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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30273/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 21.12.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio, della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP in data 18.11.2022 con cui era stato disposto il sequestro, a fini di confisca, del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'odierno ricorrente sino alla concorrenza della somma di euro 1.734.416,00 ovvero, in alternativa, sui beni mobili, immobili o crediti rinvenuti comunque nella sua disponibilità in relazione ai fatti di reato di cui ai capi C), D), E), G), I), M), della provvisoria incolpazione;

2. ricorre per cassazione il difensore del Giampaolo deducendo: 2.1 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 e 324 e 53 D. Lg.vo 231 del 2001 avendo il Tribunale del Riesame omesso di considerare che il sequestro preventivo era stato adottato in violazione del divieto di bis in idem: rileva, infatti, che il decreto impugnato in sede di riesame era stato adottato in data 18.11.2022 nonostante che la precedente richiesta, avanzata dal PM in data 15.3.2022, fosse stata respinta con provvedimento del GIP in data 15.6.2022 sul rilievo della assenza di profili di fumus commissi delicti avendo il quella sede il giudicante invitato gli inquirenti ad esplorare una diversa ricostruzione della vicenda che avesse nelle compagnie assicurative, e non negli assicurati, i destinatari della condotta asseritannente decettiva; osserva che solo successivamente al rigetto della richiesta il PM aveva incaricato un consulente tecnico di verificare - con riguardo alle "pratiche di cui ai capi da A) a G)" - la corretta attribuzione dei punti di invalidità permanente e la compatibilità delle somme erogate dalle compagnie con i danni patiti dai sinistrati, attività poi compendiata nella annotazione di PG n. 117803/2022; segnala che, per un verso, tali supplementari accertamenti non avevano interessato i capi M), N) e I), reati presupposti della responsabilità amministrativa della odierna ricorrente ma, per altro verso, avessero smentito la ipotesi di truffa ai danni delle compagnie assicurative; se non ché, aggiunge, in data 17.10.2022 il PM aveva avanzato una nuova richiesta di sequestro preventivo sulla base degli stessi elementi già reputati inidonei con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, tuttavia, era stata accolta in paese violazione del divieto di bis in idem processuale pacificamente applicabile anche in sede cautelare; sottolinea, infatti, come non sia consentito al PM sollecitare il GIP a procedere ad un nuovo vaglio dei medesimi elementi già in precedenza apprezzati e giudicati inidonei alla adozione della misura; evidenzia come, nel caso di specie, il Tribunale abbia omesso di considerare che alcun elemento nuovo, rispetto ai capi N), M) e I), era stato acquisito ed addotto dal PM con la nuova richiesta; 2.2 violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt.321 e 324 cod. proc. pen. quanto alla imputazione sub I) avendo il Tribunale ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in assenza di puntuali e concreti elementi indiziari a carico del Giampaolo: richiama le considerazioni svolte nel ricorso per riesame che insistito sulla assenza di elementi indizianti a carico del é( D Giampaolo quanto al capo I) ove, contrariamente alle ipotesi descritte nei capi da A) ad H), sono state accomunate 16 pratiche assicurative con la tabella riepilogativa degli importi liquidati dalle compagnie agli odierni indagati, ai danneggiati e quelli retrocessi da costoro, ma senza indicare alcun elemento fattuale a sostegno della natura truffaldino delle condotte; evidenzia che il Tribunale ha osservato, sul primo punto, che la evidente sproporzione numerica tra gli importi liquidati ai danneggiati e quelli retrocessi agli indagati fosse elemento idoneo ad evidenziare l'illiceità nella gestione delle pratiche di risarcimento insito proprio nella entità delle retrocessioni avendo in tal modo deciso in violazione di legge quanto alla individuazione del presupposto del fumus commissi delicti inteso nella accezione di una verifica della serietà degli indizi e non già in termini di mera constatazione della ipotesi accusatoria; rileva che, alla data della adozione del sequestro (18.11.2022) il PM non aveva ancora proceduto alla iscrizione del Giampaolo nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. cui avrebbe provveduto soltanto in data 21.12.2022 dovendosi quindi desumere che, alla data di presentazione della richiesta di misura reale, non avesse acquisito elementi idonei e sufficienti per iscrivere l'odierno ricorrente; 2.3 violazione di legge per inosservanza degli artt. 240 e 416 cod. pen,, 321, comma 2, cod. proc. pen., 19 e 53 D. Lg.vo 231 del 2001 con riferimento al capo M) avendo il Tribunale reputato confiscabili anche le somme percepite dalla società ricorrente a titolo di spese ed onorari: richiama la censura articolata con il ricorso per riesame laddove era stato segnalato come illegittimamente il sequestro avesse attinto anche le somme "in chiaro" corrisposte alla società ricorrente dalle compagnie assicurative "a titolo di spese ed onorari" per la gestione delle pratiche di risarcimento di cui al capo I) e relative agli indennizzati Nannarone, Ronco e Fotia per complessivi euro 650.016,00 e che, invece, erano state sequestrate perché considerate profilo direttamente riferibile al reato associativo; richiama la motivazione con cui il Tribunale del Riesame ha respinto la censura sostenendo la configurabilità di un profitto quale derivazione diretta del reato associativo sulla scorta di una giurisprudenza che non si attaglia al caso concreto e, comunque, malamente invocata dai giudici del riesame; segnala, infatti, che le somme in sequestro non sono state individuate come profitto dei reati fine della contestata associazione per delinquere in quanto corrisposte dalle compagnie a prescindere dai patti di quota-lite stipulati dagli indagati con i soggetti danneggiati; evidenzia, ancora, come, alla luce della elaborazione giurisprudenziale della nozione di profitto, le somme attinte dal sequestro non sono suscettibili di rientrare nella nozione suddetta; osserva, ancora, che i reati in esame rientrano nel novero dei reati "in contratto", in quanto consumati all'interno di pattuizioni contrattuali in sé lecite e per le quali, di conseguenza, va distinto il profitto lecito da quello invece frutto di condotte penalmente rilevanti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato.

1. Il Tribunale ha in primo luogo ripercorso l'origine della indagine con la conclusiva ricostruzione della vicenda in termini di plurime, reiterate e seriali condotte truffaldine che sarebbero state consumata in danno di assicurati, vittime di gravi infortuni e destinatari di risarcimenti milionari, indotti a credere di aver diritto ad indennizzi ben inferiori al dovuto e loro legittimamente spettanti ed a sottoscrivere patti di quota-lite in favore delle società riconducibili al sodalizio criminoso.

Sulla scorta della ricostruzione dei fatti restituita dagli elementi investigativi acquisiti, il Tribunale ha ravvisato il fumus dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe (capi A-H della provvisoria incolpazione) oltre che all'autoriciclaggio (capo L della provvisoria incolpazione), considerando integrato un livello adeguato di gravità indiziaria in merito alla esistenza di una struttura organizzata, capeggiata e diretta da [OSCURATO:PERSONA] che, con la collaborazione di altri soggetti, tra cui il Giampaolo, ed avvalendosi di società che si occupavano della gestione di sinistri stradali, avrebbe messo in atto un meccanismo truffaldino consistente nel far sottoscrivere alle vittime di sinistri patti di quote lite eccessivamente onerosi, tacendo sulla determinazione dell'importo che avrebbero potuto percepire, e su quello da retrocedere alle società a titolo di compenso, o sulla provvigione che le società assicuratrici avrebbero liquidato alle società di Gerbi, così finendo per incassare gran parte delle somme liquidate.

Ha spiegato che la indagine aveva consentito di individuare in [OSCURATO:PERSONA] il fulcro della organizzazione che aveva "gestito" 44 sinistri di pertinenza della società assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] per complessivi quasi 90 milioni di euro; 3 sinistri della Helvetia per quasi 10 milioni di euro ed un sinistro di competenza di UnipolSai per 1.700.000 circa.

Il Tribunale ha ritenuto correttamente argomentato, nel provvedimento genetico, anche il periculum in mora avuto riguardo al fatto che la libera disponibilità delle somme provento di reato, poteva condurre all'aggravamento delle conseguenze della stessa consentendo il definitivo incameramento del provento delittuoso da parte degli indagati.L'ordinanza ha dato conto ed elencato le truffe di cui il Giampaolo sarebbe stato direttamente responsabile (cfr., in particolare, quella in danno di [OSCURATO:PERSONA] - pagg. 12-13 -, quella in danno di [OSCURATO:PERSONA] - pagg. 13-14 -; quella in danno di [OSCURATO:PERSONA] - pag. 14 -; quella in danno di [OSCURATO:PERSONA] - pagg. 14-15 -), analizzato i rapporti del Giampaolo il Gerbi ed i compiti disimpegnati dall'odierno ricorrente indicato come il "primus inter pares" rispetto agli altri sodali (non mancando peraltro di ricordare che il Giampaolo è titolare del 90% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] sostanzialmente riconducibile al Gerbi).

In particolare, secondo quanto riportato nella ordinanza, i compiti del Giampaolo erano di coordinamento degli aspetti logistici e finanziari e, alle dirette dipendenze del Gerbi, "partecipava al programma criminoso, diventandone lui stesso promotore, ed altresì consentiva la distrazione dei fondi, ottenuti a séguito delle liquidazioni assicurative, a vantaggio proprio e della società a lui collegata, stabilmente asservita alla realizzazione degli scopi dell'associazione a delinquere"; ha aggiunto che "l'odierno ricorrente ... risulta essere stato responsabile ... di valutare i sinistri in termini remunerativi, di far sottoscrivere in più di una circostanza i patti di quota lite, di coinvolgere le persone offese nell'apertura dei conti correnti sui quali sarebbero confluite le somme oggetto di risarcimento, di accompagnare i clienti presso gli uffici dei consulenti finanziari compiacenti e di provvedere, in qualità di avvocato, a trattare le problematiche eventualmente insorte nella gestione dei sinistri, così di fatto assumendo un ruolo di prioritaria rilevanza che, indubbiamente, ne ha pregiudicato la personale posizione processuale" (cfr., pag. 18).

2. Tanto premesso in fatto, rileva il collegio che le censure articolate con il ricorso non possono trovare accoglimento. 2.1 Il primo motivo, infatti, deduce la violazione del divieto di bis in idem assumendo, in questa sede, che il provvedimento del GIP era stato adottato sulla scorta dei medesimi elementi già acquisiti e, con provvedimento del GIP reso in data 15.6.2022, giudicati inidonei a fondare la adozione di una misura reale e, anzi, indurre quel giudice ad invitare la pubblica accusa a sondare una diversa ipotesi ricostruttiva.

Aggiunge che gli approfondimenti investigativi disposti dal PM (con particolare riguardo alla consulenza tecnica) non avevano arrecato alcuna sostanziale novità, dal momento che le verifiche di natura medico legale erano state eseguite soltanto su alcuni degli episodi oggetto della provvisoria incolpazione ma non già sulle fattispecie qui in rilievo.

Tanto premesso, va in generale ribadito che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (cfr., Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044 01; Sez. 2 - , n. 21462 del 20/03/2019, Manco, Rv. 276532 01; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, B. Rv. 271764 - 01).

Al contrario, si è invece affermato che la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (cfr., Sez. 2 - , n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122 02 Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01).

Si è inoltre più volte chiarito che, proprio in forza del divieto di "bis in idem", operante anche in fase cautelare, il potere del pubblico ministero di richiedere l'applicazione di una misura per gli stessi fatti deve ritenersi esaurito con la prima richiesta, sicché esso non può essere esercitato nuovamente, in pendenza del relativo procedimento cautelare, salvo che si fondi su elementi nuovi, riguardanti i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari (cfr., Sez. 6 - , n. 6555 del 18/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284267 - 01; conf., Sez. 3 - , n. 37945 del 09/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282024 - 01, in cui la Corte ha affermato che il principio del "ne bis in idem" preclude l'emissione di un nuovo sequestro preventivo dei medesimi beni, ove lo stesso sia fondato su intercettazioni di conversazioni che, seppur non precedentemente trascritte, erano già disponibili all'atto dell'adozione del primo sequestro).

Ciò non di meno, la trasposizione, in ambito cautelare, degli effetti propri del giudicato formatosi sulle decisioni definitive, non può essere effettuata in termini assoluti, essa incontra dei limiti dovuti alle funzioni ed alle peculiarità delle misure cautelari.

In particolare, l'efficacia delle misure cautelari è intimamente connessa alla sussistenza ed alla permanenza delle condizioni di applicabilità, mentre il concetto di giudicato attiene a situazioni che hanno assunto il crisma della immutabilità e definitività.

Con riguardo agli effetti delle pronunce in materia cautelare, quindi, più che di "giudicato" si dovrebbe parlare di una preclusione endoprocessuale, che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto, ed è sotto questo angolo visuale che il fenomeno assume una portata più ristretta, in quanto involge solo le questioni, esplicitamente o implicitamente, trattate e non anche quelle deducibili (e non dedotte).

Soprattutto, va ribadito che la preclusione opera allo stato degli atti, nel senso che dipende dal permanere della situazione di fatto presente al momento della decisione poiché la preclusione endoprocessuale è finalizzata ad evitare ulteriori interventi giudiziari, in assenza di una modifica della situazione di riferimento, rendendo inammissibili istanze fondate su motivi che hanno già formato oggetto di apposita valutazione (cfr., Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228; Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, Rv. 261724).

Nel caso in esame la difesa ritiene che le ragioni dedotte nella richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. ed accolta dal GIP con il provvedimento del 18.11.2022, fossero state già compiutamente vagliate nel primo provvedimento reiettivo del sequestro reso in data 15.6.2022): tale rilievo è, tuttavia, infondato.

Come osservato dal Tribunale, in quel provvedimento il GIP aveva espresso dubbi in ordine alla destinazione del surplus risarcitorio alle vittime dei sinistri sicché, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la consulenza medico legale disposta dal PM, che aveva certificato l'effettività delle lesioni patite dalle vittime e la congruità degli indennizzi a loro dovuti, ha significativamente innovato il quadro indiziario posto a sostegno del fumus commissi delicti arrecando un quid novi che ha giustificato non solo l'adozione del provvedimento ablativo, ma anche l'emissione del provvedimento del riesame che lo ha confermato non ravvisando violazione del giudicato cautelare.

Deve ribadirsi, infatti, che in tema di impugnazioni cautelari, può costituire "elemento nuovo", idoneo a superare l'effetto preclusivo derivante dal cd. giudicato cautelare, formatasi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesamini dal punto di vista tecnico-scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi (cfr., Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020,Rv. 279411; Sez. 4, n. 25104 del 03/06/2021, Rv. 281493).

Nel caso in esame, la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero è stata effettuata proprio per superare il dubbio su cui si era arrestata l'ordinanza di rigetto del GIP datata 15.6.2022 (quella emessa a seguito della prima richiesta cautelare), e cioè per valutare sia che gli infortuni si fossero effettivamente realizzati, sia la sussistenza di una sproporzione sul quantum risarcitorio erogato e, invece, dovuto.D'altra parte, il quid novi necessario per avanzare nuovamente la richiesta di emissione della misura cautelare reale, non è tipizzato e nemmeno è imposto che la nuova richiesta sia fondata, in toto, su qualcosa di diverso dalla precedente essendo sufficiente, per evitare la preclusione processuale che il quadro indiziario non sia rimasto immutato.

Né, a ben guardare, può rilevare il fatto che la consulenza fosse stata affidata su episodi e fatti oggetto di capi di incolpazione diversi da quello che ha portato alla adozione del provvedimento nei confronti della società odierna ricorrente: è sufficiente, a tal fine, rilevare che, dalla stessa lettura dell'incarico conferito al consulente (cfr., gli allegati 12 e 12-bis al ricorso), risulta che i casi su cui il dr.

Tajana era stato incaricato di svolgere i suoi accertamenti erano stati individuati "a campione" rispetto al complessivo "modus operandi" che, secondo la ricostruzione operata dalla pubblica accusa, aveva caratterizzato l'intera attività del gruppo. 2.2 Questa considerazione, peraltro, consente di affrontare il secondo motivo del ricorso con cui la difesa lamenta la illegittimità del provvedimento per avere "validato" il fumus anche per i fatti di cui al capo I) della provvisoria incolpazione che, tuttavia, è stato formulato in termini meramente "numerici" (con la indicazione delle somme liquidate dalle compagnie, di quelle acquisite a titolo di onorari e di quelle "retrocesse" dagli assicurati) ma senza alcuna descrizione delle condotte asseritamente decettive.

È utile in primo luogo ribadire che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (cfr., Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018.

Armeli, Rv. 273069 - 01; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279 - 01; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, Mirarchi, Rv. 260047 - 01).

Tanto premesso, il Tribunale ha esaustivamente spiegato che, pur avendo i! PM ritenuto di poter "sintetizzare" le condotte di cui al capo I) attraverso "un prospetto riepilogativo degli episodi di truffa" (cfr., pag. 18), ciò non di meno la configurabilità del reato contestato non poteva revocarsi in dubbio avendo il GIP ben evidenziato "... l'evidente sproporzione tra gli importi liquidati dalle compagnie assicurative agli indagati (a titolo di compenso per la attività di assistenza stragiudiziale) e quelli liquidati ai danneggiati (a titolo di risarcimento del danno) e gli importi retrocessi dai secondi in favore dei primi"; ha fatto presente che proprio "... la palese incongruità numerica rappresentata, per come desumibile ictu ocull da un'analisi dell'elencazione sub capo I), non costituisca un dato di per sé all'evidenza inconfutabile ma, quanto più, faccia ritenere integralmente adempiuto nel merito l'onere motivazionale di cui è stato investito il giudice impugnato" che "... ricorrendo all'espediente dell'elencazione tabellare, sebbene in assenza di ulteriori specificazioni sul punto, ha tradotto in termini numerici il codice implicitamente connesso al generico programma di delinquenza dell'ormai consolidato meccanismo Gerbi (...) della cui descrizione dei tratti strutturali si era già ampiamente occupato nel resto del provvedimento oggetto di gravame" (cfr., pag. 19).

In tal modo, dunque, il Tribunale ha dato contezza della sussistenza dei presupposti del fumus in termini che non possono certamente equivalere ad una motivazione assolutamente mancante o, soltanto, meramente apparente o di mero "stile". 2.3 II terzo motivo di ricorso che è, del pari, infondato: il Tribunale ha ritenuto condivisibile la tesi, già affermata dal GIP e, osserva il collegio, assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i vantaggi patrimoniali del reato associativo sono autonomi da quelli derivanti dai reati-fine la cui esecuzione è avvantaggiata proprio dalla esistenza di una stabile organizzazione con estensione della confiscabilità a tutti i vantaggi derivanti dalla creazione del sodalizio nella cui prospettiva esso è stato creato.

In via generale, infatti, va ribadito che il profitto del reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. non consiste nel mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti, di per sé improduttivo di ricchezze illecite, ma è il frutto della sommatoria dei profitti generati dai singoli reati (cfr., Sez. 6 - , n. 29960 del 06/07/2022, Piscitelli, Rv. 283881 - 02; Sez. 2, n. 6507 del 20/01/2015, Scoponi, Rv. 262782 - 01, secondo cui il delitto di associazione per delinquere può essere considerato in sé idoneo a generare profitto illecito - come tale suscettibile di confisca in via del tutto autonoma da quello conseguito dai reati-fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso - con riferimento alle utilità percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del sodalizio ritenendo immune da censure la decisione impugnata che aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme erogate alla società di persona indagata di partecipazione ad un'associazione per delinquere transazionale finalizzata alla consumazione di reati fiscali e di riciclaggio, per importi ulteriori e non coincidenti con quelli riferibili ai reati fiscali posti in essere; conf., ancora, Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv. 268772 - 01).

Ebbene, posto che, nel caso di specie, l'importo attinto dal sequestro ha avuto ad oggetto le somme percepite dal Giampaolo "in chiaro" e direttamente dalle compagnie assicuratrici, la questione posta dalla difesa è quella della sua confiscabilità in quanto "profitto" del reato trattandosi, in particolare, degli emolumenti pacificamente spettanti al professionista a titolo di onorari e spese per la "gestione" delle pratiche assicurative, indipendentemente dai patti di quota lite e dalla presunta condotta truffaldina posta in essere in danno degli associati quanto alla entità dei risarcimenti a costoro spettanti.

In altri termini, la difesa - evocando la categoria dei "reati - in contratto", assume che l'importo di cui si discute in questa sede, anche seguendo la impostazione della pubblica accusa in merito alla distrazione di gran parte dei risarcimenti destinati ai singoli assicurati, sarebbe stato comunque dovuto dalle compagnie assicurative e rappresenterebbe, in definitiva, una parte "lecita" del sinallagma contrattuale insuscettibile di essere qualificata in termini di profitto confisca bile.

La categoria dei reati "in contratto" è il frutto di una elaborazione giurisprudenziale maturata proprio in ambito di cautela reale dove, come nel caso di specie, può venire in rilievo la identificazione del "profitto" e, di conseguenza, dell'importo effettivamente suscettibile di essere attinto dalla misura cautelare finalizzata alla confisca: si è segnalato, infatti, che nei contratti ad esecuzione istantanea, il reato di truffa è integrato dagli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, mentre, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, ovvero nei reati "in contratto", l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva (cfr., Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268073 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 26190 del 26.5.2023, Catullo; Sez. 2, n. 15929 del 25.3.2022, [OSCURATO:PERSONA]).

Tanto premesso, il Tribunale ha disatteso l'impostazione della difesa che, a suo avviso, sconta una lettura atomistica e parcellizzata della vicenda che pretende di distinguere tra proventi leciti e l'attività illecita globalmente intesa caratterizzata dalla natura ingannevole delle condotte decettive poste in essere in danno degli assicurati e di immediata evidenza alla luce delle innumerevoli retrocessioni di denaro operate da costoro sulla scorta dell'inganno orchestrato dagli indagati "... consistito, nello specifico, nell'aver questi scientemente omesso di dichiarare le somme di cui erano già entrati nella disponibilità da parte delle compagnie assicurative, ovvero oltremodo nell'avere le società (...) proceduto a dissimulare il loro agire congiunto tramite il frazionamento delle operazioni illecite, Io direzionato allo scopo di parcellizzare i profitti delle truffe, così da dissimulare l'illiceità del complesso delle condotte ..." (cfr., ancora, pag. 19).

In definitiva, in coerenza con la prospettazione accusatoria, e con motivazione che, anche alla luce dei limiti propri della sindacabilità dei provvedimenti cautelari reali, non può certamente ritenersi assente o meramente di stile, il Tribunale ha sostenuto che tutti gli introiti acquisiti a vario titolo dai protagonisti della vicenda sono il frutto di una "genetica" condotta fraudolenta ed ingannatoria, con conseguente impraticabilità del richiamo alla categoria dei reati "in contratto", alla stregua della impostazione condivisa dal Tribunale, in quanto l'intera attività del sodalizio - con l'ausilio operativo delle società - era stato finalizzato a confezionare degli accordi, con i soggetti destinatari di indennizzi assicurativi, geneticamente illeciti perché sin dall'origine tendenti a nascondere la realtà degli importi effettivamente a costoro dovuti inducendoli a sottoscrivere patti di quota lite e, poi, a retrocedere gran parte di quanto loro accreditato, utilizzando, a tal fine, gli "schermi" societari.

In tal modo, non è dato distinguere, nelle singole negoziazioni, e - comunque, in ambito cautelare ed allo stato degli atti - una parte "lecita" rispetto all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 21.12.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio, della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP in data 18.11.2022 con cui era stato disposto il sequestro, a fini di confisca, del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'odierno ricorrente sino alla concorrenza della somma di euro 1.734.416,00 ovvero, in alternativa, sui beni mobili, immobili o crediti rinvenuti comunque nella sua disponibilità in relazione ai fatti di reato di cui ai capi C), D), E), G), I), M), della provvisoria incolpazione; 2. ricorre per cassazione il difensore del Giampaolo deducendo: 2.1 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 e 324 e 53 D. Lg.vo 231 del 2001 avendo il Tribunale del Riesame omesso di considerare che il sequestro preventivo era stato adottato in violazione del divieto di bis in idem: rileva, infatti, che il decreto impugnato in sede di riesame era stato adottato in data 18.11.2022 nonostante che la precedente richiesta, avanzata dal PM in data 15.3.2022, fosse stata respinta con provvedimento del GIP in data 15.6.2022 sul rilievo della assenza di profili di fumus commissi delicti avendo il quella sede il giudicante invitato gli inquirenti ad esplorare una diversa ricostruzione della vicenda che avesse nelle compagnie assicurative, e non negli assicurati, i destinatari della condotta asseritannente decettiva; osserva che solo successivamente al rigetto della richiesta il PM aveva incaricato un consulente tecnico di verificare - con riguardo alle "pratiche di cui ai capi da A) a G)" - la corretta attribuzione dei punti di invalidità permanente e la compatibilità delle somme erogate dalle compagnie con i danni patiti dai sinistrati, attività poi compendiata nella annotazione di PG n. 117803/2022; segnala che, per un verso, tali supplementari accertamenti non avevano interessato i capi M), N) e I), reati presupposti della responsabilità amministrativa della odierna ricorrente ma, per altro verso, avessero smentito la ipotesi di truffa ai danni delle compagnie assicurative; se non ché, aggiunge, in data 17.10.2022 il PM aveva avanzato una nuova richiesta di sequestro preventivo sulla base degli stessi elementi già reputati inidonei con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, tuttavia, era stata accolta in paese violazione del divieto di bis in idem processuale pacificamente applicabile anche in sede cautelare; sottolinea, infatti, come non sia consentito al PM sollecitare il GIP a procedere ad un nuovo vaglio dei medesimi elementi già in precedenza apprezzati e giudicati inidonei alla adozione della misura; evidenzia come, nel caso di specie, il Tribunale abbia omesso di considerare che alcun elemento nuovo, rispetto ai capi N), M) e I), era stato acquisito ed addotto dal PM con la nuova richiesta; 2.2 violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt.321 e 324 cod. proc. pen. quanto alla imputazione sub I) avendo il Tribunale ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in assenza di puntuali e concreti elementi indiziari a carico del Giampaolo: richiama le considerazioni svolte nel ricorso per riesame che insistito sulla assenza di elementi indizianti a carico del é( D Giampaolo quanto al capo I) ove, contrariamente alle ipotesi descritte nei capi da A) ad H), sono state accomunate 16 pratiche assicurative con la tabella riepilogativa degli importi liquidati dalle compagnie agli odierni indagati, ai danneggiati e quelli retrocessi da costoro, ma senza indicare alcun elemento fattuale a sostegno della natura truffaldino delle condotte; evidenzia che il Tribunale ha osservato, sul primo punto, che la evidente sproporzione numerica tra gli importi liquidati ai danneggiati e quelli retrocessi agli indagati fosse elemento idoneo ad evidenziare l'illiceità nella gestione delle pratiche di risarcimento insito proprio nella entità delle retrocessioni avendo in tal modo deciso in violazione di legge quanto alla individuazione del presupposto del fumus commissi delicti inteso nella accezione di una verifica della serietà degli indizi e non già in termini di mera constatazione della ipotesi accusatoria; rileva che, alla data della adozione del sequestro (18.11.2022) il PM non aveva ancora proceduto alla iscrizione del Giampaolo nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. cui avrebbe provveduto soltanto in data 21.12.2022 dovendosi quindi desumere che, alla data di presentazione della richiesta di misura reale, non avesse acquisito elementi idonei e sufficienti per iscrivere l'odierno ricorrente; 2.3 violazione di legge per inosservanza degli artt. 240 e 416 cod. pen,, 321, comma 2, cod. proc. pen., 19 e 53 D. Lg.vo 231 del 2001 con riferimento al capo M) avendo il Tribunale reputato confiscabili anche le somme percepite dalla società ricorrente a titolo di spese ed onorari: richiama la censura articolata con il ricorso per riesame laddove era stato segnalato come illegittimamente il sequestro avesse attinto anche le somme "in chiaro" corrisposte alla società ricorrente dalle compagnie assicurative "a titolo di spese ed onorari" per la gestione delle pratiche di risarcimento di cui al capo I) e relative agli indennizzati Nannarone, Ronco e Fotia per complessivi euro 650.016,00 e che, invece, erano state sequestrate perché considerate profilo direttamente riferibile al reato associativo; richiama la motivazione con cui il Tribunale del Riesame ha respinto la censura sostenendo la configurabilità di un profitto quale derivazione diretta del reato associativo sulla scorta di una giurisprudenza che non si attaglia al caso concreto e, comunque, malamente invocata dai giudici del riesame; segnala, infatti, che le somme in sequestro non sono state individuate come profitto dei reati fine della contestata associazione per delinquere in quanto corrisposte dalle compagnie a prescindere dai patti di quota-lite stipulati dagli indagati con i soggetti danneggiati; evidenzia, ancora, come, alla luce della elaborazione giurisprudenziale della nozione di profitto, le somme attinte dal sequestro non sono suscettibili di rientrare nella nozione suddetta; osserva, ancora, che i reati in esame rientrano nel novero dei reati "in contratto", in quanto consumati all'interno di pattuizioni contrattuali in sé lecite e per le quali, di conseguenza, va distinto il profitto lecito da quello invece frutto di condotte penalmente rilevanti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Il Tribunale ha in primo luogo ripercorso l'origine della indagine con la conclusiva ricostruzione della vicenda in termini di plurime, reiterate e seriali condotte truffaldine che sarebbero state consumata in danno di assicurati, vittime di gravi infortuni e destinatari di risarcimenti milionari, indotti a credere di aver diritto ad indennizzi ben inferiori al dovuto e loro legittimamente spettanti ed a sottoscrivere patti di quota-lite in favore delle società riconducibili al sodalizio criminoso. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti restituita dagli elementi investigativi acquisiti, il Tribunale ha ravvisato il fumus dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe (capi A-H della provvisoria incolpazione) oltre che all'autoriciclaggio (capo L della provvisoria incolpazione), considerando integrato un livello adeguato di gravità indiziaria in merito alla esistenza di una struttura organizzata, capeggiata e diretta da [OSCURATO:PERSONA] che, con la collaborazione di altri soggetti, tra cui il Giampaolo, ed avvalendosi di società che si occupavano della gestione di sinistri stradali, avrebbe messo in atto un meccanismo truffaldino consistente nel far sottoscrivere alle vittime di sinistri patti di quote lite eccessivamente onerosi, tacendo sulla determinazione dell'importo che avrebbero potuto percepire, e su quello da retrocedere alle società a titolo di compenso, o sulla provvigione che le società assicuratrici avrebbero liquidato alle società di Gerbi, così finendo per incassare gran parte delle somme liquidate. Ha spiegato che la indagine aveva consentito di individuare in [OSCURATO:PERSONA] il fulcro della organizzazione che aveva "gestito" 44 sinistri di pertinenza della società assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] per complessivi quasi 90 milioni di euro; 3 sinistri della Helvetia per quasi 10 milioni di euro ed un sinistro di competenza di UnipolSai per 1.700.000 circa. Il Tribunale ha ritenuto correttamente argomentato, nel provvedimento genetico, anche il periculum in mora avuto riguardo al fatto che la libera disponibilità delle somme provento di reato, poteva condurre all'aggravamento delle conseguenze della stessa consentendo il definitivo incameramento del provento delittuoso da parte degli indagati.L'ordinanza ha dato conto ed elencato le truffe di cui il Giampaolo sarebbe stato direttamente responsabile (cfr., in particolare, quella in danno di [OSCURATO:PERSONA] - pagg. 12-13 -, quella in danno di [OSCURATO:PERSONA] - pagg. 13-14 -; quella in danno di [OSCURATO:PERSONA] - pag. 14 -; quella in danno di [OSCURATO:PERSONA] - pagg. 14-15 -), analizzato i rapporti del Giampaolo il Gerbi ed i compiti disimpegnati dall'odierno ricorrente indicato come il "primus inter pares" rispetto agli altri sodali (non mancando peraltro di ricordare che il Giampaolo è titolare del 90% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] sostanzialmente riconducibile al Gerbi). In particolare, secondo quanto riportato nella ordinanza, i compiti del Giampaolo erano di coordinamento degli aspetti logistici e finanziari e, alle dirette dipendenze del Gerbi, "partecipava al programma criminoso, diventandone lui stesso promotore, ed altresì consentiva la distrazione dei fondi, ottenuti a séguito delle liquidazioni assicurative, a vantaggio proprio e della società a lui collegata, stabilmente asservita alla realizzazione degli scopi dell'associazione a delinquere"; ha aggiunto che "l'odierno ricorrente ... risulta essere stato responsabile ... di valutare i sinistri in termini remunerativi, di far sottoscrivere in più di una circostanza i patti di quota lite, di coinvolgere le persone offese nell'apertura dei conti correnti sui quali sarebbero confluite le somme oggetto di risarcimento, di accompagnare i clienti presso gli uffici dei consulenti finanziari compiacenti e di provvedere, in qualità di avvocato, a trattare le problematiche eventualmente insorte nella gestione dei sinistri, così di fatto assumendo un ruolo di prioritaria rilevanza che, indubbiamente, ne ha pregiudicato la personale posizione processuale" (cfr., pag. 18). 2. Tanto premesso in fatto, rileva il collegio che le censure articolate con il ricorso non possono trovare accoglimento. 2.1 Il primo motivo, infatti, deduce la violazione del divieto di bis in idem assumendo, in questa sede, che il provvedimento del GIP era stato adottato sulla scorta dei medesimi elementi già acquisiti e, con provvedimento del GIP reso in data 15.6.2022, giudicati inidonei a fondare la adozione di una misura reale e, anzi, indurre quel giudice ad invitare la pubblica accusa a sondare una diversa ipotesi ricostruttiva. Aggiunge che gli approfondimenti investigativi disposti dal PM (con particolare riguardo alla consulenza tecnica) non avevano arrecato alcuna sostanziale novità, dal momento che le verifiche di natura medico legale erano state eseguite soltanto su alcuni degli episodi oggetto della provvisoria incolpazione ma non già sulle fattispecie qui in rilievo. Tanto premesso, va in generale ribadito che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (cfr., Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044 01; Sez. 2 - , n. 21462 del 20/03/2019, Manco, Rv. 276532 01; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, B. Rv. 271764 - 01). Al contrario, si è invece affermato che la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (cfr., Sez. 2 - , n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122 02 Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01). Si è inoltre più volte chiarito che, proprio in forza del divieto di "bis in idem", operante anche in fase cautelare, il potere del pubblico ministero di richiedere l'applicazione di una misura per gli stessi fatti deve ritenersi esaurito con la prima richiesta, sicché esso non può essere esercitato nuovamente, in pendenza del relativo procedimento cautelare, salvo che si fondi su elementi nuovi, riguardanti i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari (cfr., Sez. 6 - , n. 6555 del 18/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284267 - 01; conf., Sez. 3 - , n. 37945 del 09/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282024 - 01, in cui la Corte ha affermato che il principio del "ne bis in idem" preclude l'emissione di un nuovo sequestro preventivo dei medesimi beni, ove lo stesso sia fondato su intercettazioni di conversazioni che, seppur non precedentemente trascritte, erano già disponibili all'atto dell'adozione del primo sequestro). Ciò non di meno, la trasposizione, in ambito cautelare, degli effetti propri del giudicato formatosi sulle decisioni definitive, non può essere effettuata in termini assoluti, essa incontra dei limiti dovuti alle funzioni ed alle peculiarità delle misure cautelari. In particolare, l'efficacia delle misure cautelari è intimamente connessa alla sussistenza ed alla permanenza delle condizioni di applicabilità, mentre il concetto di giudicato attiene a situazioni che hanno assunto il crisma della immutabilità e definitività. Con riguardo agli effetti delle pronunce in materia cautelare, quindi, più che di "giudicato" si dovrebbe parlare di una preclusione endoprocessuale, che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto, ed è sotto questo angolo visuale che il fenomeno assume una portata più ristretta, in quanto involge solo le questioni, esplicitamente o implicitamente, trattate e non anche quelle deducibili (e non dedotte). Soprattutto, va ribadito che la preclusione opera allo stato degli atti, nel senso che dipende dal permanere della situazione di fatto presente al momento della decisione poiché la preclusione endoprocessuale è finalizzata ad evitare ulteriori interventi giudiziari, in assenza di una modifica della situazione di riferimento, rendendo inammissibili istanze fondate su motivi che hanno già formato oggetto di apposita valutazione (cfr., Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228; Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, Rv. 261724). Nel caso in esame la difesa ritiene che le ragioni dedotte nella richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. ed accolta dal GIP con il provvedimento del 18.11.2022, fossero state già compiutamente vagliate nel primo provvedimento reiettivo del sequestro reso in data 15.6.2022): tale rilievo è, tuttavia, infondato. Come osservato dal Tribunale, in quel provvedimento il GIP aveva espresso dubbi in ordine alla destinazione del surplus risarcitorio alle vittime dei sinistri sicché, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la consulenza medico legale disposta dal PM, che aveva certificato l'effettività delle lesioni patite dalle vittime e la congruità degli indennizzi a loro dovuti, ha significativamente innovato il quadro indiziario posto a sostegno del fumus commissi delicti arrecando un quid novi che ha giustificato non solo l'adozione del provvedimento ablativo, ma anche l'emissione del provvedimento del riesame che lo ha confermato non ravvisando violazione del giudicato cautelare. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di impugnazioni cautelari, può costituire "elemento nuovo", idoneo a superare l'effetto preclusivo derivante dal cd. giudicato cautelare, formatasi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesamini dal punto di vista tecnico-scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi (cfr., Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020,Rv. 279411; Sez. 4, n. 25104 del 03/06/2021, Rv. 281493). Nel caso in esame, la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero è stata effettuata proprio per superare il dubbio su cui si era arrestata l'ordinanza di rigetto del GIP datata 15.6.2022 (quella emessa a seguito della prima richiesta cautelare), e cioè per valutare sia che gli infortuni si fossero effettivamente realizzati, sia la sussistenza di una sproporzione sul quantum risarcitorio erogato e, invece, dovuto.D'altra parte, il quid novi necessario per avanzare nuovamente la richiesta di emissione della misura cautelare reale, non è tipizzato e nemmeno è imposto che la nuova richiesta sia fondata, in toto, su qualcosa di diverso dalla precedente essendo sufficiente, per evitare la preclusione processuale che il quadro indiziario non sia rimasto immutato. Né, a ben guardare, può rilevare il fatto che la consulenza fosse stata affidata su episodi e fatti oggetto di capi di incolpazione diversi da quello che ha portato alla adozione del provvedimento nei confronti della società odierna ricorrente: è sufficiente, a tal fine, rilevare che, dalla stessa lettura dell'incarico conferito al consulente (cfr., gli allegati 12 e 12-bis al ricorso), risulta che i casi su cui il dr. Tajana era stato incaricato di svolgere i suoi accertamenti erano stati individuati "a campione" rispetto al complessivo "modus operandi" che, secondo la ricostruzione operata dalla pubblica accusa, aveva caratterizzato l'intera attività del gruppo. 2.2 Questa considerazione, peraltro, consente di affrontare il secondo motivo del ricorso con cui la difesa lamenta la illegittimità del provvedimento per avere "validato" il fumus anche per i fatti di cui al capo I) della provvisoria incolpazione che, tuttavia, è stato formulato in termini meramente "numerici" (con la indicazione delle somme liquidate dalle compagnie, di quelle acquisite a titolo di onorari e di quelle "retrocesse" dagli assicurati) ma senza alcuna descrizione delle condotte asseritamente decettive. È utile in primo luogo ribadire che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (cfr., Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018. Armeli, Rv. 273069 - 01; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279 - 01; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, Mirarchi, Rv. 260047 - 01). Tanto premesso, il Tribunale ha esaustivamente spiegato che, pur avendo i! PM ritenuto di poter "sintetizzare" le condotte di cui al capo I) attraverso "un prospetto riepilogativo degli episodi di truffa" (cfr., pag. 18), ciò non di meno la configurabilità del reato contestato non poteva revocarsi in dubbio avendo il GIP ben evidenziato "... l'evidente sproporzione tra gli importi liquidati dalle compagnie assicurative agli indagati (a titolo di compenso per la attività di assistenza stragiudiziale) e quelli liquidati ai danneggiati (a titolo di risarcimento del danno) e gli importi retrocessi dai secondi in favore dei primi"; ha fatto presente che proprio "... la palese incongruità numerica rappresentata, per come desumibile ictu ocull da un'analisi dell'elencazione sub capo I), non costituisca un dato di per sé all'evidenza inconfutabile ma, quanto più, faccia ritenere integralmente adempiuto nel merito l'onere motivazionale di cui è stato investito il giudice impugnato" che "... ricorrendo all'espediente dell'elencazione tabellare, sebbene in assenza di ulteriori specificazioni sul punto, ha tradotto in termini numerici il codice implicitamente connesso al generico programma di delinquenza dell'ormai consolidato meccanismo Gerbi (...) della cui descrizione dei tratti strutturali si era già ampiamente occupato nel resto del provvedimento oggetto di gravame" (cfr., pag. 19). In tal modo, dunque, il Tribunale ha dato contezza della sussistenza dei presupposti del fumus in termini che non possono certamente equivalere ad una motivazione assolutamente mancante o, soltanto, meramente apparente o di mero "stile". 2.3 II terzo motivo di ricorso che è, del pari, infondato: il Tribunale ha ritenuto condivisibile la tesi, già affermata dal GIP e, osserva il collegio, assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i vantaggi patrimoniali del reato associativo sono autonomi da quelli derivanti dai reati-fine la cui esecuzione è avvantaggiata proprio dalla esistenza di una stabile organizzazione con estensione della confiscabilità a tutti i vantaggi derivanti dalla creazione del sodalizio nella cui prospettiva esso è stato creato. In via generale, infatti, va ribadito che il profitto del reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. non consiste nel mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti, di per sé improduttivo di ricchezze illecite, ma è il frutto della sommatoria dei profitti generati dai singoli reati (cfr., Sez. 6 - , n. 29960 del 06/07/2022, Piscitelli, Rv. 283881 - 02; Sez. 2, n. 6507 del 20/01/2015, Scoponi, Rv. 262782 - 01, secondo cui il delitto di associazione per delinquere può essere considerato in sé idoneo a generare profitto illecito - come tale suscettibile di confisca in via del tutto autonoma da quello conseguito dai reati-fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso - con riferimento alle utilità percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del sodalizio ritenendo immune da censure la decisione impugnata che aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme erogate alla società di persona indagata di partecipazione ad un'associazione per delinquere transazionale finalizzata alla consumazione di reati fiscali e di riciclaggio, per importi ulteriori e non coincidenti con quelli riferibili ai reati fiscali posti in essere; conf., ancora, Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv. 268772 - 01). Ebbene, posto che, nel caso di specie, l'importo attinto dal sequestro ha avuto ad oggetto le somme percepite dal Giampaolo "in chiaro" e direttamente dalle compagnie assicuratrici, la questione posta dalla difesa è quella della sua confiscabilità in quanto "profitto" del reato trattandosi, in particolare, degli emolumenti pacificamente spettanti al professionista a titolo di onorari e spese per la "gestione" delle pratiche assicurative, indipendentemente dai patti di quota lite e dalla presunta condotta truffaldina posta in essere in danno degli associati quanto alla entità dei risarcimenti a costoro spettanti. In altri termini, la difesa - evocando la categoria dei "reati - in contratto", assume che l'importo di cui si discute in questa sede, anche seguendo la impostazione della pubblica accusa in merito alla distrazione di gran parte dei risarcimenti destinati ai singoli assicurati, sarebbe stato comunque dovuto dalle compagnie assicurative e rappresenterebbe, in definitiva, una parte "lecita" del sinallagma contrattuale insuscettibile di essere qualificata in termini di profitto confisca bile. La categoria dei reati "in contratto" è il frutto di una elaborazione giurisprudenziale maturata proprio in ambito di cautela reale dove, come nel caso di specie, può venire in rilievo la identificazione del "profitto" e, di conseguenza, dell'importo effettivamente suscettibile di essere attinto dalla misura cautelare finalizzata alla confisca: si è segnalato, infatti, che nei contratti ad esecuzione istantanea, il reato di truffa è integrato dagli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, mentre, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, ovvero nei reati "in contratto", l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva (cfr., Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268073 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 26190 del 26.5.2023, Catullo; Sez. 2, n. 15929 del 25.3.2022, [OSCURATO:PERSONA]). Tanto premesso, il Tribunale ha disatteso l'impostazione della difesa che, a suo avviso, sconta una lettura atomistica e parcellizzata della vicenda che pretende di distinguere tra proventi leciti e l'attività illecita globalmente intesa caratterizzata dalla natura ingannevole delle condotte decettive poste in essere in danno degli assicurati e di immediata evidenza alla luce delle innumerevoli retrocessioni di denaro operate da costoro sulla scorta dell'inganno orchestrato dagli indagati "... consistito, nello specifico, nell'aver questi scientemente omesso di dichiarare le somme di cui erano già entrati nella disponibilità da parte delle compagnie assicurative, ovvero oltremodo nell'avere le società (...) proceduto a dissimulare il loro agire congiunto tramite il frazionamento delle operazioni illecite, Io direzionato allo scopo di parcellizzare i profitti delle truffe, così da dissimulare l'illiceità del complesso delle condotte ..." (cfr., ancora, pag. 19). In definitiva, in coerenza con la prospettazione accusatoria, e con motivazione che, anche alla luce dei limiti propri della sindacabilità dei provvedimenti cautelari reali, non può certamente ritenersi assente o meramente di stile, il Tribunale ha sostenuto che tutti gli introiti acquisiti a vario titolo dai protagonisti della vicenda sono il frutto di una "genetica" condotta fraudolenta ed ingannatoria, con conseguente impraticabilità del richiamo alla categoria dei reati "in contratto", alla stregua della impostazione condivisa dal Tribunale, in quanto l'intera attività del sodalizio - con l'ausilio operativo delle società - era stato finalizzato a confezionare degli accordi, con i soggetti destinatari di indennizzi assicurativi, geneticamente illeciti perché sin dall'origine tendenti a nascondere la realtà degli importi effettivamente a costoro dovuti inducendoli a sottoscrivere patti di quota lite e, poi, a retrocedere gran parte di quanto loro accreditato, utilizzando, a tal fine, gli "schermi" societari. In tal modo, non è dato distinguere, nelle singole negoziazioni, e - comunque, in ambito cautelare ed allo stato degli atti - una parte "lecita" rispetto all
Decreto Cassazione n. 30273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris