Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1983
ECLI:EU:C:1983:157
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61981C0285
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 2 GIUGNO 1983 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ricorrente in questa causa, è un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] occupato negli uffici scientifici e tecnici. Con questo ricorso egli chiede
1.
l'annullamento della decisione, notificatagli con lettera 5 dicembre 1980, con cui gli è stato ingiunto di raggiungere il suo posto di lavoro presso lo stabilimento del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra;
2.
l'annullamento della decisione, notificatagli con lettera 12 gennaio 1981, con cui gli veniva comunicato che lo stipendio non gli sarebbe stato più versato dal 1
o
gennaio 1981;
3.
il pagamento degli arretrati di retribuzione spettantigli, cioè un milione di franchi belgi, più gli interessi;
4.
l'annullamento di una decisione notificatagli con lettera 21 gennaio 1981 (dovrebbe trattarsi della lettera 12 gennaio) in quanto riguarda la sua domanda di rimanere al suo domicilio nei [OSCURATO:PERSONA] per la durata della sua malattia;
5.
il pagamento di tutte le spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione d'invalidità nel 1978, ivi compresi gli onorari del suo medico;
6.
la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
La domanda di cui al punto 5 è stata soddisfatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio e non richiede ulteriore trattazione.
Gli antefatti della causa si possono riassumere brevemente. Nel 1962 il [OSCURATO:PERSONA] veniva assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] come dipendente del ruolo scientifico. Nel 1967, dopo lo scioglimento del gruppo di ricerca da lui diretto, svolgeva — a quanto pare — varie mansioni. Nel 1975 veniva assegnato al CCR di Ispra con effetto dal 1
o
marzo 1976. Egli impugnava questo provvedimento dinanzi alla Corte. Il suo ricorso per annullamento veniva respinto (vedasi causa
61/76,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1977, pag. 1419
). Egli era in ferie dal 1
o
al 7 marzo 1976, ma prestava servizio ad Ispra dall'8 marzo al 22 giugno. Successivamente si assentava dal lavoro per motivi di salute. Per il periodo 22 giugno 1976 - 31 agosto 1978 l'assenza era giustificata da certificati medici, ma dopo quest'ultima data il [OSCURATO:PERSONA] non produceva alcun documento che il servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] potesse considerare come una valida attestazione medica della sua inabilità al lavoro. Nel settembre 1977 l'amministrazione di Ispra sottoponeva il caso alla commissione d'invalidità ai sensi dell'art. 59, n. 3, dello Statuto del personale. Il 26 luglio 1978 questa commissione presentava una relazione dalla quale risultava che il [OSCURATO:PERSONA] era idoneo a svolgere i suoi compiti ad Ispra. Ciononostante, il [OSCURATO:PERSONA] non riprendeva servizio.
Nel dicembre 1979 e nel gennaio 1980 gli venivano offerti due posti a Bruxelles, nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA]. In risposta alla prima offerta, egli scriveva, in data 10 gennaio 1980, al mediatore della [OSCURATO:PERSONA] esprimendo il suo stupore dinanzi alla proposta fattagli, che si riferiva ad un settore che gli era completamente estraneo, mentre egli era pienamente qualificato per occupare un posto in un'altra direzione della [OSCURATO:PERSONA] che si occupava di energia nucleare. La lettera si concludeva con la richiesta che un successivo colloquio fosse rinviato per consentire al mediatore di intervenire e lasciare al sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della DGXII, il tempo per riflettere. A seguito di questa reazione fu proposto al [OSCURATO:PERSONA] un posto nella direzione D «ricerca, sviluppo e politica nucleare». Nell'atto introduttivo di causa si asserisce che questa proposta venne accettata dal [OSCURATO:PERSONA] con una lettera indirizzata al mediatore il 9 marzo 1980. A quanto pare, le cose andarono così: all'epoca della proposta ebbero luogo vari colloqui tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi colleghi. Il 14 febbraio il [OSCURATO:PERSONA] sottopose al sig. [OSCURATO:PERSONA] un certo numero di problemi scientifici che sarebbe stato opportuno studiare. Il 21 febbraio il sig. [OSCURATO:PERSONA] scrisse al [OSCURATO:PERSONA] facendogli presente di non potergli offrire un posto corrispondente alle sue aspirazioni. Con lettera 3 marzo 1980 il sig. [OSCURATO:PERSONA] spiegava che egli non aveva intenzione di estendere l'attività della sua direzione generale al campo dei reattori a sale fuso e che, suo malgrado, non ravvisava la necessità di un ulteriore colloquio con il [OSCURATO:PERSONA]. Nella lettera 9 marzo il [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava disposto ad accettare il posto purché questo fosse adeguato ai suoi titoli, alla sua esperienza, alla sua capacità, al suo livello di responsabilità, alla sua età ed alla sua anzianità di servizio.
Nel novembre 1980 il [OSCURATO:PERSONA] veniva visitato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], un perito consultato all'epoca in cui la commissione d'invalidità costituita nel 1977 aveva redatto la sua relazione, a quanto pare su richiesta del capo del servizio medico della [OSCURATO:PERSONA]. Il 15 novembre il dott. [OSCURATO:PERSONA] scriveva a quest'ultimo che la conclusioni a cui era giunta la commissione d'invalidità nel 1978 rimanevano ancora valide e che l'assenza dal lavoro del [OSCURATO:PERSONA] non poteva attribuirsi a motivi di salute. A seguito di questa lettera il capo del servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] discuteva la questione con il capo del servizio medico di Ispra e, in data 25 novembre, scriveva al sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del CCR, comunicandogli che essi erano dello stesso parere del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Con lettera 5 dicembre 1980 il sig. [OSCURATO:PERSONA] scriveva al [OSCURATO:PERSONA] ingiungendogli di prendere servizio immediatamente ad Ispra. Il 14 dicembre il medico curante del [OSCURATO:PERSONA] scriveva al capo del servizio medico di Ispra informandolo che, su suo consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso servizio ad Ispra.
A quanto pare, il 15 dicembre il [OSCURATO:PERSONA] scrisse al direttore dello stabilimento di Ispra una lettera nello stesso senso. Con lettera 22 dicembre egli chiedeva di essere autorizzato, in base all'art. 60 dello Statuto del personale, a trascorrere il congedo di malattia al suo domicilio nei [OSCURATO:PERSONA] anziché a Ispra, sua sede di servizio. Il potere di concedere l'autorizzazione spetta al direttore dello stabilimento di Ispra, ma può essere delegato al capo della divisione «amministrazione e personale». Con lettera 12 gennaio 1981 quest'ultimo informava il [OSCURATO:PERSONA], a quanto pare dopo aver consultato il sig. [OSCURATO:PERSONA], che la lettera del suo medico curante non era considerata sufficiente a giustificare la sua assenza dal lavoro e che erano state impartite istruzioni per la sospensione del pagamento del suo stipendio ai sensi dell'art. 60. Con lettera 11 febbraio 1981, pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] il 13 febbraio, il [OSCURATO:PERSONA] presentava, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale, un reclamo che la [OSCURATO:PERSONA] respingeva con lettera 27 luglio. L'atto introduttivo di causa veniva presentato il 3 novembre. Nelle memorie non è precisato quando il [OSCURATO:PERSONA] ricevette la lettera del 27 luglio, ma non c'è motivo di dubitare che il ricorso sia stato presentato nei termini.
Il primo concerne l'annullamento della decisione con cui è stato ingiunto al [OSCURATO:PERSONA] di prendere servizio ad Ispra. Secondo il ricorrente, questa decisione è illegittima perché
1.
è basata su fatti ed elementi erronei o inesatti e
2.
la [OSCURATO:PERSONA], avendo deciso di cercare per il [OSCURATO:PERSONA] un posto al di fuori del CCR, era tenuta, in base all'art. 24 dello Statuto del personale, a non agire arbitrariamente nei suoi confronti e il [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente attendersi che essa non lo avrebbe fatto; la [OSCURATO:PERSONA] doveva pertanto mantenere le sue promesse e, fino a che non lo avesse fatto, non poteva far carico al [OSCURATO:PERSONA] di non essersi recato ad Ispra.
Per quanto concerne gli errori di fatto, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che a torto nella lettera 5 dicembre 1980 si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato i posti offertigli nel dicembre 1979 e nel gennaio 1980 e si lascia intendere che egli aveva mostrato mancanza di interesse, di buona volontà e di realismo.
Nessuno dei due argomenti è sostenibile. [OSCURATO:PERSONA] era stato legittimamente assegnato ad Ispra. L'art. 55 dello Statuto del personale stabilisce che:
«I funzionari in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione della loro istituzione»,
e l'art. 60 dispone che
«Salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico».
Nessuno degli errori di fatto invocati nella decisione compromette l'applicabilità di queste norme. Il secondo argomento del [OSCURATO:PERSONA] è, in sostanza, che dal comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] tramite taluni suoi dipendenti, egli era stato indotto a credere che non gli sarebbe stato chiesto di andare ad Ispra ma gli sarebbe stato invece attribuito un posto altrove. Espresso nei termini dello Statuto del personale, il suo punto di vista è che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] dei suoi confronti equivaleva ad un'autorizzazione implicita ad assentarsi dal suo posto ad Ispra.
Ammesso e non concesso che fosse così, la decisione può essere annullata solo se si può affermare che tale autorizzazione era irrevocabile. Nei documenti prodotti dinanzi alla Corte non figura alcun elemento che possa aver indotto il [OSCURATO:PERSONA] a credere che lo fosse. Inoltre, anche se una certa discrezionalità è implicita nella concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 60, bisogna tuttavia tener conto dell'interesse del servizio e ciò, a mio parere, esclude la possibilità che l'autorizzazione sia irrevocabile: altrimenti, un'autorizzazione concessa quando l'interesse del servizio lo consentiva non potrebbe essere revocata se si verificasse un cambiamento di circostanze che non renda più opportuna l'assenza del dipendente dal suo posto. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non poteva legittimamente aspettarsi che un qualunque assenso implicito alla sua assenza da Ispra continuasse indefinitamente.
Per di più, la [OSCURATO:PERSONA], anche se può, avendo riguardo alla situazione personale del [OSCURATO:PERSONA], essere tenuta ad assisterlo adoperandosi opportunamente per trovargli un altro posto non è affatto obbligata a trovare un posto che corrisponda a tutte le sue esigenze personali o a consentirgli di assentarsi dal lavoro a tempo indeterminato in attesa che si trovi una soluzione alternativa. Di conseguenza, non si può dire che la [OSCURATO:PERSONA], nella persona del sig. [OSCURATO:PERSONA], abbia agito illegittimamente intimando al [OSCURATO:PERSONA] di ritornare ad Ispra.
Inoltre, mi sembra che, in base a tutti i fatti provati e, non da ultimo, in considerazione delle difficoltà opposte dal [OSCURATO:PERSONA] alle proposte fattegli, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di non insistere ulteriormente con le offerte di posti fatte nel dicembre 1979 e nel gennaio 1980.
Se la [OSCURATO:PERSONA] si fosse comportata irragionevolmente par quanto concerne la riassegnazione del ricorrente, questi avrebbe potuto presentare un reclamo contro di essa: invero, nel reclamo dell'11 febbraio 1981 si faceva carico alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver mantenuto la promessa di trasferire il [OSCURATO:PERSONA] ad un posto al di fuori di Ispra, ma nessuna censura del genere figura nell'atto introduttivo del ricorso. Nella replica si sostiene che la decisione relativa al posto offerto nel gennaio 1980 avrebbe dovuto essere presa dall'autorità che ha il potere di nomina e non dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Questo può essere un motivo per impugnare l'asserito rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione l'accettazione del posto da parte del [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella lettera del 9 marzo 1980 scritta al mediatore, ma tale mezzo è completamente diverso da un mezzo dedotto per l'annullamento della decisione che ingiunge al [OSCURATO:PERSONA] di tornare ad Ispra.
Il secondo capo della domanda riguarda l'annullamento della decisione di sospendere il versamento dello stipendio. I mezzi al riguardo dedotti sono :
1.
la decisione contenuta nella lettera 12 gennaio 1981 non è stata adottata da una persona competente;
2.
la decisione è in contrasto con l'art. 59, nn. 1 e 3, dello Statuto e
3.
la decisione è in contrasto col n. 2 dell'art. 60 dello Statuto del personale.
Il primo mezzo si riferisce al fatto che, nella lettera 12 gennaio 1981, il capo della divisione «amministrazione e personale» ad Ispra dichiara di aver dato istruzioni per sospendere il versamento dello stipendio del [OSCURATO:PERSONA] in base al 1
o
comma dell'art. 60. Questo stabilisce: «ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente». All'epoca di cui trattasi le persone del CCR autorizzate ad esercitare i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo Statuto del personale erano state definite da una decisione del direttore generale del CCR in data 20 novembre 1979. L'art. 2 stabilisce che i poteri attribuiti dallo Statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati, per quanto riguarda il personale assegnato agli stabilimenti CCR, alle condizioni stabilite nell'allegato I. Esso dispone inoltre che il direttore dello stabilimento di Ispra può delegare i suoi poteri sul personale in servizio presso quello stabilimento alle condizioni stabilite nell'allegato II. Nessuno di questi allegati fa menzione del primo comma dell'art. 60, anche se nell'allegato I è stabilito che il potere di autorizzare, ai sensi del secondo comma dell'art. 60, un dipendente a trascorrere il suo congedo in un luogo diverso da quello in cui presta servizio deve essere esercitato dal direttore dello stabilimento di Ispra per quanto concerne i dipendenti dei gradi A 3-A 8 e, nell'allegato II, si dispone che detto potere può essere delegato al direttore dell'amministrazione e infrastruttura ed al capo della divisione «amministrazione e personale».
Il motivo di ciò sembra essere che il testo dell'art. 60 menziona l'autorità che ha il potere di nomina solo in relazione all'autorizzazione chiesta da un dipendente che desideri trascorrere il congedo in un luogo diverso dalla sede di servizio; la prima frase dell'art. 60 dispone che il superiore gerarchico del dipendente può autorizzarlo ad assentarsi dal servizio, ma il potere di dedurre un periodo di assenza non autorizzata dal congedo annuale e di sospendere il pagamento dello stipendio a norma della seconda e della terza frase del primo comma non è specificamente attribuito a nessuna persona o organo. La decisione 20 novembre 1979, di conseguenza, non è applicabile poiché è stata adottata in base all'art. 2 dello Statuto del personale e pertanto si applica solo relativamente ai poteri attribuiti all'autorità che ha il potere di nomina.
La formulazione della seconda e della terza frase del primo comma dell'art. 60 fa pensare che questa parte dell'articolo si applichi automaticamente, senza che sia necessaria una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina o di qualunque altra persona designata. Per dirla in modo più corretto, la detrazione di un periodo di assenza non autorizzata dal congedo annuale e la sospensione del versamento dello stipendio sono conseguenze scaturenti dall'effetto combinato del comportamento del dipendente e dei termini imperativi dell'art. 60. Ciò non significa che il dipendente interessato non possa presentare un reclamo contro l'atto con cui l'amministrazione applica l'art. 60 sospendendo, come nella fattispecie, il versamento dello stipendio; ciò significa però che il dipendente non può riferirsi alla decisione che determina chi esercita i poteri conferiti dallo Statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina per dimostrare che l'atto è stato adottato da una persona priva del potere di farlo. Per questi motivi, il primo argomento deve essere respinto.
Il secondo argomento è, in sostanza, che l'assenza del ricorrente non era giustificata poiché egli era in congedo di malattia. L'art. 59, n. 1, dello Statuto del personale dispone:
«Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio, beneficia di diritto di un congedo di malattia. L'interessato deve informare il più presto possibile l'istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza deve presentare un certificato medico. Può essere sottoposto a qualsiasi controllo medico disposto dall'istituzione».
A quanto ho capito, il ricorrente ha sostenuto, nel corso della fase scritta del procedimento, che qualsiasi certificato rilasciato da un medico e in cui si dichiari che il paziente non è in grado di svolgere le sue mansioni costituisce un certificato medico ai sensi dell'art. 59, n. 1, e che a torto la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto di quelli rilasciati dal medicò del [OSCURATO:PERSONA]. In subordine, egli deduce che i certificati presentati non solo erano sufficienti, ma per di più non potevano essere validamente contestati o rifiutati. Il servizio medico della [OSCURATO:PERSONA], se nutriva dubbi sull'esattezza di questa diagnosi, avrebbe dovuto sottoporre il [OSCURATO:PERSONA] ad una visita medica e, in caso di contestazione, rimettere la questione alla commissione d'invalidità in forza dell'art. 59, n. 3.
Il congedo di malattia viene concesso automaticamente ai sensi dell'art. 59, n. 1, soltanto se il dipendente dimostra d'essere impedito a svolgere le sue mansioni. Come l'avvocato generale Mayras ha sottolineato nelle cause
42 e 62/74
(Velloz-zi/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1975, pag. 871, cfr. pag. 885
), un certificato medico non costituisce una prova decisiva dell'impedimento, anche se dichiara che il dipendente è inabile al lavoro, qualora attribuisca l'impedimento a disturbi che una commissione d'invalidità abbia già preso in considerazione e giudicato non essere tali da impedire al dipendente di svolgere le sue mansioni. In un caso del genere il dipendente deve produrre una prova più valida.
[OSCURATO:PERSONA] si è richiamato a tre certificaţi medici in data 13 novembre 1980, 14 dicembre 1980 e 27 febbraio 1981, tutti rilasciati dal suo medico, dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il primo è una lettera indirizzata al dott. [OSCURATO:PERSONA] e in cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di essere d'accordo con il parere emesso precedentemente da tre altri medici (due dei quali erano stati membri della commissione d'invalidità che aveva ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] abile a svolgere le sue mansioni nel 1978): il [OSCURATO:PERSONA] è in perfetta salute mentale e fisica ed è abile a svolgere le sue mansioni. Non però ad Ispra. Le condizioni di lavoro in questa sede sono frustranti e non corrispondono ai suoi titoli, alla sua esperienza, alle sue capacità, alle sue responsabilità, alla sua età e alla sua anzianità di servizio. Tali condizioni, si dice nel suddetto certificato, possono causare reazioni indesiderabili. Il secondo certificato dichiara semplicemente che il [OSCURATO:PERSONA] non è abile per il lavoro ad Ispra e che il firmatario ritiene opportuno che egli non si rechi colà. Non sono fornite spiegazioni. Si suggerisce di rivolgersi al dotţ. [OSCURATO:PERSONA] per ulteriori informazioni. Questo certificato non venne considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] idoneo a giustificare il congedo di malattia poiché, secondo il dott. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non era assente dal lavoro per motivi di salute. Il terzo certificato è simile al secondo: vi si fa inoltre riferimento alla situazione creatasi dal 1966 ed alla lettera 13 novembre 1980.
A mio parere, la [OSCURATO:PERSONA] ben poteva ritenere che nessuno di questi documenti costituisse una prova adeguata dell'inabilità del [OSCURATO:PERSONA] a svolgere le sue mansioni. Essi sono completamente carenti di dettagli o di spiegazioni sufficienti. Al massimo dicono che le condizioni di lavoro ad Ispra possono influire negativamente sulla sua salute. Anche la dichiarazione, contenuta nel certificato 14 dicembre, che il [OSCURATO:PERSONA] è inabile a lavorare ad Ispra è insufficiente a giustificare un congedo di malattia se letta alla luce della lettera 13 novembre e delle informazioni fornite dal don. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nessuno dei pareri medici forniti all'epoca dimostra che le condizioni di salute del [OSCURATO:PERSONA] fossero peggiorate o cambiate: nella lettera scritta al capo del servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] il 15 novembre 1980, il dott. [OSCURATO:PERSONA] potè affermare che il parere della commissione d'invalidità, fornito nel 1978, rimaneva valido. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha cercato di infirmare il giudizio del dott. [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che la visita cui questi aveva sottoposto il [OSCURATO:PERSONA] il 6 novembre 1980 era insufficiente poiché frettolosa e superficiale. Io non sono convinto che lo fosse, ma, in ogni caso, ciò ancora non rende più convincenti le dichiarazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] circa l'inabilità del [OSCURATO:PERSONA].
Poiché la prova presentata da o a nome del [OSCURATO:PERSONA] non era ex facie prova di inabilità a svolgere le sue mansioni, la [OSCURATO:PERSONA] non era, a mio parere, tenuta a sottoporre il caso alla commissione d'invalidità ai sensi dell'art. 59, n. 3: ciò è necessario solo allorché esista una discordanza di pareri relativamente allo stato di salute del dipendente. Nella fattispecie non poteva sorgere alcuna controversia poiché non è mai stata presentata alcuna prova di inabilità. Resta da vedere se tale prova sia stata presentata successivamente.
Un certo numero di pareri o certificati medici venne presentato alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 1981 e del 1982. Il primo è datato 15 ottobre 1981, cioè è posteriore di otto mesi alla presentazione del reclamo e anteriore di meno di tre settimane all'inizio del procedimento dinanzi alla Corte. In esso si dichiara che il firmatario ha la «impressione» che il [OSCURATO:PERSONA] soffra di una affezione che gli rende impossibile stabilirsi ad Ispra. Il servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] lo respingeva poiché non aveva la forma di un certificato di inabilità e perché forniva solo la «impressione» del firmatario. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva perché lo stato di salute del [OSCURATO:PERSONA] gli rendesse impossibile svolgere le sue mansioni ad Ispra piuttosto che altrove. Non si otteneva alcuna risposta, nonostante una nuova richiesta di ulteriori informazioni con lettera 9 dicembre 1981. U servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] sembra aver ritenuto che i medici del [OSCURATO:PERSONA] non si fossero sentiti abbastanza sicuri della loro diagnosi da redigerla in termini formali.
Il dott. [OSCURATO:PERSONA] scriveva alla [OSCURATO:PERSONA] il 23 maggio 1982 protestando per il fatto che lo svolgimento del procedimento stava sottoponendo il [OSCURATO:PERSONA] ad una tensione nervosa che poteva causargli gravi danni fisici e psichici; di conseguenza gli era impossibile lavorare ad Ispra o altrove. Il servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] respingeva detta lettera perché non costituiva una diagnosi e perché l'asserita inabilità al lavoro (la cui data e durata non erano specificate) non poteva dipendere dalla disputa sui procedimenti amministrativi allora in corso. Sembra che si alluda al procedimento disciplinare che era stato iniziato ed al rinvio della questione alla commissione d'invalidità ai sensi dell'art. 59, n. 3, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato informato con lettera 19 aprile 1982. Con lettera 14 giugno 1982 il servizio medico della [OSCURATO:PERSONA] comunicava al dott. [OSCURATO:PERSONA] che la sua lettera non poteva essere considerata come un certificato formale che autorizzasse il [OSCURATO:PERSONA] a sospendere lą sua attività poiché non forniva particolari sulle date, sulla probabile durata e sull'affezione di cui trattasi. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] era invitato a compilare e sottoscrivere un modulo allegato alla lettera ma non risulta che egli lo abbia fatto. Invece, in data 9 agosto 1982, egli scriveva un'altro lettera alla [OSCURATO:PERSONA] confermando che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato abile al lavoro nelle condizioni esistenti per un periodo indeterminato, con inizio nel 1980. Non venivano fornite altre informazioni. Con lettera 17 ottobre egli informava la Com-- missione che il [OSCURATO:PERSONA] soffriva di un esaurimento che gli impediva di recarsi ad Ispra; egli era stato sottoposto ad una grave tensione psichica che gli rendeva impossibile svolgere efficacemente le sue mansioni.
Il 25 ottobre la commissione d'invalidità emetteva ad Ispra una relazione in cui constatava che il [OSCURATO:PERSONA] era abile a svolgere le sue mansioni. Nella relazioni si dichiarava anche che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente aspettarsi che l'assegnazione del [OSCURATO:PERSONA] ad Ispra avrebbe comportato il peggioramento del suo stato di salute. Il 4 gennaio 1983 la [OSCURATO:PERSONA] scriveva alla commissione d'invalidità che, in mancanza di un parere contrario di questa, i certificati medici presentati dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati considerati insufficienti a giustificare la sua assenza dal lavoro dal 5 dicembre 1980. La commissione d'invalidità emetteva una seconda relazione in data 31 gennaio 1983, in cui confermava il suo precedente parere e dichiarava (anche se il medico nominato dal [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di sottoscrivere questa parte della relazione) di considerare che i certificati medici attestanti che il [OSCURATO:PERSONA] era in buone condizioni di salute non erano idonei a giustificare la sua assenza dal lavoro dal maggio 1980 alla data della seconda relazione. Tuttavia, la commissione aggiungeva, sia nella relazione di ottobre che in quella di gennaio, che i certificati confermavano l'esistenza di un'incompatibilità psicologica con l'assegnazione ad Ispra e, in effetti, raccomandava di trovare un posto per il [OSCURATO:PERSONA] altrove. All'udienza il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la legittimità della seconda relazione della commissione d'invalidità.
Date le circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] poteva, a mio parere, giustificamente concludere che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto alcuna prova della sua inabilità a svolgere le sue mansioni, per malattia o per infortunio, che gli desse diritto ad un congedo di malattia automatico. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato la similarità dei termini usati nei pareri e certificati redatti prima e dopo il 1978, argomentando che, se la [OSCURATO:PERSONA] era disposta ad accettare i certificati presentati prima, non vi era alcun motivo per respingere quelli presentati successivamente. La similarità di questi certificati costituisce, tuttavia, il punto cruciale. Poiché la prima commissione d'invalidità aveva constatato che il [OSCURATO:PERSONA] era idoneo a svolgere le sue mansioni nel 1978, dei certificati attestanti che egli accusava ancora gli stessi disturbi di cui soffriva all'epoca della prima relazione potevano essere respinti in quanto non costituenti prova d'inabilità al lavoro a meno che attestassero un notevole peggioramento. Questo non era il caso, e il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] continuava ad essere abile a svolgere le sue mansioni è stato confermato dalla relazione della seconda commissione d'invalidità.
A quanto risulta, il [OSCURATO:PERSONA] non era inabile a svolgere le sue mansioni, benché soffrisse di una depressione che sarebbe probabilmente peggiorata se egli fosse andato a lavorare ad Ispra. Nelle cause
58 e 75/72
Perinciolo/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. 1973, pag. 511
) la Corte ha dichiarato:
«Il dipendente, qualora ritenga che il posto al quale è stato assegnato non sia adatto al suo stato di salute, può naturalmente essere destinato ad un posto diverso; tuttavia, in attesa della decisione in proposito, permane il suo obbligo di recarsi al lavoro e di svolgere le mansioni corrispondenti alla sua qualifica. In ogni caso, non è ammissibile che in circostanze del genere il dipendente si faccia giustizia da sé, nella convinzione che il presentare dei certificati medici lo dispensi dalla presenza in ufficio e lo autorizzi ad assentarsi, in attesa che gli venga offerto un posto che egli ritenga a sé idoneo» (punti 15 e 16 della sentenza).
Se a un dipendente non è, a quanto pare, consentito di sfuggire al sopravvivere o all'aggravarsi di una malattiva evitando le circostanze che possono esserne la causa, in taluni casi possono derivarne spiacevoli conseguenze. Tuttavia, la disposizione dello Statuto del personale in esame garantisce al dipendente un congedo per malattia
automaticamente,
e, com'è comprensibile, stabilisce al riguardo rigorose condizioni che nella fattispecie non sono, a mio parere, soddisfatte. Un dipendente può anche essere collocato in congedo ai sensi dell'art. 59, n. 2, se il medico di fiducia dell'istituzione ne fa richiesta dopo aver esaminato il suo stato di salute. All'occorrenza, se egli fosse andato ad Ispra, gli si sarebbe potuto concedere un congedo per malattia in base a tale norma. Invece, il [OSCURATO:PERSONA] preferì assentarsi dal suo posto di lavoro e la sua decisione, anche se comprensibile alla luce dei problemi familiari a cui egli doveva far fronte, è stata la causa di molte difficoltà nella fattispecie.
Il terzo argomento del ricorrente è che la [OSCURATO:PERSONA] ha agito illegittimamente nel rifiutargli l'autorizzazione a rimanere nei [OSCURATO:PERSONA] durante la sua malattia. La decisione contenuta nella lettera 12 gennaio 1981 sembra essere stata adottata in risposta alla domanda del [OSCURATO:PERSONA] di trascorrere il suo congedo per malattia in un luogo diverso dalla sede di servizio, ai sensi del secondo comma dell'art. 60 dello Statuto del personale. (Osservo incidentalmente che la versione inglese di questa disposizione fa menzione semplicemente di «congedo» («leave»), mentre le altre versioni precisano che si tratta di «congedo di malattia»). L'autorizzazione gli era già stata concessa una volta e — si sostiene — il [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenere che, poiché le sue condizioni di salute non erano cambiate, non gli sarebbe stato ingiunto di recarsi ad Ispra. Questo argomento deve essere respinto. Il fatto che l'autorizzazione sia stata concessa in precedenza non porta alla conclusione che il potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina ai sensi del secondo comma dell'art. 60 fosse vincolato a tempo indeterminato. All'epoca in cui la domanda del [OSCURATO:PERSONA] fu esaminata e respinta, l'autorità che ha il potere di nomina era in possesso del parere del medico del dott. [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava che le conclusioni cui era pervenuta la prima commissione d'invalidità rimanevano ancora valide. Come si è visto, i certificati medici esibiti dal [OSCURATO:PERSONA] a quell'epoca non costituivano una prova adeguata d'inabilità che gli attribuisse il diritto a un congedo di malattia automatico. Di conseguenza, egli non era in congedo di malattia e pertanto l'autorità che ha il potere di nomina non aveva motivo di agire in base al secondo comma dell'art. 60.
All'udienza il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla Corte taluni documenti e le sue osservazioni scritte su una prova che era stata prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] in ottemperanza all'invito rivoltole dalla Corte dopo la chiusura della fase scritta del procedimento. L'art. 45, § 4, del regolamento di procedura dispone che può essere presentata la prova contraria ad una prova assunta mediante un provvedimento istruttorio disposto dalla Corte. D'altra parte, a meno che la Corte non chieda alle parti di presentare osservazioni scritte in base all'art. 54 del regolamento di procedura, il che non è avvenuto nella fattispecie, il momento opportuno per presentare
osservazioni
su prove presentate dopo la chiusura della fase scritta del procedimento è all'udienza, dove le parti, in via di principio, presentano osservazioni prali, non scritte. Questo non significa, a mio parere, che nella fattispecie la Corte debba respingere le osservazioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] -in quanto irricevibili per questo motivo. Tuttavia, in questo osservazioni sono state formulate anche due ulteriori domande, intese all'annullamento della relazione della seconda commissione d'invalidità, in data 31 gennaio 1983, e all'audizione, come testimoni, di determinate persone.
La prima domanda è chiaramente irricevibile. Il rimedio chiesto nell'ambito di un ricorso viene definito nell'atto introduttivo di causa e una modifica sostanziale apportata in una fase ulteriore, quale l'aggiunta di una domanda in subordine, è irricevibile (vedi, ad esempio, causa
17/68,
Reinarz/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. 1969, pag. 61, punti 46-48
della sentenza). La seconda domanda è in parte la repetizione di una domanda formulata nella replica. In tale misura è già stata esaminata e respinta dalla Corte. Non è accaduto nulla da allora che renda, a mio parere, necessario o opportuno per la decisione di questa causa ascoltare la testimonianza delle persone menzionate.
In conclusione, ritengo che, per i motivi che ho esposto,
1.
non vi sia luogo a statuire sul quinto capo della domanda;
2.
gli altri capi della domanda debbano essere respinti;
3.
ciascuna parte debba sopportare le sue spese.
Due punti di questa causa giustificano a mio parere un ulteriore commento:
a)
I documenti sono pervenuti un poco per volta, di taluni risultano essere state prodotte più copie ed essi sono sparsi in un incartamento voluminoso, il che provoca una certa perdita di tempo nel ricercare il filo conduttore e nel farsi un quadro generale. Ritengo che, in avvenire, in cause del genere il lavoro della Corte sarebbe enormemente facilitato se il convenuto, d'accordo con il ricorrente, preparasse un fascicolo dei documenti importanti in ordine cronologico o almeno in un certo ordine.
b)
Anche se a mio parere il ricorso non può essere accolto, è soddisfacente, tenuto conto dei commenti della commissione d'invalidità e dei medici, e delle manifeste difficoltà che il ricorrente ha incontrato e certamente incontra nel lavorare ad Ispra, che persino verso la fine del 1982 siano stati compiuti dei tentativi per trovare un posto adatto. E auspicabile che entrambe le parti esaminino la situazione per cercare di trovare una soluzione piuttosto che suscitare ulteriori difficoltà.
(
1
) Traduzione dall'inglese.