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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15723/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del Tribunale di Avezzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Avezzano ha applicato, su richiesta congiunta del difensore, munito di procura speciale, e del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni di reclusione ed C 400,00 di multa per i reati di furto aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A dell'imputazione), estorsione aggravata ai danni della nonna [OSCURATO:PERSONA] (capo B dell'imputazione), resistenza a un pubblico ufficiale aggravata (capo C dell'imputazione) e danneggiamento aggravato, ponendo la predetta pena in continuazione con quella irrogata allo stesso imputato con la sentenza n. 331/11 del 30/06/2011 del Tribunale di Avezzano.

2. Avverso l'indicata sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avezzano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 129, 444, comma 2, e 512 dello stesso codice.

Il ricorrente deduce che, con riguardo al reato di estorsione di cui al capo B) dell'imputazione, il Tribunale di Avezzano avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso che, dovendosi ritenere l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquisite al fascicolo del dibattimento in assenza dei presupposti previsti dall'art. 512 cod. proc. pen., «una volta espunto dal quadro probatorio il verbale in esame, non esisteva nessuna prova capace di dimostrare la responsabilità del ricorrente per l'episodio storico dedotto nel capo B) dell'imputazione».

3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto il vizio di violazione della legge processuale per la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i predetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (tra le tantissime: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337- 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).

Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del Tribunale di Avezzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Avezzano ha applicato, su richiesta congiunta del difensore, munito di procura speciale, e del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni di reclusione ed C 400,00 di multa per i reati di furto aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A dell'imputazione), estorsione aggravata ai danni della nonna [OSCURATO:PERSONA] (capo B dell'imputazione), resistenza a un pubblico ufficiale aggravata (capo C dell'imputazione) e danneggiamento aggravato, ponendo la predetta pena in continuazione con quella irrogata allo stesso imputato con la sentenza n. 331/11 del 30/06/2011 del Tribunale di Avezzano. 2. Avverso l'indicata sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avezzano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 129, 444, comma 2, e 512 dello stesso codice. Il ricorrente deduce che, con riguardo al reato di estorsione di cui al capo B) dell'imputazione, il Tribunale di Avezzano avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso che, dovendosi ritenere l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in quanto acquisite al fascicolo del dibattimento in assenza dei presupposti previsti dall'art. 512 cod. proc. pen., «una volta espunto dal quadro probatorio il verbale in esame, non esisteva nessuna prova capace di dimostrare la responsabilità del ricorrente per l'episodio storico dedotto nel capo B) dell'imputazione». 3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto il vizio di violazione della legge processuale per la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i predetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (tra le tantissime: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337- 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
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