CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1548/21 in data 26/04/2022 della Corte di appello di Catanzaro, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata formalizzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, corni-n.3 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75; letta la memoria difensiva delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udita la discussione della difesa delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibili ovvero di rigettarsi i ricorsi degli imputati, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali del grado, quantificati in euro 10.131,20 oltre accessori di legge; udita la discussione della difesa dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10/03/2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di usura (capo A: dal maggio 2016, con condotta perdurante), estorsione (capo B: nell'anno 2018) e tentata estorsione (capi C e D, quest'ultimo solo a carico del Galati; il primo, dal marzo 2019 ed il secondo, nel luglio 2019), unificati dal vincolo della continuazione, esclu6e le circostanze aggravanti di cui all'art. 629, secondo comma cod. pen. e all'art. 416-bis.1 cod. peri. (uso del metodo mafioso) nonché la recidiva (reiterata e specifica) contestata al solo Galati, rispettivamente alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 14.000 di multa il primo, e ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 13.333 di multa la seconda. Entrambi gli imputati venivano dichiarati interdetti dai pubblici uffici e condannati in solido al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili, [OSCURATO:PERSONA], Domenico e [OSCURATO:PERSONA], con esclusivo riferimento a quelli non patrimoniali, rimettendo le parti per la liquidazione avanti al giudice civile. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, secondo le prospettazioni difensive, ha ribaltato l'ordinanza del Tribunale del riesame, confermata dalla Corte di Cassazione, che aveva escluso la gravità indiziaria per i reati di usura e per uno tra quelli di estorsione, senza procedere ad escutere la persona offesa e i suoi familiari, in assenza di elementi nuovi e senza confutare le prove addotte dalla difesa, incorrendo in errore nella relativa valutazione. 2. Con sentenza in data 26/04/2022, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, appellata dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, riconosciute nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, rideterminava la pena nei confronti della stessa nella misura di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1.733 di multa, con revoca della pena accessoria inflittale in primo grado; rideterminava altresì la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa. Nel resto la pronuncia di primo grado veniva confermata. 3. Avverso la predetta sentenza d'appello, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassaz one, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.603 cod. proc. pen. Si censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto inammissibile e tardiva la richiesta di acquisire la documentazione contenuta nella consulenza tecnica redatta dal dr. Miriello, in difetto di quella di escutere quest'ultimo. Si deduce, inoltre, la palese apparente motivazione in merito al rigetto della richiesta di escussione della persona offesa, di interrogatorio dell'imputato e/o del confronto tra le due parti, e questo anche alla luce delle valutazioni precedentemente operate dal giudice della cautela secondo cui permanevano punti controversi nella ricostruzione operata dalla denunciante, le cui dichiarazioni, a detta del Tribunale del riesame, strutturavano una instabile piattaforma indiziaria. Secondo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. In particolare, i giudici di secondo grado, non avevano tenuto in alcun conto le argomentazioni del Tribunale del riesame che aveva proceduto a "smontare" tutte le accuse della Pacetti al Galati, evidenziando: i punti controversi nella versione della denunciante; la contraddittorietà della documentazione presentata che non consentiva di fare piena luce sulla situazione di dissesto economico; la non certezza in ordine al furto avvenuto nel 2017, come raccontato dalle presunte persone offese, quale causa del dissesto; i problemi che la denunciante aveva avuto con alcuni clienti relativamente al commercio di oro; la destinazione da parte della Pacetta delle somme ricevute dal Galati; il rapporto confidenziale e di frequentazione tra la Pacetta ed il Galati; la rilettura delle dichiarazioni della Pacetta e del Galati da cui emerge l'iniziale comune intento di fare affari con l'oro. Terzo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 3 cod. proc. pen. e gli artt. 110, 644 cod. pen. (capo A). La constatazione di divergenze dichiarative tra le versioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero imposto un giudizio complessivo diverso e/o una motivazione rigorosa. In particolare, il contenuto della conversazione captata tra i germani Pacetta risulta del tutto travisato. Inoltre, anche la motivazione in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è in termini assolutamente apodittici. Quarto motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 629 cod. pen. (capo B). Vi è un evidente travisamento operato dalla Corte territoriale, laddove la stessa, anziché valutare la dichiarazione della Pacetta in relazione alla specifica accusa, ha proceduto, con una motivazione illogica ed apparente, ad interpretare le dichiarazioni della stessa nel senso che, dopo la minaccia, non vi fu il pagamento dell'intera rata, ma venne consegnato l'intero ricavato: tuttavia, di tale specificazione, non vi è traccia nel verbale dichiarativo, né vi sono elementi per sostenere tale tesi mediante l'utilizzo di altre fonti. Quinto motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. (capo C). Ancora una volta, evidente è il travisamento della fonte intercettiva, in quanto mai nessuna minaccia risultava posta in essere dal Galati; la Pacetta non voleva più recarsi in gioielleria per lavorare; si attendeva un'azione immediata dalla polizia giudiziaria; la donna aveva necessità di ricevere un acconto; infine, era necessario provocare il Galati per farlo passare alle maniere forti e così "incastrarlo". Sesto motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. (capo D). L.a condotta di cui al capo D deve ritenersi assorbita in quella di cui al capo B, come dedotto in appello senza che la Corte abbia offerto una risposta. La sentenza, inoltre, è palesemente illogica, compiendo personali interpretazioni non supportate da alcun elemento. Settimo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt.629 e 393 cod. pen. (capi B, C e D). La motivazione è apodittica ed illogica, oltre che basata su congetture, in quanto non vi sono elementi per ritenere che il Galati non si sarebbe rivolto alle competenti Autorità; al contrario, proprio da quanto emerso dalle captazioni e dalle dichiarazioni della Pacetta, ovvero l'assenza di minacce, appariva chiaro che, solo in difetto di una bonaria risoluzione, sarebbero state adite le competenti autorità; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, a prescindere dalla veridicità o meno di tale affermazione, ha anche dichiarato che il Galati, una volta soddisfatto, avrebbe restituito il mulino ai legittimi proprietari. Anche in relazione al capo D, in totale difetto di motivazione, emergono gli elementi utili per procedere alla riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La colluttazione tra Galati e [OSCURATO:PERSONA] era scaturita dal ritardo nei pagamenti della vettura, oltre che nella mancata corresponsione della somma concordata a cadenza periodica, circostanza che, come detto, permette l'inquadramento della fattispecie nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., improcedbile per difetto di querela. Ottavo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. e 56, comma 3, cod. pen. La presunta persona offesa, in data 12/05/2019 dichiarava che il Galati, una volta messa al corrente dell'impossibilità di procedere alla restituzione delle somme, per come in precedenza concordato, avrebbe chiesto la restituzione del solo capitale versato. Ciò posto, gli imputati avrebbero quindi desistito. Pertanto, trattandosi di una presunta scelta autonoma e non avendo percepito alcuna somma a titolo di interesse, è evidente che le presunte condotte non potevano essere contestate per desistenza volontaria. Nono motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt.192 cod. proc. pen., 644, comma 5, n. 3 e 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non vedeva in stato di bisogno, in quanto cercava partners per incrementare i propri guadagni; proprio il fatto che, rispetto alle idee iniziali, la stessa ha poi destinato le somme verosimilmente verso altri affari poi non andati a buon fine, dimostra la bontà dell'assunto difensivo: la denunciante, infatti, non ha mai riferito che cosa avesse fatto con le somme ricevute, né chi fossero i suoi debitori, ragione per la quale non era possibile giungere a ritenere sussistente l'aggravante, la cui parte di motivazione è chiaramente apodittica. Per le medesime ragioni è insussistente l'aggravante di cui al n. 4 del comma 5 dell'art. 644 cod. pen. Decimo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt.192 cod. proc. pen. e 132, 133 cod. pen. La Corte territoriale parte da una pena base superiore al minimo edittale (anni sei e mesi otto di reclusione) con conseguente violazione del divieto della reformatio in peius; si censura poi il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena finale irrogata. In data 04/04/2023, la difesa del Galati ha presentato motivi nuovi. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Lamenta la ricorrente sei motivi di censura. I primi cinque del tutto corrispondenti, anche nella forma grafica, ai primi cinque motivi di ricorso proposti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; il sesto motivo riprende, invece, il settimo motivo proposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1.1. Occorre premettere che, una volta disposto il cliudizio abbreviato, giusta la previsione dell'art. 441, cod. proc. pen., si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi compresa la norma contenuta nell'art. 421, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando anche gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione, diversi da quelli contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen. Da tale previsione normativa discendono due conseguenze sul piano interpretativo: da un lato, che l'ammissione di atti e documenti utilizzabili ai fini della discussione segue l'ammissione del giudizio abbreviato incondizionato, risultando la relativa acquisizione strutturalmente estranea alla richiesta di giudizio abbreviato; dall'altro, che spetta pur sempre al giudice il potere discreziorale di ammetterli o meno. Pertanto, una volta disposta la trasformazione del giudizio ordinario in giudizio abbreviato incondizionato, ai fini della decisione possono essere utilizzati anche gli atti ed i documenti, diversi da quelli contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., solo in quanto ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione, rimanendo estranei alla piattaforma probatoria quelli non ammessi dal giudice perché richiesti tardivamente; in ogni caso, va evidenziato come l'istanza delle parti volta ad ottenere l'ammissione di tali atti e documenti non trasforma la richiesta di giudizio abbreviato da incondizionata a condizionata (Sez. 5, n. 41174 del 09/09/2015, Zambelli, Rv. 265064). 2.1.2. La medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può certamente riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, mentre gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968). Ne consegue che, i poteri officiosi del giudice, devono essere volti a recuperare nella fase processuale le sole lacune investigative c.d. strutturali, costituendo l'implementazione istruttoria una deroga al principio generale ed ai principi di economia processuale a cui il giudice fa ricorso solo allorquando non sia possibile una decisione allo stato degli atti. 2.1.3. Nella fattispecie, il percorso argomentativo della Corte territoriale risulta immune da censure, da un lato perché le doglianze difensive concernenti l'incompletezza dell'istruttoria svolta - per la mancata acquisizione della consulenza tecnica di parte, il confronto ex art. 211 cod. proc. pen. tra l'imputato e la persona offesa e l'esame di questi ultimi - devono essere valutate ed apprezzate secondo i rigorosi presupposti, qui all'evidenza insussistenti, derivanti dalla scelta difensiva di definire il giudizio con il rito abbreviato "secco" (cfr., Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giannpà, Rv. 271163, secondo cui «nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza»). D'altro lato, le censure specificamente volte a rappresentare la necessità o l'opportunità di procedere ai richiesti approfondimenti non sembrano tenere in adeguato conto del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono 1:itolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (così Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; v. anche, nello stesso senso, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, RV. 282585). Inoltre, la medesima giurisprudenza di legittimità chiarisce che, la regola stabilita dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ha riguardo esclusivamente alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di prove nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio e non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48010 del 30/10/2019, Grisetti, Rv. 277804). 2.1.4. Fermo quanto precede, nella fattispecie, la Corte territoriale ha precisato come la consulenza di parte, frutto di indagine difensiva, non è una prova sopravvenuta o scoperta successivamente al giudizio di primo grado, avendo la stessa ad oggetto le condizioni del mulino, ed essendo la stessa preesistente rispetto all'esercizio dell'azione penale: ne deriva che, come precisato dai giudici di secondo grado "la richiesta di rinnovazione ... mediante acquisizione della consulenza di parte ... (non solo) risulta tardiva e inammissibile" - ma anche - "... non necessaria ai fini della decisione, non ponendosi in contrasto con i dati emergenti dalle dichiarazioni della persona offesa e del marito e con quelli delle intercettazioni". 2.1.5. Anche il confronto tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] (in merito alla genesi della collaborazione con Galati, alla sua situazione di dissesto, all'esistenza di un rapporto amichevole tra la famiglia della persona offesa e quella degli imputati, alla compravendita di una vettura tra Morello e [OSCURATO:PERSONA], alle ragioni che avevano indotto Pacetta a denunciare Galati e alle questioni riguardanti il mulino) è stato ritenuto come non assolutamente necessario ai fini della decisione, non costituendo il confronto adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione (Sez. 6, n. 20269 del 20/04/2016, S., Rv. 266747). In tal senso, va ricordato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità. 2.1.6. Alle medesime conclusioni di superfluità ed irrilevanza, la Corte territoriale è giunta con riferimento alla richiesta di esame della persona offesa (che ha già offerto la propria ricostruzione dei fatti) e dell'imputato (che ha già fornito la sua versione in sede di interrogatorio di garanzia, pienamente utilizzabile in virtù del rito prescelto). 2.1.7. Alla luce delle suesposte considerazioni, emerge chiaramente come alcuna delle richieste di supplemento investigativo rivesta quella finalità integrativa idonea a colmare le pretese lacune strutturali delle indagini difensive, essendo le medesime volte a reperire argomenti di prova per suffragare la tesi di parte. 2.1.8. Manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza volto a censurare la mancata valutazione dell'asserita discrasia tra accertamenti della fase cautelare e quelli svolti nel merito. Sul punto, concordemente alle valutazioni operate dalle parti civili, va ricordato che, secondo il dictum della Corte costituzionale (sent. n. 121 del 24 aprile 2009) "il principio di "impermeabilità" del procedimento principale agli esiti de/procedimento cautelare ha un preciso fondamento logico-sistematico. Esso non discende, difatti, unicamente dal rilievo che la valutazione operata in un procedimento a cognizione sommaria e a carattere accessorio, quale quello cautelare, non può, in linea logica, condizionare gli sviluppi del procedimento a cognizione piena cui il primo è strumentale. Detto principio rappresenta anche e soprattutto il naturale riflesso dell'impostazione accusatoria del vigente codice di rito, che riserva alla fase processuale l'accertamento della responsabilità dell'imputato. Tale impostazione rinviene oggi un esplicito referente costituzionale nei principi del «giusto processo» enunciati dall'art. 111 Cost., e segnatamente in quello per cui la prova si forma nel contraddittorio tra le parti, salve le eccezioni prefigurate dal quinto comma del medesimo articolo. L'esclusione di effetti condizionanti del giudizio cautelare sul procedimento principale vale difatti a scandire, salvaguardandola, la distinzione tra la fase delle indagini preliminari - nella quale non opera il principio del contraddittorio nella formazione della prova, come non opera in genere per l'applicazione delle misure cautelari - e quella del processo. Essa trova significativa eco, altresì, nella necessaria diversità fra il giudice dell'incidente cautelare e il giudice chiamato a pronunciarsi sul merito dell'imputazione, conseguente al regime delle incompatibilità (art. 34 cod. proc. pen., quale risultante a seguito degli interventi di questa Corte) ". Ne consegue che le uniche preclusioni che potrebbero operare, sono solo quelle riguardanti le questioni di diritto, potendo il vaglio del giudice di merito estendersi fino a riconsiderare tutti gli elementi fattuali precedentemente valutati, in correlazione con tutte le risultanze lette in chiave sistematica e nel contraddittorio tra le parti. In ogni caso, va evidenziato come il ricorrente si sia linnitato ad evidenziare il preteso contrasto senza addurre alcunchè in merito all'assoluta necessità dell'implementazione probatoria conseguente che, necessariamente, assumerebbe - se disposta - una non consentita finalità esplorativa: di tal che, anche sotto questo ulteriore profilo, la censura si profila inammissibile. 2.2. Manifestamente infondati sono anche il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per l'identità di censure svolte. 2.2.1. Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Né la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con un'esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. 6, n. 14054 del 24/03/2006, Strazzanti, Rv. 233454). 2.2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio che, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate nei suindicati motivi di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, non appare superfluo ricordare che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione, un preteso malgoverno dell'art. 192 cod. proc. pen. da parte del giudice di merito ed un travisamento della fonte intercettiva. 2.2.3. Va osservato che, l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile con ricorso per cassazione in termini di violazione di legge: si è in presenza, infatti, di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc” pen. non è in tal modo sanzionata (cfr., Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278196 - 02; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248). La dedotta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rileva solo come vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Peraltro, la dedotta violazione, anche sotto il diverso profilo del vizio motivazionale, si appalesa come manifestamente infondata, in quanto gli elementi valorizzati in tal senso dalla difesa sono illustrati in maniera del tutto avulsa dal quadro indiziario e, ancora una volta, mirano ad una non consentita rivalutazione nel merito. 2.2.4. A conclusioni non dissimili si deve pervenire con riferimento al dedotto travisamento probatorio. Va innanzitutto premesso che, nel caso - quale il presente - di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28709/2022, M., Rv. 283777): detta "rappresentazione", nella fattispecie, non risulta essere stata fornita, e la circostanza impedisce di per sè lo scrutinio del motivo. 2.2.5. In ogni caso, i rilievi difensivi sulla ritenuta inattendibilità della persona offesa sono assolutamente infondati per le ragioni esposte nelle pagg. 9 e ss. della sentenza impugnata. Osta, inoltre, al richiesto assorbimento della condotta di cui al capo D) in quella di cui al capo B), il dato insormontabile della diversità temporale dei fatti. 2.2.6. Appare, peraltro, indiscutibile come tutte le censure dedotte si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen., il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Invero, secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6, n. del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Esaminata in quest'ottica, la motivazione della sentenza d'appello si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha puntualmente indicato le risultanze probatorie sulla base delle quali si configurano gli elementi costitutivi dei reati contestati e ritenuti (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2.3. Del tutto aspecifico è il settimo motivo. 2.3.1. Occorre premettere come il ricorrente, non senza evocare - ancora una volta - in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, con questo motivo (ma il rilievo è estensibile anche all'ottavo, al nono e al decimo motivo) si è per lo più limitato a riprodurre le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. Costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. Invero, la mancanza di specificità del motivo, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale ha ampiamente argomentato le ragioni per le quali non è configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 cod. pen. 2.3.2. Come è noto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo), nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel reato di estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto. 2.3.3. Fermo quanto precede, nella fattispecie la Corte ha evidenziato come: -la pretesa del Galati era certamente illecita, trattandosi di recuperare il capitale erogato a titolo di prestito ad usura; -la tesi dell'imputato, che si trattasse di somme costituenti oggetto di investimenti in nero di somme in contanti provenienti da terzi, è rimasta del tutto priva di riscontri probatori; -la condotta del Gelati di rivolgere minacce esplicite ai familiari di [OSCURATO:PERSONA], arrivando in un caso a percuotere [OSCURATO:PERSONA], nonché l'aver esercitato pressioni al fine di acquisire la disponibilità di un bene di famiglia per soddisfare le proprie pretese illecite non può certo costituire un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Da qui la conclusione della Corte territoriale secondo la quale: "... nessuno dei due imputati ha agito nella convinzione di far valere una legittima pretesa, mancando i presupposti per ritenere che tale pretesa potesse formare oggetto di un'azione giudiziaria. Né il titolo per la restituzione derivava dalla circostanza che da luglio 2018 Galati aveva rinunciato a percepire gli interessi, restando il contratto iniziale travolto completamente dalla causa illecita derivante dalla pattuizione usuraria ...".Con queste argomentate valutazioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della reiterazione del motivo di appello. 2.4. Del tutto aspecifico è anche l'ottavo motivo. Indiscussa la qualificazione dell'usura come un delitto a condotta frazionata o a consumazione prolungata, perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, D'Alessandro, Rv. 260782; Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Tiesi, Rv. 264887; Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313). Ciò considerato, appare evidente come la novazione del rapporto avvenuta nel luglio 2018, allorquando il Galati rinunciava a percepire ulteriori interessi e chiedeva la restituzione del capitale, non può valere né quale recesso né quale desistenza rispetto ad un delitto, in relazione al quale fino a igiugno 2018 erano stati pagati interessi usurari: non c'è desistenza (o tentativo incompiuto) in quanto, nella fattispecie, il reato a quella data si era già consumato; non vi può, inoltre, essere spazio, per un ipotetico recesso attivo (o tentativo compiuto) in quanto, ai fini dell'integrazione dell'usura, che come è noto - è un reato di danno, è sufficiente l'accettazione di una semplice promessa, ottenuta direttamente o per mezzo di interposta persona, fatta in qualsiasi forma, che si risolva in un'obbligazione e quindi in un onere patrimoniale a carico del soggetto passivo. 2.5. Del tutto aspecifico è anche il nono motivo. Ampiamente giustificato è il decisum in ordine alle aggravanti di cui all'ad 644, comma 5, n. 3 e 4 cod. pen. Hanno chiarito i giudici di appello che il fatto che la Facetta versasse in stato di bisogno, è dimostrato non solo dalla circostanza che, per coprire un assegno di appena 1.000 euro, aveva dovuto ricorrere all'aiuto della cliente Taverniti, ma anche dal fatto che, dopo aver ricevuto 50.000 euro, ella non riusciva più a pagare gli interessi, e si vedeva costretta a contrarre altri prestiti che aggravavano la sua situazione, portandola ad accumulare nel corso del tempo protesti e ad appropriarsi dell'oro dei clienti: e di questa situazione erano ben consapevoli entrambi gli imputati, alla luce degli indiscutibili contenuti delle conversazioni intercettate. 2.5.1. Al riguardo, la giurisprudenza insegna che, in tema di usura, lo stato di bisogno - che può essere di qualsiasi natura, specie e grado - va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo, qui pienamente ricorrente, che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (cfr., Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266162; Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'Aquino, Rv. 279548). 2.5.2. Indiscutibile è anche la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 4, cod. pen., configurabile in tutti i casi nei quali la somma presa in prestito ad usura sia destinata ad essere impiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto cui il prestito venga materialmente erogato, e senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento, in capo allo stesso, dello status di imprenditore: invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'aggravante de qua è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività (Sez. 2, n. 31803 del 04/07/2018, Cannatà, Rv. 273242). 2.6. Manifestamente infondato è il decimo motivo. 2.6.1. Le pene, nei confronti del Galati, sono state calcolate nei due rispettivi gradi di giudizio nei termini che seguono. In primo grado: -reato più grave, capo A), anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa, aumento interno al capo ex art. 81 cod. pen. (per il primo episodio, mesi due di reclusione, euro 2.000 di multa, per il secondo episodio, mesi uno di reclusione, euro 1.500 di multa, per il terzo episodio mesi uno di reclusione ed euro 1.500 di multa), aumento per il capo B di anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 5.000 di multa, aumento per il capo C di anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 2.000 di multa, aumento per il capo D di mesi uno di reclusione ed euro 1.000 di multa; totale anni sei, mesi nove di reclusione ed euro 21.000 di multa, ridotta per il rito ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 14.000 di multa. In secondo grado: -reato più grave, capo A), già considerate le aggravanti anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 6.700 di multa (senza aggravanti anni cinque di reclusione ed euro 5.000 di multa), aumentata, ex art. 81 cod. pen., per i fatti interni di cui al capo A di complessivi mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa; aumentata per il capo B di mesi cinque di reclusione ed euro 500 di multa, aumentata per il capo C di mesi cinque di reclusione ed euro 500 di multa, aumentata per il capo D di un mese di reclusione; totale anni otto, mesi nove di reclusione ed euro 9.000 di multa, diminuita per il rito ad anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa.2.6.2. Il pubblico ministero aveva proposto ricorso immediato in cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. contestando l'erroneità del calcolo della pena sia per l'aumento di un solo terzo della pena base a fronte della contestazione e del riconoscimento di due aggravanti, che per la determinazione della pena base in misura inferiore a quella prevista per il reato di estorsione, in violazione della pronuncia delle Sezioni unite n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348. 2.6.3. Il motivo proposto dalla difesa è, come detto, manifestamente infondato alla luce del corretto e ampiamente condivisibile rilievo del pubblico ministero, oggetto del gravame d'appello, che ha trovato puntuale applicazione nella decisione della Corte territoriale, dovendosi ribadire l'ormai consolidato principio secondo cui, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (cfr., Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348; Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279275; Sez. 3, n. 19737 del :14/04/2011, Bessi, Rv. 250335; Sez. 5, n. 12473 del 11/02/2010, Salviani, Rv. 246559; Sez. 3, n. 9261 del 28/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246236). La nuova rideterminazione della pena non ha pertanto violato il cd. divieto della reformatio in peíus. 2.7. La dichiarata inammissibilità di tutti i motivi del ricorso principale cui si ricollegano i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., ex multís, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo, che riprende il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di trattazione al paragrafo 2.1. (e relativi sottoparagrafi) qui richiamati, è, per gli stessi motivi, manifestamente infondato. 3.2. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, che riprendono rispettivamente il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di trattazione al paragrafo 2.2. (e relativi sottoparagrafi) qui richiamati, sono, per gli stessi motivi, manifestamente infondati. 3.3. Il sesto motivo, che riprende il settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di trattazione al paragrafo 2.3. (e relativi sottoparagrafi) qui richiamati, è, per gli stessi motivi, del tutto aspecifico.4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle part