CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROVIGO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per le misure cautelari reali di Rovigo respingeva l'istanza di riesame proposta nei confronti dei decreti di sequestro e di convalida del sequestro con i quali erano stati vincolati beni della ricorrente all'esito di due distinte perquisizioni disposte l'una nel laboratorio "[OSCURATO:PERSONA]" e l'altro nel negozio "Compro oro" nella disponibilità della Spinello. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione degli artt. 365, 356 cod. proc. pen. e dell'art. 114 disp att. cod. proc pen.: sarebbe stato violato il diritto della ricorrente ad essere presente alla perquisizione disposta nei luoghi nella sua disponibilità in quanto le stesse avvenivano contemporaneamente e rendevano impossibile la presenza della Spinello in entrambi i siti perquisiti. [OSCURATO:PERSONA] 1.ii ricorso è inammissibile. 1.1. La ricorrente invoca la nullità dell'atto di perquisizione perché la contestuale esecuzione dell'atto nei confronti di più locali nella disponibilità dell'indagata avrebbe impedito alla stessa di essere presente alle perquisizioni. Si premette che per giurisprudenza consolidata l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo dei reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996 - 01) Più precisamente si è affermato che in forza dei principio di tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 568 cod. proc. pen., l'istituto del riesame non è applicabile al decreto di perquisizione, poiché manca l'espressa previsione di tale rimedio con riferimento al provvedimento "de quo". Tuttavia, qualora la perquisizione sia finalizzata ai sequestro e i due decreti siano inseriti in un unico contesto, il riesame coinvolge anche la perquisizione, per la stretta interdipendenza delle due statuizioni, nei limiti, però, di un'indagine strumentale all'accertamento della legittimità del sequestro medesimo. Conseguentemente, in sede di riesame, i motivi che costituiscono autonoma censura della perquisizione non possono essere presi in considerazione. (Sez. U, Sentenza n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA]. 206656 - 01). Nel caso di specie il ricorrente si limita a censurare la legittimità dell'esecuzione della perquisizione, senza evidenziare i profili di interdipendenza tra il sequestro e l'atto censurato. A ciò si aggiunge che l'invocato diritto in capo all'indagato di presenziare alla perquisizione" non è tutelato. La perquisizione è un atto a sorpresa che mira a reperire elementi di prova che sarebbero altrimenti dispersi. Le garanzie difensive sono limitate (a) alla facoltà dell'indagato di presenziare all'atto da solo o unitamente ad una persona di fiducia prontamente reperibile, se lo stesso si trova nel luogo da perquisire nel momento in cui l'atto è disposto;(b) alla facoltà del difensore, eventualmente nominato, di assistere all'atto, senza previo avviso. Tale facoltà dei difensore è prevista dagli artt. 356 e 365 del codice di rito ed è confermata dall'art. 114 delle disposizioni di attuazione che prevede che, quando procede all'atto a sorpresa, la polizia giudiziaria avverte l'indagato - solo se presente - che ha facoltà di nominare il difensore di fiducia. In conclusione: la perquisizione è un atto c.d. "a sorpresa" funzionale ad evitare la dispersione di elementi di prova; la persona offesa "può" assistere se presente (art. 350 cod. proc. pen.) e analoga facoltà spetta al difensore che ha diritto di assistere senza preavviso. Dunque, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il