CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 36130/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5213-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 649/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera cli consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 05213 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- : RILEVATO che con sentenza del 7 agosto 2019, la Corte d'Appello di Torino, in riforma della decisione del Tribunale di Ivrea, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'assegno sociale stante il dedotto stato di bisogno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto desumibile aliunde e su questa base riscontrabile la prova contraria rispetto a quella documentale offerta dal Riva e rilevabile, pertanto, l'insussistenza del dedotto stato di bisogno; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Riva, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che l'Istituto controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, I. n. 335/1995, lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte territoriale in ordine alla carenza di prova dello stato di bisogno basandosi questo sulla ravvisabilità, peraltro, della mera titolarità e non dell'effettiva percezione, di redditi occulti in contrasto con la documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate e non contestata dall'Istituto; - che nel secondo motivo la violazione e falsa applicazione del medesimo parametro normativo invocato al motivo che precede è prospettata relativamente alla valorizzazione ai fini della prova dello stato di bisogno del cumulo con i redditi del coniuge essendo a questi fini irrilevante il rateo pensionistico percepito dal Riva e, al di là della separazione di fatto in sé incompatibile con il cumulo, ‘ insufficiente, agli effetti del superamento del relativo limite, il reddito del coniuge; - che con il terzo motivo il ricorrente ribadisce la violazione e falsa applicazione della medesima norma di cui sopra con riferimento alla valutazione del materiale istruttorio sotto il profilo dell'omessa considerazione del valore dei cespiti pur erroneamente ritenuti rilevanti ai fini della determinazione della sussistenza dello stato di bisogno, valore che il ricorrente assume insufficiente agli effetti del superamento del tetto reddituale; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto unitariamente volti a censurare l'iter logico-giuridico su cui la Corte territoriale ha fondato l'apprezzamento del requisito dello stato di bisogno, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, dal momento che, tenuto conto dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 13575/2013) per cui, agli effetti dell'accertamento dello stato di bisogno, rilevando ai fini del superamento della soglia i redditi di "qualsiasi natura", ivi compresi quelli non denunciati fiscalmente, è consentito prendere in considerazione il tenore di vita del richiedente, potendosi desumere dal suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo, gli elementi presuntivi (dal carattere simulato della separazione del coniuge, agli atti di disposizione su beni immobili non più soggetti a vincoli, al valore superiore alla soglia dei redditi disponibili), su cui la Corte territoriale ha, a tale stregua, legittimamente fondato l'apprezzamento negativo del relativo accertamento istruttorio, sono tali da rendere quell'apprezzamento, rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, incensurabile in questa sede; - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuitoi Così deciso in Roma nell'adunanza camerale d