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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 33653/2023

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nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica presentata dai difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e Armando VENETO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 3 marzo 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e sei mesi, avendolo ritenuto socialmente pericoloso quale soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'agevclazione mafiosa.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]:arcia chiedendo l'annullamento del decreto per violazione di legge, in presenza di una motivazione assente o apparente in ordine alla questione della competenza territoriale proposta con l'appello, alla ritenuta valenza indiziaria della condotta associativa ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché all'affermata attualità della pericolosità.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

4. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 106 del 15 aprile 2015).

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, con il ricorso può essere denunciato soltanto il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (Sez.

U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

5. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine ai punti rilevanti, con una motivazione tutt'altro che apparente, e ha ritenuto recessive le circostanze dedotte nell'appello rispetto a quelle già rimarcate dal Tribunale.

5.1. In tema di competenza territoriale il ricorrente ha sinteticamente enunciato i medesimi principi ampiamente richiamati nel decreto impugnato (pagg. 4-6), sulla base della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in relazione alla pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 159 del 2011, per i soggetti indiziati di partecipazione o direzione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti il criterio identificativo va individuato nel luogo di operatività del predetto gruppo criminale.

Tuttavia, la difesa ha apoditticamente sostenuto che "il luogo di operatività del ramo della consorteria - la cui direzione viene attribuita allo Scarcia - è stata individuata nel territorio lucano", quando invece, con molivazione ampia e puntuale (pagg. 6-7), del tutto obliterata nel ricorso, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali "è proprio nel territorio reggino (Rosarno) che la condotta associativa di cui all'art. 74 cit. risulta organizzata e diretta, quale centro decisionale e operativo dell'associazione".5.2.

Non è ravvisabile alcuna violazione di legge là dove la Corte ha confermato che Scarcia risulta indiziato di appartenere ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sulla base del giudicato cautelare formatosi a segu to del rigetto delle impugnazioni proposte al Tribunale del riesame e a questa Ccrte dopo l'adozione della misura della custodia in carcere con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 7 dicembre 2020.

In ordine alla ricostruzione della vicenda e alla individuazione di Scarcia nelle conversazioni intercettate il ricorrente ripropone inammissibili deduzioni di fatto già disattese in sede cautelare ovvero offre un successivo elemento probatorio (una consulenza di parte) in relazione al quale non è censurabile la valutazione della Corte di appello, secondo cui non era quella "la sede processuale per 'rinnovare' attività istruttoria di parte (consulenza fonica) volta a sconfessare l'identificazione dello Scarcia nei dialoghi incriminati, alla luce del giudizio cautelare formatosi in merito" (pag. 9).

5.3. Anche sull'attualità della pericolosità nel decreto impugnato è presente una specifica e non apparente motivazione, là dove si fa riferimento: alla prossimità temporale delle condotte accertate nel citato procedimento per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, nel quale, peraltro, la contestazione è stata fatta in forma "aperta"; alla sottoposizione di Scarcia alla misura cautelare di massimo grado; al suo rinvio a giudizio per violazione dell'art. 73 del medesimo decreto; all'accertata frequentazione, dal 2016 al 2019, di soggetti gravitanti nel circuito criminale.

6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica presentata dai difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e Armando VENETO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 3 marzo 2023 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e sei mesi, avendolo ritenuto socialmente pericoloso quale soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'agevclazione mafiosa.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]:arcia chiedendo l'annullamento del decreto per violazione di legge, in presenza di una motivazione assente o apparente in ordine alla questione della competenza territoriale proposta con l'appello, alla ritenuta valenza indiziaria della condotta associativa ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché all'affermata attualità della pericolosità. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 4. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 106 del 15 aprile 2015). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, con il ricorso può essere denunciato soltanto il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 5. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine ai punti rilevanti, con una motivazione tutt'altro che apparente, e ha ritenuto recessive le circostanze dedotte nell'appello rispetto a quelle già rimarcate dal Tribunale. 5.1. In tema di competenza territoriale il ricorrente ha sinteticamente enunciato i medesimi principi ampiamente richiamati nel decreto impugnato (pagg. 4-6), sulla base della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in relazione alla pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 159 del 2011, per i soggetti indiziati di partecipazione o direzione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti il criterio identificativo va individuato nel luogo di operatività del predetto gruppo criminale. Tuttavia, la difesa ha apoditticamente sostenuto che "il luogo di operatività del ramo della consorteria - la cui direzione viene attribuita allo Scarcia - è stata individuata nel territorio lucano", quando invece, con molivazione ampia e puntuale (pagg. 6-7), del tutto obliterata nel ricorso, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali "è proprio nel territorio reggino (Rosarno) che la condotta associativa di cui all'art. 74 cit. risulta organizzata e diretta, quale centro decisionale e operativo dell'associazione".5.2. Non è ravvisabile alcuna violazione di legge là dove la Corte ha confermato che Scarcia risulta indiziato di appartenere ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sulla base del giudicato cautelare formatosi a segu to del rigetto delle impugnazioni proposte al Tribunale del riesame e a questa Ccrte dopo l'adozione della misura della custodia in carcere con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 7 dicembre 2020. In ordine alla ricostruzione della vicenda e alla individuazione di Scarcia nelle conversazioni intercettate il ricorrente ripropone inammissibili deduzioni di fatto già disattese in sede cautelare ovvero offre un successivo elemento probatorio (una consulenza di parte) in relazione al quale non è censurabile la valutazione della Corte di appello, secondo cui non era quella "la sede processuale per 'rinnovare' attività istruttoria di parte (consulenza fonica) volta a sconfessare l'identificazione dello Scarcia nei dialoghi incriminati, alla luce del giudizio cautelare formatosi in merito" (pag. 9). 5.3. Anche sull'attualità della pericolosità nel decreto impugnato è presente una specifica e non apparente motivazione, là dove si fa riferimento: alla prossimità temporale delle condotte accertate nel citato procedimento per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, nel quale, peraltro, la contestazione è stata fatta in forma "aperta"; alla sottoposizione di Scarcia alla misura cautelare di massimo grado; al suo rinvio a giudizio per violazione dell'art. 73 del medesimo decreto; all'accertata frequentazione, dal 2016 al 2019, di soggetti gravitanti nel circuito criminale. 6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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