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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 18299/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 1406/2013 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato presso i quali uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Oggetto: estinzione del giudizio Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma viale Parioli n. 43(PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro temporerappresentata e difesa come da procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Faravelli n. 22; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 54/25/11 depositata in data 16/11/2011, non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: - è in atti, depositata in data 22 febbraio 2023, istanza ex art.

L. 130 del 2022 con la quale il contribuente chiede l’estinzione del giudizio, in quanto la controversia risulta definita; - l’istanza è completa dalla documentazion e attestante il pagamento del dovuto; non risulta esser stato interposto diniego da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel presente processo; - deve quindi pronunciarsi l’estinzione del giudizio; - le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate; p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1406/2013 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato presso i quali uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Oggetto: estinzione del giudizio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma viale Parioli n. 43(PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro temporerappresentata e difesa come da procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Faravelli n. 22; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 54/25/11 depositata in data 16/11/2011, non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: - è in atti, depositata in data 22 febbraio 2023, istanza ex art. L. 130 del 2022 con la quale il contribuente chiede l’estinzione del giudizio, in quanto la controversia risulta definita; - l’istanza è completa dalla documentazion e attestante il pagamento del dovuto; non risulta esser stato interposto diniego da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel presente processo; - deve quindi pronunciarsi l’estinzione del giudizio; - le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate; p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio. Così