CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 settembre 2019 la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha annullato - limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e della durata delle pene accessorie - la sentenza in data 19 ottobre 2017 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la sentenza in data 26 marzo 2015 con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, ha determinato la pena in anni tre e mesi due di reclusione e ha fissato la durata delle pene accessorie in anni cinque. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della continuazione con i reati già giudicati con sentenza in data 19 giugno 2014 del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile in data 22 maggio 2018. L'istanza era stata formulata nella memoria di motivi nuovi ed era stata ribadita nelle conclusioni scritte depositate avanti il giudice di rinvio. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché propone motivo non consentito. La sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio non ha pronunciata sulla richiesta di riconoscimento della continuazione così detta esterna, proposta dalla difesa dell'imputato con memoria di motivi nuovi e ribadita in sede di conclusioni scritte. La giurisprudenza ha precisato che, nel caso in cui l'omessa pronuncia, da parte del secondo giudice, riguardi richiesta proposta con l'atto di appello, sussiste l'interesse a impugnare la (omessa) decisione sul punto, dato che si tratta di punto devoluto alla cognizione del secondo giudice (Cass. Sez. 6, n. 38648 del 30/9/2010, Cosentino,Rv. 248582;Sez. 5, n. 3867 del 7.1 0.2014, Varrica, Rv. 262679; Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, Fusco, Rv. 278678), non altrettanto deve ritenersi qualora il tema, posto solo nel corso del giudizio di appello, non sia stato devoluto alla cognizione del secondo giudice con l'atto di impugnazione, di tal che su di esso non vi è obbligo di pronuncia né la mancata pronuncia costituisce rigetto ostativo alla successiva presentazione della medesima istanza al giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. 1, n. 43241 del 4/11/2009, Megna,Rv. 244947;Sez. 2, n. 17077 del 8/2/20 11, Biscaro, Rv. 250245; Sez. 2, n. 10470 del 12/2/2016, Gargano, Rv. 266655; Sez. 5, n. 51473 del 24/9/2019, Falco, Rv. 277745). Si tratta, dunque, di motivo non consentito, che determina l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle