Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04777/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Foggia in data 22.10.2015, appellata dallo stesso imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile del rreato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 condannadolo a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla destinazione ai fini di spaccio dello stupefacente sequestrato al ricorrente e, comunque, alla mancata riqaulificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

Si censura, inoltre, la commisurazione della pena priva di giustificazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in relazione a tutti i profili.

Quanto alla destinazione allo spaccio, inececpibile è il rigetto della deduzione difensiva sul dato della occasionale positività alla cannabís e dai plurimni indici considerati in fatto (v. pg. 3); quanto alla denegata derubricazione, incensurabile è il rilievo ostativo sulla ricavabilità di ben 1.300 dosi medie singole e sulle circostanze dell'azione; quanto, infine, alla commisurazione della pena in relazione alla specifica e congrua motivazione a riguardo (v. pg. 7).

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Angel a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Foggia in data 22.10.2015, appellata dallo stesso imputato, che ha riconosciuto il predetto responsabile del rreato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 condannadolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla destinazione ai fini di spaccio dello stupefacente sequestrato al ricorrente e, comunque, alla mancata riqaulificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Si censura, inoltre, la commisurazione della pena priva di giustificazione. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in relazione a tutti i profili. Quanto alla destinazione allo spaccio, inececpibile è il rigetto della deduzione difensiva sul dato della occasionale positività alla cannabís e dai plurimni indici considerati in fatto (v. pg. 3); quanto alla denegata derubricazione, incensurabile è il rilievo ostativo sulla ricavabilità di ben 1.300 dosi medie singole e sulle circostanze dell'azione; quanto, infine, alla commisurazione della pena in relazione alla specifica e congrua motivazione a riguardo (v. pg. 7). All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Angel a
Sentenza Cassazione n. 04777/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris