CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10580/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di IVREA Ghat-e-a3Mse-~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in epigrafe, depositata in udienza il 21 dicembre 2020, il Tribunale di Ivrea, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di bancarotta loro in rubrica ascritti; - che, avverso la detta sentenza, tramite il difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, depositato presso il Tribunale di Novara il 19 gennaio 2021, gli imputati dolendosi di errori di calcolo nella determinazione della pena loro inflitta; - che i ricorsi sono inammissibili perché tardivi, posto che il termine per impugnare la sentenza in esame, pari a giorni quindici in ipotesi di motivazione contestuale (ossia con il deposito in udienza come nel caso di specie), a norma del combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. a) e 544, comma 1, cod. proc. pen., risultava decorso il 5 gennaio 2021; - che i ricorsi sono, comunque, inammissibili, anche perchè, in tema di patteggiamento, pur dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione neppure gli eventuali errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915); - che la dichiarata inammissibilità dei ricorsi, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla LM AwAxAgm4"