizione la predetta Costa — in proprio e Ric. 2022 n. 00143 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- RAu 95e quale erede del defunto — e Alberto e Cristina iBat.r nella qualità di 6,(it eredi dell'altro ingiunto; - che il giudice di prime cure, mentre accoglieva l'opposizione proposta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (compresa la stessa Costa), rigettava quella esperita in proprio dall'odierna ricorrente, qualificando quella prestata dalla stessa come garanzia "autonoma", con decisione confermata dal giudice di appello; che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione la Costa, sulla base — come detto — di due motivi ; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione de gli artt.1936, 1944 e 1945 cod. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando la qualificazione come "autonoma" della garanzia prestata da essa Costa; - che tale esito, innanzitutto, sarebbe stato ra ggiunto in violazione del principio di letteralità (essendo stata espressamente qualificata, dalle parti, come "fideiussione" la garanzia prestata da essa Costa), dando rilievo alla clausola "a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore", di per sé, invece, non incompatibile con la natura fideiussoria di una garanzia personale; - che, inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la deroga all'art. 1957 cod. civ. implicita nella qualificazione della garanzia come "a prima richiesta"; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 1832 cod. civ.,, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; Ric. 2022 n. 00143 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- - che si lamenta l'avvenuta utilizzazione come prova, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, degli estratti conto allegati dalla creditrice ingiungente al proprio ricorso monitorio; - che si censura, inoltre, la sentenza impugnata per non aver dato rilievo all'impegno assunto, dai cessionari delle quote di partecipazione della società Costicar (obbligata principale), alla liberazione delle obbligazioni derivanti dalla "fideiussione" prestata da essa Costa; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso. la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., come mandataria — essendo succeduta, in tale qualità, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. della società [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduta a [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che sono rimasti intimati, invece, Alberto e [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che va premessa, innanzitutto, l'inammissibilità delle censure formulate — con entrambi i motivi di ricorso — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., essendo precluse dall'art 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., visto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi della "doppia conforme" di merito; - che, al riguardo, va segnalato che — essendo stato il gravame, esperito dall'odierna ricorrente, indirizzato contro sentenza resa in prime cure in data 21 gennaio 2015 — l'atto di appello risulta, per Ric. 2022 n. 00143 sez. M3 - ad. 14-07-2022 -4- definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'il settembre 2012; - che siffatta circostanza determina l'applicazione "ratione tempotis" dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, nel caso di cd. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere — ciò che nella specie non risulta avvenuto — "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. Sez. sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lay., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01); - che quanto, invece, alle censure di violazione di legge, denunciate con il primo motivo, esse sono infondate; - che, difatti, proprio la presenza della clausola che imponeva al "fideiussore" di pagare "a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore", secondo la giurisprudenza di questa Corte, "vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrt, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (così Cass. Sez. Un., sent. 18 febbraio 2010, n. 3947; Rv. 611835-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 27 settembre 2011, n. 19736, Rv. 619507-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 ottobre 2014, n. 22233, Rv. 632950-01; Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2018, n. Ric. 2022 n. 00143 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -5- 18572, Rv. 649730-01; Cass. Sez. 3, ord. 22 novembre 2018, n. 30181, Rv. 651849-01), e ciò in quanto "elemento fondamentale" del contratto autonomo di garanzia è proprio "la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale", giacché, con riferimento all'aspetto strutturale del negozio, "l'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 cod. civ., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria" (cfr. C:ass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2017, n. 8342, Rv. 644298); - che quanto, poi, alla asserita incompatibilità che tale qualificazione presenterebbe — secondo la ricorrente — rispetto al contenuto complessivo del contratto, si tratta di censura neppure meglio specificata dalla Costa, e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01); - che neppure coglie nel segno la censura con cui si lamenta l'erroneità dell'affermazione che reputa la deroga all'ari. 1957 cod. civ. implicita nella qualificazione della garanzia come "a prima richiesta"; - che, qualificata dalla sentenza impugnata la garanzia prestata dalla Costa come "autonoma", deve darsi seguito a quanto affermato, a più riprese, da questa Corte, avendo essa ritenuto "una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 cod. civ., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti", e, oltretutto, "purché compatibile con le restanti clausole contrattuali" (pronuncia capofila è Cass. Sez. 3, sent. 28 marzo 2017, n. 7883, Rv. 643699-01, ma il principio è ribadito da Cass. Sez. 3, sent. 15 ottobre 2019, n. 25914, non massimata; Cass. Sez. 6-3, ord. 28, ottobre 2019, n. 27438, Ric. 2022 n. 00143 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -6- non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2021, n. 15091, Rv. 661559-01, non massimata sul punto, e, infine, Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 2022, n. 5423, anch'essa non massirnata sul punto); - che le censure di violazione di legge oggetto del secondo motivo di ricorso sono, invece, inammissibili; - che quanto alla dedotta non utilizzabilità degli estratti conto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (diversamente da quanto avviene nella sua fase monitoria), deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dato rilievo a tali documenti solo sul presupposto della "non contestazione" delle loro risultanze, sicché l'odierna ricorrente avrebbe dovuto, al più, dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., non confrontandosi la censura formulata — di violazione degli artt.2697 e 1832 cod. civ. — con l'effettiva "ratio decidendz" della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01); - quanto, invece, alla censura di omessa considerazione dell'impegno assunto, dai cessionari delle quote di partecipazione della società Costicar, alla liberazione delle obbligazioni derivanti dalla "fideiussione" (che, peraltro, neppure è chiaro se riferito a quella prestata dai soci o dalla stessa società), essa è parimenti inammissibile; - che ove l'omissione, in cui si lamenta essere incorsa la Corte territoriale, debba intendersi riferita alla disamina di tale "fatto", opera la già evidenziata preclusione al suo scrutinio nascente dall'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; ove, invece, debba ritenersi, riferita al motivo di gravame relativo a tale circostanza, l'inammissibilità discende dalla circostanza che la ricorrente avrebbe dovuto dedurre il vizio di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (C'ass. Sez. 3, sent. 16 marzo 2017, n. 6835, Rv. 643679-01); Ric. 2022 n. 00143 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -7- - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso„ a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella già ricordata qualità, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in f, 5.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello