CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. ssa Irene AMBROSI Consiglier a A d. 18 / 05/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22561 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22561del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A18 H501K) rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M60 G482V) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2916/2021, pubblicatain data 18 febbraio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA], contestando un cre- dito iscritto a ruolo dalla prima (per sanzioni amministrative Ric. n. 22561/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 derivanti da infrazioni al codice della strada) e oggetto di una cartella di pagamento emessa dalla seconda, a suo dire mai validamente notificatagli. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma, su appello dell’Agenzia delle Entrate –Ri- scossione, in riforma della decisione di primo grado, ha dichia- rato inammissibile l’opposizione, sia in relazione alla notifica- zione dei verbali di accertamento delle infrazioni amministra- tive, sia in relazione alla notificazione della cartella di paga- mento, mentre ha rigettato l’opposizione (qualificata come op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), in rela- zione alla dedotta prescrizione. Ricorre il Salvati, sulla base di un unicomotivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. IlCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c . c. , 139, co IV 617, 615 c.p.c. , art. 7 D.Lgs. 150/11in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». Il ricorrente contestale statuizioni della decisione impugnata in relazione alla ritenuta tardività della sua opposizione cd. “recu- peratoria” avverso le sanzioni amministrative (per l’omessa no- tificazione dei relativi verbali di accertamento) e di quella, qua- lificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., relativa alla validità della notificazione della cartella di pagamento, nonché in relazione al rigetto nel merito della Ric. n. 22561/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 domanda volta a far valere la prescrizione del credito, qualifi- cata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Risultano in realtà assorbenti di ogni altra questione le consi- derazioni che seguono. Con l’art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inse- rito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma4 bis, il legislatore ha stabilito che «l’estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la cartella di pa- gamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa de- rivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione». Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che « in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela imme- diata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; sono manifestamente infondate le questioni Ric. n. 22561/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizio- nale n. 1 della Convenzione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 –02). Nella motivazione di tale decisione è ulteriormente specificato che «l’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuri- dico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del depo- sito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». Nella specie, non vi sono dubbi (emerge chiaramente sia dal ricorso che dalla stessa sentenza impugnata) che il ricorrente abbia contestato crediti iscritti a ruolo e portati da una cartella di pagamento, a distanza di anni dalla emissione di quest’ul- tima, in mancanza di nuovi atti di esercizio o minaccia dell’azione esecutiva da parte dell’agente della riscossione, so- stenendo, tra l’altro, che la predetta cartella non gli sarebbe mai stata validamente notificata. Non risulta, peraltro, allegata in modo specifico (e, tanto meno, dimostrata) la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla disposizione appena richiamata, che, per quanto sin qui esposto, deve ritenersi applicabile nella presente fattispecie. Non colgono nel segno le (invero del tutto generiche) deduzioni contenute nella memoria illustrativa depositata dal ricorrente, con riguardo ad un preteso “giudicato implicito” sulla sussi- stenza del suo interesse ad agire. Ric. n. 22561/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 In primo luogo, non vi è, infatti, in proposito alcuna espressa statuizione nella sentenza impugnata: ed è appena il caso di osservare che di certo non potrebbe ritenersi idoneo a configu- rare una siffatta statuizione il generico passaggio iniziale della motivazione della sentenza stessa (cfr. pag. 3, primi sei righi dei «Motivi della decisione»), in cui il tribunale si limita in realtà a rilevare che l’oggetto dell’opposizione non era l’estratto di ruolo in sé, ma la cartella di pagamento. Né potrebbe, d’altronde, ritenersi sussistente un giudicato “im- plicito” sulla sussistenza dell’interesse ad agire necessario ai fini della prosecuzione del presente giudizio, solo per avere il tribu- nale esaminato nel merito le domande proposte, in quanto l’av- venuta impugnazione nella presente sede della relativa deci- sione tiene aperta ogni questione, anche quelle rilevabili di uf- ficio come l’esistenza e la persistenza dell’interesse ad agire, in relazione a dette domande, quanto meno in mancanza di una espressa pronuncia sulla specifica questione relativa al predetto interesse,come conformato dalla disposizione sopravvenuta di cui all’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, che non sia stata oggetto di impugnazione. A tal fine deve anche considerarsi che la nuova formulazione del richiamato art. 12, nella specie sopravvenuta alla decisione impugnata, ha escluso espressamente la possibilità di impu- gnare, in mancanza dell’interesse qualificato corrispondente alle speciali fattispecie specificamente previste, oltre che l’estratto di ruolo, anche «la cartella di pagamento che si as- sume invalidamente notificata», che è esattamente quanto av- venuto nella specie. Il difetto di interesse ad agire, come conformato dalla disciplina normativa sopravvenuta, impone di cassare senza rinvio la de- cisione impugnata (con conseguente caducazione di ogni ulte- riore decisione di merito emessa nel corso del giudizio), doven- dosi rilevare e dichiarare, ai sensi dell’art. 382, comma 3, Ric. n. 22561/2021 –Sez. 3 – A d. 18 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 c.p.c., che il processo non può essere proseguito per difetto di interesse. Neppure rilevano le ulteriori questioni: a) su pretesi successivi interventi a sezione semplice di questa Corte, sia perché si tratta di precedenti insuscettibili di essere letti nel senso auspi- cato da parte ricorrente, sia perché, ove volessero intendersi in disaccordo con la richiamata pronuncia aSezioni Unite, essi non sarebbero conformi al modello procedimentale disegnato dall’art. 374 c.p.c.; b) su profili di illegittimità costituzionale agitati da altre autorità giudiziarie, siccome attinenti a circo- stanze non rilevanti nella fattispecie. 2. Decidendo sul ricorso, la decisione impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché il processo non può essere proseguito. Le spese dell’interogiudizio possono essere integralmente com- pensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in con- siderazione della normativa sopravvenuta in corso di causa. Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza im- pugnata,ai sensi dell’art. 382, comma 3,