Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34972/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nat o il 0 1 / 04 / 1994 a SALERNO avverso la sentenza in data 11/04/2025della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. F ilippo D i Martino , per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte di appello di Bologna, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., con rinuncia ai motivi d’impugnazione diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio.

1.1. Con un unico motivo di ricorso si duole dell’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1.Va premesso che, all’indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 (dep. 2023, Fazio), deve ritenersi oramai superato l’orientamento di questa Corte, che limitava l’impugnabilità della sentenza pronunciata in esito a un concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., richiamando i limiti stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione all’impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..

Con la sentenza Fazio è stato chiarito, infatti, che va esclusa l’applicabilità dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tanto è stato affermato osservando che la norma citata è stata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti processuali, in virtù del principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione.

A tale riguardo, è stato evidenziato che, diversamente dal patteggiamento, il concordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi, con la conseguenza che la disciplina restrittiva prevista dall’art. 448, comma 2-bis, non può trovare applicazione al di fuori dell’ambito per il quale è stata espressamente dettata.

2.2. Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto il profilo della loro impugnabilità, non vi sono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., non esistendo alcuna disposizione che limiti l’esperibilità dei motivi di ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., così da diversificare il suo regime di impugnazione rispetto a quello previsto in via generale per la sentenza ordinaria di appello.

In tal senso è stato osservato che l’unico riferimento normativo in materia di impugnazione, specificamente rivolto alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che tuttavia non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, ma si limita a prevedere che l’inammissibilità può essere dichiarata con procedimento de plano , per ragioni di economia processuale.

3. In forza di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fazio fin qui brevemente compendiata, emerge che i limiti alla impugnabilità con ricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. non discendono da una disciplina speciale, inesistente per tale istituto, bensì dall’ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello: una volta che la parte abbia rinunciato a uno o a più motivi, sul punto oggetto di rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio.

I confini dell’impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l‘impugnazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen..

3.1. In tale direzione, peraltro, si era già espressa questa Corte, affermando un principio di diritto -richiamato e ribadito dalla sentenza Fazio nel corpo della motivazione- a mente del quale «il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 -01).

Più di recente, in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite, è stato affermato che «nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. (Vedi: n. 103837 del 1992, Rv. 192113-01)» (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina,Rv. 285628 –02).

4. Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso atteso che i l ricorrenteha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorioconcordato dalle parti.

Quanto alla misura della pena irrogata, va osservato come essa sia quella determinata dalle stesse parti e che l’accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, per come già chiarito.

A ciò si aggiunga che il ricorrent e , con l’atto di gravame, non aveva prospettato davanti alla Corte di appello questioni relative alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..

Da qui l’ulteriore causa d’inammissibilità, correlata all’interruzione della catena devolutiva sulla questione in esame, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346)

5. Quanto esposto conduce all’inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nat o il 0 1 / 04 / 1994 a SALERNO avverso la sentenza in data 11/04/2025della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. F ilippo D i Martino , per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte di appello di Bologna, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., con rinuncia ai motivi d’impugnazione diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. 1.1. Con un unico motivo di ricorso si duole dell’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1.Va premesso che, all’indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 (dep. 2023, Fazio), deve ritenersi oramai superato l’orientamento di questa Corte, che limitava l’impugnabilità della sentenza pronunciata in esito a un concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., richiamando i limiti stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione all’impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. Con la sentenza Fazio è stato chiarito, infatti, che va esclusa l’applicabilità dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tanto è stato affermato osservando che la norma citata è stata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesa analogicamente ad altri istituti processuali, in virtù del principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione. A tale riguardo, è stato evidenziato che, diversamente dal patteggiamento, il concordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi, con la conseguenza che la disciplina restrittiva prevista dall’art. 448, comma 2-bis, non può trovare applicazione al di fuori dell’ambito per il quale è stata espressamente dettata. 2.2. Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto il profilo della loro impugnabilità, non vi sono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., non esistendo alcuna disposizione che limiti l’esperibilità dei motivi di ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., così da diversificare il suo regime di impugnazione rispetto a quello previsto in via generale per la sentenza ordinaria di appello. In tal senso è stato osservato che l’unico riferimento normativo in materia di impugnazione, specificamente rivolto alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che tuttavia non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, ma si limita a prevedere che l’inammissibilità può essere dichiarata con procedimento de plano , per ragioni di economia processuale. 3. In forza di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fazio fin qui brevemente compendiata, emerge che i limiti alla impugnabilità con ricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. non discendono da una disciplina speciale, inesistente per tale istituto, bensì dall’ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello: una volta che la parte abbia rinunciato a uno o a più motivi, sul punto oggetto di rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio. I confini dell’impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile l‘impugnazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.. 3.1. In tale direzione, peraltro, si era già espressa questa Corte, affermando un principio di diritto -richiamato e ribadito dalla sentenza Fazio nel corpo della motivazione- a mente del quale «il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 -01). Più di recente, in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite, è stato affermato che «nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. (Vedi: n. 103837 del 1992, Rv. 192113-01)» (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina,Rv. 285628 –02). 4. Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso atteso che i l ricorrenteha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorioconcordato dalle parti. Quanto alla misura della pena irrogata, va osservato come essa sia quella determinata dalle stesse parti e che l’accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, per come già chiarito. A ciò si aggiunga che il ricorrent e , con l’atto di gravame, non aveva prospettato davanti alla Corte di appello questioni relative alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. Da qui l’ulteriore causa d’inammissibilità, correlata all’interruzione della catena devolutiva sulla questione in esame, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346) 5. Quanto esposto conduce all’inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 34972/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris