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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15125/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura, in forma non sempre intellegibile, il bilanciamento in termini di equivalenza delle attenuanti generiche alle contestate aggravanti, inclusa la recidiva, la Corte territoriale ha adeguatamente confutato le censure formulate in quella sede facendo presente che, da un lato la recidiva fosse stata adeguatamente valutata come sussistente, dall'altro, la personalità del soggetto, a prescindere da imposizioni di legge, faceva ritenere corretta l'operato bilanciamento in termini di equivalenza rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, motivazione in ordine alla determinazione complessiva della pena anche con riferimento all'aumento per la continuazione che, in quanto non illogica, non è censurabile in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo [OSCURATO:PERSONA] CA7LLERIA • 9 A, 1Z og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura, in forma non sempre intellegibile, il bilanciamento in termini di equivalenza delle attenuanti generiche alle contestate aggravanti, inclusa la recidiva, la Corte territoriale ha adeguatamente confutato le censure formulate in quella sede facendo presente che, da un lato la recidiva fosse stata adeguatamente valutata come sussistente, dall'altro, la personalità del soggetto, a prescindere da imposizioni di legge, faceva ritenere corretta l'operato bilanciamento in termini di equivalenza rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, motivazione in ordine alla determinazione complessiva della pena anche con riferimento all'aumento per la continuazione che, in quanto non illogica, non è censurabile in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo [OSCURATO:PERSONA] CA7LLERIA • 9 A, 1Z og
Sentenza Cassazione n. 15125/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris