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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15765/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 15 / 05/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8451 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 8451del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67R05 G273I ) avvocato costituito di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE- [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato ), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 2/6 marzo2023 nel procedimento civile iscritto al n. 53691 /202 2 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoe la dichiarazione dicompetenza del giudice di pace; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione (intitolata come «op- posizione ex art. 617 c.p.c.») avverso una cartella di Ric. n. 8451/2023 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 pagamento notificatagli dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione (AdER), davanti al Tribunale di Roma.

Il Tribunale di Roma, qualificata la domanda quale opposizione all’esecuzioneai sensi dell’art. 615 c.p.c., ha dichiarato la pro- pria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace di Roma.

Ricorre il Romanelli, chiedendo dichiararsi la competenza per materia del Tribunale di Roma.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato.

È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Il ricorrente sostiene che la propria domanda andrebbe qua- lificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza per ma- teria del tribunale sulla stessa.

L’assunto è infondatoe va, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Roma sulla presente controversia. 2.L’opposizione proposta dal Romanelli risulta fondata su tre motivi. 2.1Il primo motivo di opposizione è rubricato come « nullità della cartella di pagamento opposta per mancata notifica dell’ordinanza nella stessa citata – mancata comunicazione dell’invito al pagamento previsto dall’art. 212 del D.P.R. 115/2002 (T.U.

Spese di Giustizia)» Con tale motivo, l’opponente ha in realtà sostenuto «la nullità del ruolo in quanto formatosi in assenza dell’invito al paga- mento di cui all’art. 212 del D.P.R. 115/2002».

Ric. n. 8451/2023 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 L’eccezione che viene formulata dall’attore in conseguenza dei suddetti rilievi è, dunque,esclusivamente quella di «nullità del ruolo in quanto formatosi in assenza dell’invito alpagamento di cui all’art. 212 del D.P.R. 115/2002».

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 2973 del 01/02/2024, Rv. 669858 –01), «l’invito al pagamento, emesso ai sensi dell’art. 212 del D.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente con- tenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva»: non si tratta,cioè, di un atto esecutivo, e neanche di un atto pre-esecutivo, ma di un atto amministrativo di autoliquidazione del credito.

Il debitore sostiene che, in mancanza di tale atto, non sarebbe legittima la stessa iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, il che costituisce una vera e propria contestazione della sussi- stenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme della riscossione a mezzo ruolo.

Segnatamente, l’opponente, nel contestare la stessa possibilità della iscrizione a ruolo del credito senza la previa autoliquida- zione costituita dall’invito al pagamento previsto dall’art. 212 del TUSG, nella sostanza contesta la stessa sussistenza del di- ritto di procedere ad esecuzione forzatadell’agente della riscos- sionee non una mera irregolarità degli atti esecutivi , onde il relativo motivo va qualificato in termini di opposizione all’ese- cuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.

Altrettanto è a dirsi per la dedotta omessa notificazione dell’or- dinanza richiamata nella cartelladi pagamento: secondo l’op- ponente, in mancanza della predetta notificazione – oltre che dell’invito al pagamento – non sarebbe stata possibile l’iscri- zione a ruolo del relativo credito , con conseguente in sussi- stenza, in radice, del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione.

Ric. n. 8451/2023 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 2.2Il secondo motivo di opposizione è rubricato come «inter- venuta decadenza del diritto di riscuotere la somma di cui alla cartella opposta per tardiva iscrizione a ruolo – violazione dell’art. 212 del D.P.R. 115/2002(T.U.

Spese di giustizia)».

Con tale motivo,l’opponente ha sostenuto che «nel caso di spe- cie il ruolo si è formato il 14/01/2021, con quasi due anni di ritardo e quindi ben oltre il termine decadenziale previsto dalla norma citata».

Si tratta senz’altro di un motivo da qualificare in termini di op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.: l’opponente sostiene, infatti, che l’ente creditore sarebbe decaduto dal di- ritto di riscuotere il credito, cioè che la relativa obbligazione si sarebbe estinta.

Viene in contestazione, quindi,il diritto di procedere ad esecu- zione forzata per la riscossione del credito iscritto a ruolo, in virtù della dedotta decadenza, quale fatto estintivo del credito stesso. 2.3Il terzo motivo di opposizione è rubricato come «interve- nuta decadenza per la notifica della cartella esattoriale –viola- zione dell’articolo 25 punto Cdel DPR 602/1973».

Con tale motivo, l’opponente ha sostenuto « … … la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31/12/2021 ma anche in questo caso la notifica è stata effet- tuata in ritardo.

In considerazione di quanto sopra ne consegue l’inefficacia del ruolo e della relativa cartella esattoriale».

Anche questo motivo va qualificato in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opponente sostiene,infatti, ancora una volta, che vi sarebbe stata decadenza dal diritto di riscuotere il credito, cioè estin- zione della relativa obbligazione (in tal caso per la tardiva noti- ficazione della cartella di pagamento).

Anche in questo caso, dunque, vi è una contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la riscossione del credito Ric. n. 8451/2023 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 iscritto a ruolo, in virtù della dedotta decadenza, cioè di un fatto estintivo del credito stesso. 3.Va, infine, rilevato che le conclusioni dell’atto di opposizione sono le seguenti: «1) accertare e dichiarare la mancata notifica dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] citata nella cartella opposta e per l’effetto dichia- rare la nullità della cartella di pagamento n. 09720210106572716000; 2) accertare e dichiarare la mancata comunicazione dell’invito al pagamento previsto dall’art. 212 del d.p.r. 115/2002 (t.u. spese di giustizia) e per l’effetto di- chiarare la nullità della cartella di pagamento n. 09720210106572716000 e comunque, vista la violazione dell’art. 212 del d.p.r. 115/2002, dichiarare l’intervenuta deca- denza del diritto di riscuotere la somma di cui alla cartella op- posta per tardiva iscrizione a ruolo; 3) in subordine accertare la violazione dei termini di cui all’articolo 25 punto c del dpr 602/1973 e per l’effetto dichiarare l’inefficacia del ruolo e della relativa cartella esattoriale».

Si tratta di conclusioni che, nel richiedere la dichiarazione di inefficacia del ruolo, di nullità della cartella di pagamento op- posta e di decadenza del diritto di riscuotere la somma di cui allastessa, confermano ulteriormentela qualificazione della do- manda in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.615 c.p.c., come esattamente rilevato dal tribunale nell’ordi- nanza con cui ha dichiarato la propria incompetenza per mate- riae la sussistenza della competenza per valore del giudice di paceper il presente giudizio. 4.Il ricorso è rigettato ed è dichiarata la competenza per valore sulla controversia del Giudice di Pace di Roma.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 8451/2023 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valor e sulla controversia del Giudice di Pace di Roma.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 15 / 05/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8451 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 8451del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67R05 G273I ) avvocato costituito di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE- [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato ), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 2/6 marzo2023 nel procedimento civile iscritto al n. 53691 /202 2 del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoe la dichiarazione dicompetenza del giudice di pace; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione (intitolata come «op- posizione ex art. 617 c.p.c.») avverso una cartella di Ric. n. 8451/2023 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 pagamento notificatagli dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione (AdER), davanti al Tribunale di Roma. Il Tribunale di Roma, qualificata la domanda quale opposizione all’esecuzioneai sensi dell’art. 615 c.p.c., ha dichiarato la pro- pria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace di Roma. Ricorre il Romanelli, chiedendo dichiararsi la competenza per materia del Tribunale di Roma. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Il ricorrente sostiene che la propria domanda andrebbe qua- lificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza per ma- teria del tribunale sulla stessa. L’assunto è infondatoe va, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Roma sulla presente controversia. 2.L’opposizione proposta dal Romanelli risulta fondata su tre motivi. 2.1Il primo motivo di opposizione è rubricato come « nullità della cartella di pagamento opposta per mancata notifica dell’ordinanza nella stessa citata – mancata comunicazione dell’invito al pagamento previsto dall’art. 212 del D.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)» Con tale motivo, l’opponente ha in realtà sostenuto «la nullità del ruolo in quanto formatosi in assenza dell’invito al paga- mento di cui all’art. 212 del D.P.R. 115/2002». Ric. n. 8451/2023 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 L’eccezione che viene formulata dall’attore in conseguenza dei suddetti rilievi è, dunque,esclusivamente quella di «nullità del ruolo in quanto formatosi in assenza dell’invito alpagamento di cui all’art. 212 del D.P.R. 115/2002». Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 2973 del 01/02/2024, Rv. 669858 –01), «l’invito al pagamento, emesso ai sensi dell’art. 212 del D.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente con- tenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva»: non si tratta,cioè, di un atto esecutivo, e neanche di un atto pre-esecutivo, ma di un atto amministrativo di autoliquidazione del credito. Il debitore sostiene che, in mancanza di tale atto, non sarebbe legittima la stessa iscrizione a ruolo della pretesa creditoria, il che costituisce una vera e propria contestazione della sussi- stenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme della riscossione a mezzo ruolo. Segnatamente, l’opponente, nel contestare la stessa possibilità della iscrizione a ruolo del credito senza la previa autoliquida- zione costituita dall’invito al pagamento previsto dall’art. 212 del TUSG, nella sostanza contesta la stessa sussistenza del di- ritto di procedere ad esecuzione forzatadell’agente della riscos- sionee non una mera irregolarità degli atti esecutivi , onde il relativo motivo va qualificato in termini di opposizione all’ese- cuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Altrettanto è a dirsi per la dedotta omessa notificazione dell’or- dinanza richiamata nella cartelladi pagamento: secondo l’op- ponente, in mancanza della predetta notificazione – oltre che dell’invito al pagamento – non sarebbe stata possibile l’iscri- zione a ruolo del relativo credito , con conseguente in sussi- stenza, in radice, del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione. Ric. n. 8451/2023 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 2.2Il secondo motivo di opposizione è rubricato come «inter- venuta decadenza del diritto di riscuotere la somma di cui alla cartella opposta per tardiva iscrizione a ruolo – violazione dell’art. 212 del D.P.R. 115/2002(T.U. Spese di giustizia)». Con tale motivo,l’opponente ha sostenuto che «nel caso di spe- cie il ruolo si è formato il 14/01/2021, con quasi due anni di ritardo e quindi ben oltre il termine decadenziale previsto dalla norma citata». Si tratta senz’altro di un motivo da qualificare in termini di op- posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.: l’opponente sostiene, infatti, che l’ente creditore sarebbe decaduto dal di- ritto di riscuotere il credito, cioè che la relativa obbligazione si sarebbe estinta. Viene in contestazione, quindi,il diritto di procedere ad esecu- zione forzata per la riscossione del credito iscritto a ruolo, in virtù della dedotta decadenza, quale fatto estintivo del credito stesso. 2.3Il terzo motivo di opposizione è rubricato come «interve- nuta decadenza per la notifica della cartella esattoriale –viola- zione dell’articolo 25 punto Cdel DPR 602/1973». Con tale motivo, l’opponente ha sostenuto « … … la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31/12/2021 ma anche in questo caso la notifica è stata effet- tuata in ritardo. In considerazione di quanto sopra ne consegue l’inefficacia del ruolo e della relativa cartella esattoriale». Anche questo motivo va qualificato in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opponente sostiene,infatti, ancora una volta, che vi sarebbe stata decadenza dal diritto di riscuotere il credito, cioè estin- zione della relativa obbligazione (in tal caso per la tardiva noti- ficazione della cartella di pagamento). Anche in questo caso, dunque, vi è una contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la riscossione del credito Ric. n. 8451/2023 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 iscritto a ruolo, in virtù della dedotta decadenza, cioè di un fatto estintivo del credito stesso. 3.Va, infine, rilevato che le conclusioni dell’atto di opposizione sono le seguenti: «1) accertare e dichiarare la mancata notifica dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] citata nella cartella opposta e per l’effetto dichia- rare la nullità della cartella di pagamento n. 09720210106572716000; 2) accertare e dichiarare la mancata comunicazione dell’invito al pagamento previsto dall’art. 212 del d.p.r. 115/2002 (t.u. spese di giustizia) e per l’effetto di- chiarare la nullità della cartella di pagamento n. 09720210106572716000 e comunque, vista la violazione dell’art. 212 del d.p.r. 115/2002, dichiarare l’intervenuta deca- denza del diritto di riscuotere la somma di cui alla cartella op- posta per tardiva iscrizione a ruolo; 3) in subordine accertare la violazione dei termini di cui all’articolo 25 punto c del dpr 602/1973 e per l’effetto dichiarare l’inefficacia del ruolo e della relativa cartella esattoriale». Si tratta di conclusioni che, nel richiedere la dichiarazione di inefficacia del ruolo, di nullità della cartella di pagamento op- posta e di decadenza del diritto di riscuotere la somma di cui allastessa, confermano ulteriormentela qualificazione della do- manda in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.615 c.p.c., come esattamente rilevato dal tribunale nell’ordi- nanza con cui ha dichiarato la propria incompetenza per mate- riae la sussistenza della competenza per valore del giudice di paceper il presente giudizio. 4.Il ricorso è rigettato ed è dichiarata la competenza per valore sulla controversia del Giudice di Pace di Roma. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 8451/2023 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valor e sulla controversia del Giudice di Pace di Roma. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d
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