CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 27056/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10785/2024 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano di condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato ex art. 625 comma 2 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputata in quella di anni due di reclusione ed euro 464,00 di multa; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la parte ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al giudizio di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita a mere considerazioni teoriche e non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.