CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 49719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 04/07/2022 della Corte di appello di Brescia, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodedes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con Modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del .1. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con traddittorio scritto; a la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modi?., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato contestato al capo 19), perché estinto per remissione di querela (previa rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio) e di dichiarare nel resto inammissibili i ricorsi, con le conseguenze previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che, con sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato in data 20/12/2012, aveva condannato i sottoindicati imputati, per più episodi di truffa continuata in concorso, alle seguenti pene: -[OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi 4 e 23; -[OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione ai capi 4 (in esso assorbito il 3), 19 (in esso assorbito il 18) e 23 (in esso assorbito il 22); -[OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi 4 (in esso assorbito il 3) e 19; -[OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 160 di multa, in relazione ai capi 19 (in esso assorbito il 18) e 23 (in esso assorbito il 22). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: richiesta di sentenza di non doversi procedere e/o violazione di legge in relazione ai capi 4) e 19) per essere i reati estinti per intervenuta remissione di querela successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi: verbale di remissione del 24/08/2022 ore 8.50 di [OSCURATO:PERSONA], per il capo 19, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e verbale di remissione del 24/08/2022 ore 9.00 di [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 162-ter cod. pen. con riferimento al capo 23. E' agli atti la prova delle ricerche svolte dalla difesa e dell'acclarata irreperibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente impossibilità di procedere ai sensi dell'art.1208 cod. civ. non essendo noti né altrimenti conoscibili una residenza o un domicilio del destinatario diversi dalla residenza indicata in atti. Per tale ragione, gli imputati non potevano far altro che formulare un'offerta mediante deposito bancum judicis della somma, che peraltro veniva anche acquisita agli atti. Si evidenzia che, se certamente il giudice non è vincolato ai fini della valutazione dell'integrale risarcimento del danno dalla mera accettazione della persona offesa, è altrettanto vero che la congruità della somma stessa può essere valutata dal giudice entro la dichiarazione di apertura del dibattimento e nel contraddittorio delle parti, non potendo tale valutazione intervenire - come nella fattispecie - solo in sentenza. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. con riferimento al capo 23. L'art. 1208 cod. civ. presuppone la conoscenza del domicilio o della residenza del destinatario; nella fattispecie, non si conosceva alcun indirizzo diverso della Singh rispetto a quello indicato in querela. Quarto motivo: vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 23) in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. All'epoca della commissione del fatto (17/12/2016), l'imputato si trovava detenuto in carcere per altra causa. La Corte territoriale ricava la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] richiamandosi a compravendite avvenute quando lo stesso era libero, ma per le quali non è stato accertato alcun reato o quando richiama lo schema truffaldino, nonostante lo stesso non possa essere ritenuto una prerogativa esclusiva dell'imputato; ma, soprattutto, alcune deduzioni, ovvero quella di trarre dalla mancata contestazione sui contratti sottoscritti o dalla mancanza di denunce di smarrimento la consapevolezza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] della truffa in danno della Singh, hanno in realtà natura "circolare", in quanto muovono dal presupposto per cui l'imputato non abbia contestato o denunciato i fatti in quanto a conoscenza della truffa in procinto di essere attuata, quando, invece, tale consapevolezza avrebbe dovuto essere provata all'esito dell'analisi di elementi oggettivi. Quinto motivo: vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aumento di pena a titolo di recidiva in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. Per l'applicazione dell'aggravante de qua, non è sufficiente il dato meramente oggettivo rappresentato dalla reiterazione dell'illecito, ma è necessario che il nuovo delitto risulti in concreto espressivo di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del reo, sì da giustificare in concreto l'aumento della pena; nella fattispecie, il richiamo alla gravità dei precedenti ed alla reiterazione dello schema criminoso appare una motivazione apparente e, soprattutto, illegittima, in quanto muove dal presupposto che le ulteriori condotte criminose siano state accertate, mentre, come risulta dalla sentenza di primo grado, per gli altri capi d'imputazione, non v'è stato un accertamento, essendo la causa d'estinzione processuale preclusiva al medesimo. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: richiesta di sentenza di non doversi procedere e/o violazione di legge in relazione al capo 19) per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi: verbale di remissione del 24/08/2022 ore 8.50 di [OSCURATO:PERSONA], per il capo 19, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e verbale di remissione del 24/08/2022 ore 9.00 di [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]). Secondo motivo: reitera il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Terzo motivo: reitera il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quarto motivo: reitera, con riferimento alla posizione del ricorrente, il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di cui in dispositivo. 2. Evidenzia preliminarmente il Collegio come agli atti sia presente solo la remissione di querela in relazione al reato di cui al capo 19 (verbali in data 24/08/2022 rispettivamente delle ore 8,50 e delle ore 9,00 avanti la [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pistoia a firma rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per i restanti reati di cui ai capi 4 e 23 permane valida condizione di procedibilità, non essendovi atti di remissione di querela né da parte di [OSCURATO:PERSONA] (per il capo 4) né di [OSCURATO:PERSONA] (per il capo 23). 3. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo è parzialmente fondato. 3.1.1. La remissione di querela - intervenuta in relazione al solo capo 19, come da verificato accesso agli atti - in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, pronuncia che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326). Né può rilevare la contestazione della recidiva ai fini della procedibilità del reato per cui si procede, atteso che il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall'art. 649-bis cod. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa. (Sez. 2, n. 4800 del 01/02/2022, Miniaci, Rv. 282624, in fattispecie in tema di truffa commessa nel 2015, ritenuta procedibile a querela, ancorché aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale). 3.1.2. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], già condannati anche per il capo 19), la sentenza va annullata senza rinvio in relazione al predetto capo 19 con eliminazione della relativa pena e conseguenziale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i capi 4, 19 e 23. Con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, la pena è stata così determinata: pena base, per il più grave capo 4), anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per il capo 19) e di mesi tre di reclusione ed euro 150 di multa per il capo 23); pena complessiva, anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, diminuita per il rito a anni uno di reclusione ed euro 200 di multa. La pena che va eliminata perché riferita al solo capo 19), come in concreto determinata, è pari a mesi due di reclusione ed euro 50 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i capi 4 e 19. La pena è stata così determinata: pena base per il più grave capo 4), mesi dieci e giorni quindici di reclusione ed euro 150 di multa, diminuita ex art. 62-bis cod. pen. a mesi sette di reclusione ed euro 100 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo 19) di mesi tre di reclusione ed euro 50 di multa; pena complessiva, mesi dieci di reclusione ed euro 150 di multa, diminuita per il rito a mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa. La pena che va eliminata perché riferita al solo capo 19), come in concreto determinata, è pari a mesi due di reclusione ed euro 33 di multa. 3.1.3. La pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], invece, non può essere emendata essendo stato lo stesso condannato solo per i capi 4 e 23: il motivo in parola, nei confronti del sunnominato, è pertanto inammissibile.3.2. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il collegato terzo motivo di ricorso. Con riferimento al reato contestato al capo 23), gli imputati hanno invocato l'estinzione del reato per condotte riparatorie, a nulla rilevando che le persone offese non siano state mai rintracciate o siano irreperibili, poiché ai fini del riconoscimento del beneficio sarebbe sufficiente la presentazione di una offerta reale. Invero, secondo la prospettazione difensiva, l'istituto non fornisce precisazione in caso di irreperibilità della persona offesa, per cui ai fini della coerenza del sistema è sufficiente la formulazione di un'offerta reale innanzi al giudice, il quale può comunque decidere se esercitare eventuali poteri officiosi per provocare la presenza del soggetto interessato o ritenere congrua l'offerta. La Corte territoriale ha respinto l'applicazione del beneficio osservando che "le persone offese non sono state mai rintracciate dagli imputati e alle stesse non è pervenuta alcuna offerta reale presso il loro domicilio o residenza e sul punto non è dato comprendere neppure quali ricerche abbiano svolto gli imputati, non essendovi in atti documenti attestanti tali adempimenti"; si è aggiunto inoltre che "sotto un diverso profilo, va ricordato che, la riparazione del danno ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. presuppone un integrale risarcimento del danno e che, il giudice può escludere l'avvenuto integrale risarcimento del danno anche qualora la persona offesa abbia giudicato congrua la somma offerta dall'imputato, accettando l'offerta risarcitoria (Sez. 6, n. 52671 del 23/10/2018). Nel caso che qui ricorre, deve escludersi che la somma di euro 400,00 rappresenti un serio ed integrale risarcimento del danno in favore delle persone vittime del raggiro, essendo tale somma certamente distante e decisamente inferiore sia all'effettivo danno patrimoniale (ovvero il reale valore di mercato del veicolo oggetto di compravendita che deve ritenersi corrispondente alla somma corrisposta dai coimputati al momento dell'acquisto dal venditore [OSCURATO:PERSONA]) che a quello non patrimoniale": trattasi di valutazione del tutto congrua ed esente da vizi logico-giuridici. La mancata audizione delle persone offese (la cui interlocuzione è elemento ineludibile per l'applicabilità dell'istituto) e la valutata - insindacabile - incongruità dell'offerta risarcitoria rendono impossibile il riconoscimento della causa estintiva del reato. 3.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Le doglianze ivi contenute sono sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei rispettivi capi d'imputazione in narrativa richiamati. Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-207945). La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata (v. pagg. 14 e 15) non sono state minimamente aggredite dal ricorrente, limitatosi a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte territoriale rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non è in alcun modo percorribile in questa sede. 3.4. Manifestamente infondato è il quinto motivo. Il riconoscimento della contestata recidiva è stato motivato con la gravità dei precedenti penali, la sussistenza di precedenti condanne per reati della medesima indole ed "il disinvolto ricorso ad uno schema fraudolento ben organizzato e collaudato". Si ritiene che l'ultimo elemento di fatto costituisca l'espressione della maggior colpevolezza e pericolosità sociale del reo, idoneo a giustificare l'aggravante de qua, anche alla luce del fatto che l'appellante aveva contestato l'applicazione della recidiva solo sotto il profilo (ritenuto implicitamente recessivo) della risalenza dei precedenti. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il motivo è fondato. Il ricorrente è stato condannato per i capi 19 e 23. La pena è stata così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo 19, anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. di mesi tre di reclusione e di euro 240 di multa per il capo 23; pena complessiva, anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 440 di multa, diminuita per il rito a mesi dieci di reclusione ed euro 160 di multa. Non è possibile in questa sede, sciolto il vincolo della continuazione a seguito dell'eliminazione del capo 19, rideterminare la pena per il restante reato di cui al capo 23, perché lo stesso, da parte del giudice di merito, era stato considerato come reato come grave: un'operazione del genere è impedita (e, pertanto, rimessa al giudice del rinvio) perché finirebbe per comportare una valutazione di merito, impedita al giudice di legittimità. 4.2. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il collegato terzo motivo di ricorso. Si rimanda agli omologhi secondo e terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto della richiamata trattazione al paragrafo 3.2. del considerato in diritto. 4.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. Si rimanda all'omologo quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA]. Nella fattispecie, il riconoscimento della recidiva, quale conseguenza della maggiore colpevolezza e pericolosità dimostrata dal reo, ha trovato giustificazione nella presenza di più sentenze di condanna per delitti gravi e della stessa specie, essendosi ritenuto (con valutazione discrezionale insindacabile) il dato della distanza temporale dei precedenti (unico profilo oggetto del motivo di gravame) come recessivo rispetto ad ogni altro elemento di giudizio. 5. Da qui: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo 19) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato ascritto estinto per remissione di querela, con eliminazione della relativa pena; -la condanna dei querelati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento delle spese, non risultando un diverso accordo tra le parti; -la rideterminazíone delle pene nei confronti di: a) [OSCURATO:PERSONA], nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 150 di multa; b) [OSCURATO:PERSONA], nella misura di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 67 di multa; -l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per il residuo capo 23), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia; -la declaratoria di inammissibilità nel resto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 19) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato ascritto estinto per remissione di querela, eliminando la relativa pena. Spese a carico dei querelati. Ridetermina le pene nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], nella misura di mesi dieci dì reclusione ed euro 150 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 67 di multa. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il residuo capo 23) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. !chiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di hirardinì Tomas. ichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento 'delle spese processuali e della somma di euro tremila _in favore della Cassa delle mmende. ._osì deciso in Roma il 07/11/2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rosi cE2-1-ARIA -E-N.4LE 1\, o CORTE DI CASSAZIONE\ ru-