CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19760/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27703-2019proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 337/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/03/2019 R.G.N. 57/2017; [OSCURATO:PERSONA], minimale imprese edili, contratti part- time R.G.N. 27703/2019 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.3.2019, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva intimato il pagamento di differenze contributive rivenienti dalla stipulazione di contratti part-time in numero eccedente la percentuale di occupati dell’impresa siccome prevista dal CCNL di settore; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 29, d.l. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995), e 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), per avere la Corte di merito ritenuto che la stipula di contratti part-time in eccesso rispetto alla percentuale prevista dal CCNL di settore (nella specie, per i dipendenti di imprese operanti nel settore edile) potesse dar luogo, per i contratti eccedenti, alla commisurazione dell’obbligazione retributiva alla retribuzione virtuale prevista per i contratti a tempo pieno, non configurandosi in tal caso un’ipotesi di nullità dei contratti part- time e dovendo pertanto l’obbligazione contributiva pur sempre modularsi in relazione all’attività effettivamente svolta;che il motivo è fondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, nel settore edile, l’istituto del minimale contributivo, previsto dall’art. 29, d.l. n. 244/1995, cit., trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, dal momento che la funzione della norma predetta è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part- time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti (così Cass. n. 8794 del 2020, cui hanno dato continuità, da ult., Cass. nn. 11555 e 26832 del 2023); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche